Cassazione Penale, Sentenza n. 33152/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna (pena sospesa: 2 mesi reclusione e euro 200,00 di multa per il reato previsto dall'art. 570 c.p.). L'unico motivo di gravame dedotto dal difensore era l'assenza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità a causa dell'assoluta indigenza dell'imputato: secondo il ricorrente non risultano redditi né beni mobili/immobili intestati, situazione confermata da indagini patrimoniali e dalle dichiarazioni della madre e del fratello della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del "specifico mandato a impugnare" rilasciato al difensore appellante (difensore d'ufficio), ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Anche dopo la conversione dell'appello in ricorso per cassazione la formalità richiesta è risultata indispensabile e la mancanza di tale mandato ha determinato l'inammissibilità. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la cui quantificazione sarà determinata dal Tribunale di Palermo con separato decreto (artt. 82 e 83 dPR 115/2002). La Corte non ha esaminato il merito della contestazione relativa all'indigenza.
Norme richiamate
Norma penale relativa al delitto contestato nella sentenza di primo grado; richiamata per identificare il reato oggetto del giudizio.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Consente la conversione dell'appello in ricorso per cassazione; la Corte territoriale ha svolto questa conversione prima di trasmettere gli atti alla Cassazione.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo, nei casi di imputato processato in assenza, che il difensore che impugna sia munito di specifico mandato a impugnare e della dichiarazione/e elezione di domicilio. La Corte ha ritenuto applicabile tale onere anche al ricorso per cassazione e ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per la sua carenza.
Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha applicato questa norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Novella che ha modificato la disciplina sull'impugnazione (in particolare l'art. 581), richiamata per giustificare l'applicazione degli attuali oneri formali al caso di specie.
Ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 e modificato il comma 1-quater; la Corte ha richiamato l'entrata in vigore di tale legge per delimitare l'ambito di applicazione degli obblighi per l'impugnazione quando l'imputato è stato giudicato in assenza.
Regolano la liquidazione delle spese per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato; applicate per disporre che la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile sarà determinata con separato decreto del Tribunale di Palermo.
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che la pronuncia di inammissibilità comporta la condanna alle spese e che non si è in presenza di ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, l'impugnazione proposta dal difensore d'ufficio richiede il "specifico mandato a impugnare" (e la dichiarazione/e elezione di domicilio) previsti dall'art. 581 c.p.p.; la mancanza di tale mandato rende l'impugnazione inammissibile.
- La conversione dell'appello in ricorso per cassazione non sana difetti formali relativi al mandato o ad altri obblighi prescritti per l'impugnazione: gli oneri formali si applicano anche al ricorso di legittimità proposto per un imputato giudicato in assenza.
- La prova dell'indigenza o di impossibilità di adempiere (rilevata sul merito) non incide sui requisiti di ammissibilità dell'impugnazione: questioni sostanziali e vizi formali sono da valutare separatamente.
- Le conseguenze dell'inammissibilità sono onerose per il ricorrente: pagamento delle spese processuali, versamento alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese della controparte assistita dallo Stato; pertanto è essenziale che il difensore verifichi la regolarità del mandato prima di proporre l'impugnazione.
- In situazioni analoghe, verificare sempre le date di nomina del difensore, l'entrata in vigore delle norme intervenute (es. riforme successive) e l'eventuale necessità di dichiarazioni di elezione di domicilio, perché le modifiche legislative possono restringere o precisare gli oneri formali per l'impugnazione.
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