Cassazione Civile, Ordinanza n. 23395/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia si inserisce in un più ampio contenzioso tra una lavoratrice addetta alle mansioni di annunciatrice televisiva e la società datrice di lavoro, originato da un ricorso introduttivo con cui erano state dedotte, tra l’altro, la natura subordinata del rapporto, l’impugnazione del recesso, l’inquadramento contrattuale, le differenze retributive e l’indennità di maternità. Nel giudizio qui deciso la Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello della società, aveva riconosciuto alla lavoratrice l’inquadramento nel 5° livello, con diritto al trattamento del 6° livello per il primo anno e del 5° livello per il periodo successivo. La lavoratrice ha impugnato tale decisione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 61/2000 per errata determinazione del livello spettante, sostenendo che il part-time non può comportare un trattamento meno favorevole rispetto al full-time; (2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e della contrattazione collettiva RAI del 8/6/2000, per erronea esclusione dello sviluppo di carriera e dei relativi passaggi di livello; (3) violazione della medesima contrattazione collettiva quanto all’inquadramento di laureati e diplomati; (4) violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 132 c.p.c. per asserita incoerenza della statuizione sul trattamento economico; (5) violazione dell’art. 2077 c.c. per lesione dei principi di miglior favore e irriducibilità della retribuzione. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo la violazione degli artt. 36 Cost., 2099 c.c., 4 d.lgs. n. 61/2000, 7 d.lgs. n. 81/2015, 9, comma 5, del CCL RAI 2004-2007 e 2033 c.c., sostenendo che, una volta riconosciuto il rapporto a tempo parziale, la retribuzione andava riparametrata e andavano restituiti gli importi percepiti in eccedenza. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo del ricorso principale: ha affermato che la progressione di carriera prevista dalla contrattazione collettiva rientra nelle condizioni di impiego e deve essere interpretata nel rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; pertanto è illegittima un’interpretazione che, per il solo regime orario, attribuisca ai part-time un trattamento meno favorevole nelle progressioni automatiche di inquadramento, salvo un espresso meccanismo pro rata temporis, qui non previsto. Ha invece rigettato il ricorso incidentale della società, richiamando l’orientamento per cui, in caso di conversione giudiziale di un rapporto da autonomo a subordinato, la retribuzione deriva dal solo trattamento previsto dal contratto collettivo in relazione al livello riconosciuto, senza cumulabilità con il compenso individuale, e la restituzione dell’eccedenza è ammissibile solo se il datore dimostri un errore essenziale e riconoscibile nella pattuizione del maggior compenso; tale prova non è stata fornita nel caso concreto. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per riesaminare l’inquadramento della lavoratrice e le conseguenti differenze retributive.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri tre motivi, e ha rigettato il ricorso incidentale della società. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e il giudizio è stato rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di inquadramento applicando il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale nelle progressioni di carriera previste dalla contrattazione collettiva. È stata anche rimessa al giudice di rinvio la regolazione delle spese, comprese quelle di legittimità. È stato inoltre dato atto, in conseguenza del rigetto dell’incidentale, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 61/2000
Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile; la comparazione va fatta con il lavoratore inquadrato nello stesso livello secondo i criteri di classificazione del contratto collettivo, senza ricorrere a criteri alternativi.
Richiamati in tema di interpretazione della contrattazione collettiva; l’interpretazione va condotta in modo coerente con il principio di non discriminazione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’operatività del trattamento economico di miglior favore e l’irriducibilità della retribuzione; la censura è rimasta assorbita.
art. 36 Cost.
Richiamato dal ricorso incidentale in tema di retribuzione proporzionata e sufficiente.
Richiamato dal ricorso incidentale per sostenere che la retribuzione dovesse essere determinata secondo la disciplina legale e contrattuale del rapporto riconosciuto.
Richiamato quale disciplina vigente del lavoro a tempo parziale, in continuità con il principio di non discriminazione.
art. 9, comma 5, CCL RAI 2004-2007
Richiamato dal ricorso incidentale per sostenere la riparametrazione economica del rapporto part-time.
Richiamato dal ricorso incidentale a fondamento della domanda di restituzione delle somme percepite in eccesso.
Richiamati dalla Corte per affermare che la ripetizione del compenso eccedente sarebbe possibile solo se il maggior compenso fosse frutto di errore essenziale e riconoscibile dell’altro contraente.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo per dedotta incongruenza della motivazione e della decisione.
Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo per asserita ultrapetizione o incoerenza rispetto ai capi della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto, in caso di rigetto dell’impugnazione incidentale, del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
direttiva 97/81/CE
Richiamata come fonte europea attuata dal d.lgs. n. 61/2000 sul lavoro a tempo parziale.
Massime di principio
- La progressione di carriera prevista dalla contrattazione collettiva costituisce una condizione di impiego soggetta al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno.
- Nel lavoro a tempo parziale, il confronto ai fini del divieto di trattamento deteriore va effettuato con il lavoratore a tempo pieno comparabile individuato secondo i criteri classificatori del contratto collettivo applicabile, senza introdurre parametri diversi o più sfavorevoli.
- Un’interpretazione della contrattazione collettiva che, per il solo fatto del regime orario ridotto, escluda o ritardi le progressioni automatiche di livello dei part-time è incompatibile con il principio di non discriminazione, salvo che il contratto collettivo preveda espressamente un meccanismo di riproporzionamento o una deroga sorretta da ragioni obiettive.
- La riparametrazione pro rata temporis può incidere sulla retribuzione in ragione dell’orario, ma non può, di per sé, giustificare un peggior trattamento nelle regole di avanzamento professionale o inquadramentale.
- In caso di conversione giudiziale di un rapporto formalmente autonomo in rapporto subordinato, la retribuzione va ancorata al trattamento previsto dal contratto collettivo per il livello riconosciuto; la restituzione di somme eccedenti è possibile solo se il maggior compenso è stato corrisposto per errore essenziale e riconoscibile dell’altra parte.
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