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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34744/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un ente di bacino, succeduto a un precedente consorzio di comuni, aveva stipulato con una società poi fallita una convenzione per la gestione di una discarica di rifiuti urbani, comprensiva anche degli obblighi di chiusura, sistemazione finale e gestione post-mortem. L’ente era stato ammesso al passivo in chirografo per un credito di restituzione di somme già versate alla società per prestazioni rimaste ineseguite. In sede di opposizione allo stato passivo chiedeva il riconoscimento del privilegio ex art. 2752, comma 3, c.c., assumendo che tali somme avessero natura sostanzialmente tributaria perché provenienti dalla tariffa/TARI destinata alla copertura dei costi del servizio, e in subordine invocava il privilegio speciale immobiliare ex art. 253 d.lgs. 152/2006; formulava anche domanda di trasferimento della proprietà del terreno su cui insisteva la discarica. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo che il credito fosse meramente restitutorio e di matrice contrattuale, non tributaria, e che l’art. 253 citato riguardasse solo le spese di bonifica sostenute dagli enti pubblici per interventi eseguiti d’ufficio, non il recupero di tariffa versata a un terzo. Con il ricorso per cassazione l’ente denunciava, per il primo motivo, violazione dell’art. 2752, comma 3, c.c. per mancato riconoscimento del privilegio generale; per il secondo, violazione dell’art. 253, comma 2, d.lgs. 152/2006 e delle norme del fallimento sulla collocazione del credito; per il terzo, la mancata pronuncia/erroneo rigetto sulla domanda di trasferimento della proprietà del terreno, motivo poi dichiarato privo di interesse sopravvenuto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il privilegio ex art. 2752, comma 3, c.c. può essere interpretato estensivamente solo per crediti che abbiano comunque ad oggetto il pagamento di un’imposta o di una tassa locale; non può quindi estendersi al credito restitutorio dell’ente verso la società fallita, relativo a somme già riscosse dai contribuenti e poi corrisposte contrattualmente al gestore per servizi ineseguiti. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata: il privilegio ex art. 253 d.lgs. 152/2006 riguarda le spese sostenute da comuni/regione/ministero per interventi d’ufficio di bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati, non il recupero della tariffa versata al gestore. Il terzo motivo non è stato esaminato per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2752, comma 3, c.c.

    Il privilegio generale mobiliare si applica ai crediti per imposte, tasse e tributi degli enti locali; l’interpretazione estensiva è possibile, ma solo entro il limite della natura fiscale del credito. Non si estende a crediti meramente restitutori di somme versate a terzi in esecuzione di un rapporto contrattuale.

  • art. 253 d.lgs. n. 152/2006

    Il privilegio speciale immobiliare sulle aree del sito contaminato riguarda le spese sostenute dagli enti pubblici per interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti d’ufficio, non il recupero di tariffe o corrispettivi contrattuali già versati al gestore.

  • art. 2745 c.c.

    La causa del credito costituisce la ragione giustificatrice del privilegio e delimita l’ambito della causa di prelazione.

  • art. 2741 c.c.

    La regola è la parità di trattamento dei creditori; i privilegi sono eccezioni da interpretare restrittivamente o comunque entro i limiti della legge.

  • art. 2748, secondo comma, c.c.

    È richiamato come base del privilegio speciale immobiliare previsto dal codice dell’ambiente.

  • art. 13, comma 13, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011

    Norma di interpretazione autentica che ha chiarito che il riferimento alla "legge per la finanza locale" dell’art. 2752 c.c. rinvia a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.

  • art. 93 l. fall.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione allo stato passivo e alle domande di ammissione, senza esito nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 95, comma 3, l. fall.

    Richiamato nel secondo e terzo motivo in tema di verifica dello stato passivo e opposizione, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 96, comma 1, l. fall.

    Richiamato nel secondo e terzo motivo in tema di verifica dell’insinuazione al passivo, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia/ultrapetizione nei motivi di ricorso; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma perché ha rigettato o dichiarato inammissibile i motivi.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Base del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il privilegio generale mobiliare dell’art. 2752, comma 3, c.c. può essere interpretato estensivamente, ma soltanto entro il perimetro di crediti aventi comunque natura tributaria o para-tributaria locale; non può coprire crediti di mera ripetizione o restituzione di somme già corrisposte a un terzo in base a un rapporto contrattuale.
  • La causa del credito è il criterio decisivo per delimitare la prelazione: se il credito nasce da un rapporto negoziale e corrispettivo, anche se collegato a funzioni istituzionali dell’ente e finanziato con entrate fiscali, non assume per ciò solo natura tributaria.
  • I crediti per tributi locali mantengono il privilegio anche quando siano azionati verso il concessionario della riscossione inadempiente al riversamento, perché in tal caso resta immutata la causa fiscale dell’entrata; diverso è il caso del terzo che debba soltanto restituire somme già riscosse e poi versate come corrispettivo per servizi non eseguiti.
  • Il privilegio speciale immobiliare previsto in materia di bonifica dei siti contaminati presuppone spese effettivamente sostenute dagli enti pubblici legittimati per interventi d’ufficio di bonifica e ripristino ambientale, e non si estende al recupero di corrispettivi o tariffe pagate a un gestore privato.
  • Le cause legittime di prelazione costituiscono eccezioni alla par condicio creditorum e non possono essere create o ampliate oltre i casi espressamente previsti dalla legge; il giudizio di legittimità costituzionale non può essere usato per introdurre nuovi privilegi.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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