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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25682/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguarda l’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di rettifica della rendita catastale relativo a unità immobiliari site in Frattamaggiore, dichiarate con procedura DOCFA. I giudici di merito avevano annullato l’atto ritenendolo privo di adeguata motivazione, sul rilievo che l’ufficio non avesse spiegato in modo convincente perché la classe indicata dal contribuente dovesse essere disattesa e perché fosse stata attribuita una diversa classe catastale. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990, dell’art. 7 L. 212/2000 e del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato la natura collaborativa della procedura DOCFA e che l’atto era sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, non essendo stati disattesi gli elementi di fatto forniti dal contribuente; con il secondo lamenta omesso esame di un fatto decisivo, perché i giudici di merito avrebbero equivocato sul punto relativo alla classe minoritaria nella zona, attribuendo all’ufficio un’affermazione diversa da quella effettivamente resa. Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte afferma che, nel caso di classamento catastale conseguente a DOCFA, la motivazione dell’avviso è sufficiente quando l’ufficio non contesti gli elementi di fatto indicati dal contribuente ma operi soltanto una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene; se invece vi è divergenza sugli elementi fattuali, occorre una motivazione più analitica. La CTR non aveva verificato se, nel caso concreto, la rettifica si fondasse sui medesimi dati di fatto dichiarati dal contribuente e su una diversa valutazione tecnica, sicché la decisione di annullamento per difetto di motivazione è stata cassata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 3 L. 241/1990

    È invocato per sostenere la sufficienza della motivazione dell’avviso di rettifica in relazione alla procedura DOCFA.

  • art. 7 L. 212/2000

    È invocato per affermare che l’atto impugnato era adeguatamente motivato secondo lo Statuto del contribuente.

  • D.M. 19 aprile 1994 n. 701

    È richiamato quale disciplina della procedura DOCFA e del relativo obbligo motivazionale.

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    È menzionato per distinguere il riclassamento su iniziativa dell’ufficio dal classamento conseguente a DOCFA, con diverso livello di motivazione richiesto.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale derivante da procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è assolto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l’ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza riguardi solo una diversa valutazione tecnica del bene.
  • Se l’ufficio, invece, disattende gli elementi fattuali allegati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, anche per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l’oggetto del contenzioso.
  • Nel giudizio di legittimità sulla sufficienza della motivazione di un avviso di classamento, il giudice di merito deve verificare in concreto se la rettifica abbia inciso sui dati di fatto o soltanto sulla valutazione tecnica del valore economico dell’immobile.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo resta assorbita quando il primo motivo, fondato sulla violazione di legge, conduce già alla cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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