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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17349/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di una società titolare di tre modelli comunitari registrati e di un brevetto europeo per invenzione, relativi a un'unità posturale modulare destinata a persone con disabilità o patologie posturali. La società attrice ha sostenuto che due prodotti commercializzati dalle controparti, denominati "Peezy" e "Peezy Light", costituivano contraffazione dei modelli e del brevetto, oltre a integrare atti di concorrenza sleale per imitazione non confusoria. Ha chiesto l'inibitoria della produzione, pubblicità, offerta, distribuzione e vendita, la distruzione dei prodotti e il risarcimento del danno. Le convenute hanno resistito eccependo, tra l'altro, difetto di legittimazione passiva di una delle società per uno dei prodotti, incompetenza territoriale, nonché la nullità dei modelli e della porzione italiana del brevetto per difetto di novità, visibilità, carattere individuale, funzionalità tecnica, insufficienza descrittiva e mancanza di novità/livello inventivo. In primo grado il Tribunale ha dichiarato nulli i modelli e la frazione italiana del brevetto e ha condannato l'attrice anche ex art. 96 c.p.c.; in appello è stata revocata solo la condanna ex art. 96 c.p.c., mentre per il resto l'appello è stato respinto. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto otto motivi: erronea individuazione dell'utilizzatore finale ai fini della visibilità dei componenti del prodotto complesso; violazione del divieto di nova e ultrapetizione; errata applicazione dell'onere della prova e della presunzione di validità dei modelli; omesso esame di un fatto decisivo sulla diversità del catalogo anteriore; ultrapetizione per declaratoria di nullità anche per difetto di carattere individuale; violazione delle norme su novità e carattere individuale in rapporto all'utilizzatore informato; erronea declaratoria di nullità del brevetto per predivulgazione e livello inventivo; ultrapetizione nella parte brevettuale per avere considerato anche profili non devoluti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi e ha confermato integralmente la decisione di merito, salvo la revoca già disposta in appello della condanna ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva respinto l'impugnazione principale, lasciando ferme le declaratorie di nullità dei modelli comunitari e della frazione italiana del brevetto, nonché il rigetto delle ulteriori domande della ricorrente. È rimasta soltanto la revoca, già operata dalla Corte d'appello, della condanna ex art. 96 c.p.c. disposta dal Tribunale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002

    artt. 3, 4, 5, 6, 8, 25, 85, 88.3

    La Corte ha affermato che, per i modelli incorporati in prodotti complessi, la protezione richiede che la componente resti visibile durante la normale utilizzazione da parte dell'utilizzatore finale; la nozione di utilizzatore finale va riferita al soggetto che usa il prodotto nel suo stato funzionale destinato al mercato, non al tecnico che interviene nella fase di adattamento. Ha inoltre ribadito che la novità si valuta rispetto ai disegni identici divulgati al pubblico e che il carattere individuale e la novità implicano un giudizio percettivo rimesso al merito. Ha considerato corretta la verifica tecnico-fattuale della funzionalità esclusiva e della predivulgazione.

  • d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale)

    artt. 45, 46, 48, 76, 121

    La Corte ha ritenuto che i requisiti di validità del brevetto vadano valutati in rapporto alla novità, alla attività inventiva e alla sufficienza descrittiva, sulla base delle risultanze tecniche e delle anteriorità richiamate; ha escluso che la dichiarazione di nullità integrasse ultrapetizione, poiché le cause di nullità erano state tutte dedotte dalle convenute.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sul riparto dell'onere probatorio è stata respinta perché la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse accertato positivamente, tramite c.t.u., i fatti costitutivi delle eccezioni di nullità; non vi era quindi inversione dell'onere della prova, ma solo contestazione dell'esito della prova.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso ultrapetizione, ritenendo che il giudice di merito si fosse mosso entro il thema decidendum fissato dalle eccezioni di nullità tempestivamente proposte; la valutazione del carattere individuale e del livello inventivo è stata qualificata come espressione della qualificazione giuridica dei fatti e non come pronuncia su domande nuove.

  • art. 345 c.p.c.

    È stato ribadito che il divieto di nova in appello riguarda i fatti storici nuovi, non le specificazioni tecniche o le ulteriori argomentazioni sviluppate in sede di consulenza tecnica su questioni già dedotte.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha affermato che molte censure mascheravano richieste di rivalutazione del merito o del materiale istruttorio; in cassazione sono scrutinabili solo errori di diritto o specifici vizi motivazionali nei limiti consentiti.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata inflitta dal Tribunale è stata revocata in appello e non è stata ripristinata in cassazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che contesti l'individuazione dell'utilizzatore finale o la visibilità della componente di un prodotto complesso non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto: la Corte controlla la corretta sussunzione giuridica, non sostituisce la propria valutazione a quella del merito.
  • Per i disegni e modelli incorporati in prodotti complessi, la "normale utilizzazione" va riferita all'impiego del bene da parte dell'utilizzatore finale nel suo stato funzionale, mentre restano esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza, adattamento o lavorazione svolti a monte.
  • L'eccezione di nullità di un modello per esclusiva funzionalità tecnica richiede che il giudice accerti, sulla base di tutte le circostanze oggettive rilevanti, se la funzione tecnica sia l'unico fattore determinante delle caratteristiche rivendicate; la censura in cassazione non può ridursi a contestare la sufficienza o la persuasività dell'accertamento tecnico.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; se invece il giudice ritiene raggiunta la prova attraverso le risultanze istruttorie, la doglianza attiene all'apprezzamento del materiale probatorio e non al riparto dell'onere.
  • Nel sistema dei modelli comunitari, il giudizio su novità, carattere individuale e percezione dell'utilizzatore informato comporta apprezzamenti tecnico-fattuali affidati al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'erronea applicazione della regola astratta, non la diversa lettura delle differenze tra i prodotti.
  • La declaratoria di nullità di un brevetto non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando le diverse cause di nullità siano state tutte tempestivamente dedotte dalla parte che le eccepisce; la valutazione unitaria della validità del trovato non integra, di per sé, ultrapetizione.
  • Nel ricorso per cassazione, chi invoca l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare con precisione il fatto storico, la sua decisività e la sua effettiva discussione tra le parti; la mera richiesta di rivalutazione della differenza tra documenti anteriori e modello contestato non è sufficiente.
  • Se la motivazione di una decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome e una sola viene validamente censurata, il motivo è inammissibile per difetto di interesse quando le altre rationes, non impugnate o comunque immuni da censura efficace, sono da sole sufficienti a sorreggere la decisione.

Come è indicizzato

MaterieDisegni e modelliBrevettiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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