Cassazione Civile, Ordinanza n. 06800/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un decreto del Tribunale di Venezia che aveva respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto avverso il rigetto, da parte del giudice delegato, dell'istanza di sospensione di una procedura competitiva unitaria promossa da due società entrambe in concordato preventivo e avente a oggetto partecipazioni societarie, con prezzo base superiore a 28 milioni di euro. La vendita era già stata aggiudicata quando fu chiesta la sospensione. Il ricorrente ha proposto nove motivi: (1) violazione dell'art. 107 l.fall. per l'ammissione di un'offerta condizionata in asserita violazione dei caratteri della gara competitiva; (2) omesso esame del fatto che l'aggiudicatario sarebbe stato privo dei requisiti del bando; (3) violazione delle norme sul reclamo camerale e del contraddittorio per la tempistica della definizione del thema decidendum; (4) omessa disamina dei motivi aggiunti; (5) illegittima compressione del diritto di difesa in sede di reclamo; (6) violazione degli artt. 108 e 107, comma 5, l.fall. per avere ritenuto inammissibile la sospensione proposta dopo l'aggiudicazione; (7) omessa considerazione delle censure sul prezzo; (8) violazione degli artt. 107 e 108 l.fall. per mancata valutazione dell'interesse del ricorrente; (9) violazione dell'art. 91 c.p.c. per l'eccessività della condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto le eccezioni di tardività e improcedibilità del ricorso, rilevando l'applicabilità della sospensione dei termini per l'emergenza Covid e il rispetto del termine breve di sessanta giorni decorso dalla comunicazione integrale del decreto impugnato. Nel merito, tuttavia, ha dichiarato inammissibili i motivi sesto e settimo, ritenendo che l'istanza di sospensione fosse stata proposta dopo l'aggiudicazione e che, in tale ipotesi, l'art. 108 l.fall. richieda una specifica deduzione di una notevole sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e prezzo giusto, non essendo sufficiente una generica richiesta cautelativa o la prospettazione di una maggiore convenienza di ulteriori tentativi di vendita. I motivi restanti sono stati ritenuti privi di interesse in ragione di tale inammissibilità, mentre il motivo sulle spese è stato giudicato infondato e poco specifico. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il decreto emesso in sede di reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. quando abbia contenuto decisorio e definitivo; il termine breve decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria.
È richiamato dal ricorrente per censurare la procedura competitiva; la Corte non accoglie la censura perché non confrontata con la motivazione del provvedimento impugnato.
Dopo l'aggiudicazione il giudice delegato può sospendere la vendita solo in presenza di una notevole sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e prezzo giusto, non essendo consentite sospensioni cautelative fondate su meri gravi motivi o sulla sola possibilità di un prezzo migliore in una nuova gara.
art. 111 Cost.
Viene richiamato come base della ricorribilità per cassazione dei decreti decisori del tribunale fallimentare pronunciati in sede di reclamo.
È invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio nel reclamo camerale, ma la censura è dichiarata priva di interesse o inammissibile.
È richiamato con riferimento alla denunciata omissione di esame delle censure sul prezzo; la doglianza viene superata dalla declaratoria di inammissibilità dei motivi centrali.
È invocato dal ricorrente per una presunta compressione del contraddittorio e dei diritti di difesa, senza esito favorevole.
È richiamato in relazione alla mancata disamina dei motivi aggiunti, ma la censura è assorbita e priva di interesse.
Il termine breve per ricorrere per cassazione è di sessanta giorni dalla comunicazione/notificazione del provvedimento; la Corte esclude l'applicazione di un diverso termine di trenta giorni.
È richiamato per individuare la comunicazione del provvedimento come momento rilevante per il decorso del termine breve.
Concorre a fondare la regola per cui la comunicazione integrale del decreto da parte della cancelleria fa decorrere il termine breve.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Titolo dei motivi di violazione di legge esaminati dalla Corte, che in parte sono dichiarati inammissibili per difetto di confronto con la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Titolo dei motivi di nullità del procedimento o della sentenza, ritenuti in gran parte privi di interesse o inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Titolo dei motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte non li accoglie perché i fatti dedotti non superano le ragioni di inammissibilità già rilevate.
Viene richiamato per affermare che i motivi non introducono ragioni idonee a mutare l'orientamento consolidato in materia di sospensione post-aggiudicazione.
art. 83, comma 2, d.l. 18/2020
È richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid.
È richiamato per la proroga della sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020.
Legge di conversione del d.l. 18/2020, richiamata per la disciplina della sospensione dei termini processuali.
È richiamato come fonte della sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili durante l'emergenza sanitaria.
La censura sulle spese è respinta perché generica e non dimostrativa del superamento dei parametri o della necessità di una motivazione particolare.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto per legge.
È richiamata quale norma che ha inserito nel d.p.r. 115/2002 la previsione sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle procedure competitive di liquidazione dell'attivo, la sospensione della vendita dopo l'aggiudicazione è eccezionale e richiede una specifica allegazione e dimostrazione di una notevole sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e prezzo giusto, valutata in rapporto alle condizioni di mercato.
- La mera prospettazione di una vendita più conveniente o la richiesta di una sospensione cautelativa non è sufficiente a giustificare l'arresto della procedura una volta intervenuta l'aggiudicazione, perché va tutelata anche la stabilità del risultato in favore dell'aggiudicatario.
- Nel giudizio di legittimità contro decreti resi in sede di reclamo fallimentare, il termine breve per ricorrere decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria, oltre che dalla notificazione ad istanza di parte, e si applica la sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; se i motivi non attingono la reale ragione del rigetto, essi sono inammissibili o restano privi di interesse.
- La censura sulle spese di lite è inammissibile o infondata se formulata in modo generico, senza indicare concretamente il superamento dei parametri tariffari o l'assenza della motivazione richiesta dal caso concreto.
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