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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16794/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento che aveva confermato la pronuncia di primo grado riconoscendo a Carla Firmian l'acquisto per usucapione di un appartamento al primo piano del Castello Firmian. Johannes deduceva plurime censure: omessa integrazione del contraddittorio (mancata notifica agli eredi e a due usufruttuari), violazione di un giudicato del 1941 che avrebbe stabilito l'indivisibilità del castello in ragione del vincolo storico-artistico, errata valutazione della prova e della presunta divisione di fatto tra i coeredi (conseguente interversione del possesso), errata qualificazione del godimento come possesso utile all'usucapione, violazioni processuali per mancato esame di documenti tavolari e domanda sulla rilevanza della legge tavolare (r.d. 499/1929) e della buona fede relativa alle trascrizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Dei sette motivi di doglianza: il primo (omessa integrazione del contraddittorio riguardo agli usufruttuari) è stato dichiarato infondato; il secondo (valore precettivo del giudicato del 1941 e indivisibilità) è infondato in quanto il giudicato ha portata limitata alla situazione fattuale e non impedisce l'usucapione maturata successivamente; il terzo, quinto, sesto e settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché tendono a rimettere la valutazione di fatto e di prova alla Corte di legittimità o perché costituiscono questioni nuove non ammissibili; il quarto motivo (sulla natura del possesso esclusivo utile per usucapire) è stato rigettato come infondato, con conferma che il possesso esclusivo utile all'usucapione può essere desunto da una effettiva esclusione degli altri comproprietari. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese e a eventuali versamenti aggiuntivi previsti dall'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Interpretato in senso restrittivo: il litisconsorzio necessario è previsto solo nei casi espressamente indicati dalla legge, e non richiede la partecipazione degli usufruttuari nel giudizio di scioglimento della comunione promosso dal nudo proprietario.

  • art. 1012 c.c.

    Richiamato per spiegare che la norma non impone la partecipazione dell'usufruttuario quando l'azione è promossa dal nudo proprietario; la norma è parte del ragionamento sul litisconsorzio necessario.

  • art. 714 c.c.

    Richiamato unitamente all'art. 1146 c.c. per i profili relativi all'usucapione: la Corte conferma che il possesso esclusivo utile all'usucapione può desumersi da un'effettiva esclusione degli altri comproprietari anche senza formale atto di interversione.

  • art. 1146 c.c.

    Usato per spiegare la successione nel possesso (passaggio del possesso dal padre alla figlia) e la possibilità che l'usucapione maturi per effetto di tale successione di fatto.

  • art. 1102 c.c.

    Riferimento alla disciplina della comunione e ai limiti della convivenza di godimento; la Corte sottolinea che la mancanza di un atto formale non esclude la possibilità che si configuri un possesso esclusivo.

  • r.d. 499/1929

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla legge tavolare e alla presunzione di buona fede; la Corte dichiara la questione inammissibile in Cassazione perché rimanda a valutazioni di fatto (buona fede) riservate al giudice di merito.

  • art. 2909 c.c. e art. 720 c.c.

    art. 2909 c.c.; art. 720 c.c.

    Citati dalla parte ricorrente in relazione al giudicato del 1941 e alla trascrizione; la Corte valuta che il giudicato ha portata limitata alla fattispecie decisa e non impedisce, di per sé, l'acquisto per usucapione maturato successivamente.

  • norme sul vincolo storico-artistico

    l. 364/1909; l. 1089/1939; d.lgs. 490/1999; d.lgs. 42/2004

    Rilevate in riferimento all'argomento dell'indivisibilità per interesse storico-artistico: la Corte ritiene che la valutazione del danno alla tutela culturale in relazione a una specifica divisione fosse parte della ratio decidendi del giudicato del 1941 e non si traduca in un divieto assoluto e generale di usucapione di porzioni interne.

  • art. 348-ter c.p.c.

    art. 348-ter co. 5 c.p.c.

    Rilevato per delimitare gli effetti del processo di appello instaurato dopo il 12/09/2012 e per motivare l'inammissibilità di alcune doglianze che sollevano fatti o prove non riesaminabili in Cassazione.

  • d.P.R. 115/2002

    art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione all'obbligo, se sussistono i presupposti, per il ricorrente di versare una somma aggiuntiva pari al contributo unificato per il ricorso.

Massime di principio

  • La partecipazione degli usufruttuari non è automaticamente necessaria nel giudizio di scioglimento della comunione promosso dai nudi proprietari: l'art. 102 c.p.c. va interpretato alla luce delle norme che individuano i casi di litisconsorzio necessario.
  • Un giudicato precedente che abbia ritenuto un bene 'indivisibile' ha efficacia limitata alla specifica domanda e alla situazione fattuale decisa: non sempre impedisce l'usucapione di porzioni dell'immobile se il possesso utile si è maturato successivamente e in circostanze diverse.
  • Per l'usucapione di quote o porzioni di un bene comune è determinante la valutazione del possesso di fatto: non è indispensabile un atto formale di interversione, ma è necessaria un'effettiva esclusione degli altri comproprietari manifestata con attività durevole e incompatibile con il possesso altrui.
  • La Cassazione non è sede per rimettere in discussione la valutazione della prova e dei fatti compiuta dalle corti di merito; molte censure che si fondano su rivalutazioni di fatto sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Questioni attinenti alla legge tavolare (es. presunzione di buona fede per trascrizioni) richiedono accertamenti di fatto e pertanto, se non sollevate adeguatamente in sede di merito, possono risultare inammissibili o non decisive in Cassazione.
  • Nel valutare conflitti tra diritti reali (usucapione, titoli trascritti, vincoli culturali) occorre distinguere tra efficacia generale di una statuizione e la sua portata strettamente decisoria rispetto ai fatti dedotti in quel giudizio.

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