Cassazione Civile, Ordinanza n. 32773/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di procedura DOCFA attivata dal contribuente, l'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per rideterminare la rendita catastale di un immobile sito nel Comune di Gerenzano. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo insufficiente la motivazione dell'avviso, perché non indicava gli immobili comparabili utilizzati né i prontuari di settore consultati e, inoltre, perché l'eventuale richiamo ad altro atto non conosciuto dal contribuente avrebbe imposto l'allegazione di tale atto. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990 e del D.M. 701/1994, sostenendo che, nelle attribuzioni di rendita catastale conseguenti a DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente se contiene l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando l'Ufficio non abbia disatteso gli elementi di fatto forniti dal contribuente e la divergenza derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per asserita violazione del principio di specificità dei motivi.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo il motivo di ricorso sufficientemente specifico perché fondato sulla puntuale indicazione delle norme asseritamente violate e sul confronto tra tali disposizioni e la decisione impugnata. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando che la motivazione dell'avviso di accertamento in materia di rendita catastale, quando segue a procedura DOCFA e non disattende i dati di fatto indicati dal contribuente, può ritenersi sufficiente se espone gli elementi essenziali della pretesa e la diversa valutazione tecnica compiuta dall'Ufficio. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Lombardia e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge è ammissibile se il ricorrente indica le norme violate, ne esamina il contenuto precettivo e le confronta con la decisione impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificità dei motivi richiede la chiara individuazione delle norme di legge denunciate come violate.
Richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo.
Richiamato come parametro generale della motivazione degli atti amministrativi.
Richiamato in tema di procedura DOCFA e attribuzione della rendita catastale.
art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972
La motivazione è sufficiente quando il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne an e quantum.
Massime di principio
- Nel contenzioso sulla rendita catastale attribuita a seguito di procedura DOCFA, l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato se indica i dati oggettivi dell'immobile e la classe attribuita, purché l'Ufficio non abbia modificato gli elementi di fatto esposti dal contribuente e la divergenza derivi da una diversa valutazione tecnica.
- La motivazione dell'atto impositivo è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur; non è necessario riprodurre in dettaglio tutte le prove o gli elementi tecnici posti a base della valutazione.
- In sede di legittimità, la contestazione della motivazione dell'atto tributario deve essere costruita come specifico errore di diritto; non è consentito ottenere una mera rivisitazione del giudizio di merito sulla sufficienza concreta della motivazione se la censura non indica puntuali violazioni di legge.
- Il richiamo, nell'avviso, a una diversa valutazione tecnica o a criteri comparativi propri dell'Ufficio non integra di per sé un difetto di motivazione, quando i dati fattuali già forniti dal contribuente restano sostanzialmente condivisi.
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