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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13186/2025 del 18/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una società di trasporto pubblico privato aveva bandito due selezioni attitudinali interne per la copertura di due posti di addetto all'esercizio, prevedendo negli avvisi un requisito di "residenza lavorativa" nel territorio di riferimento. Alcuni dipendenti, esclusi dalla partecipazione per difetto di tale requisito, avevano chiesto in giudizio la declaratoria di nullità o illegittimità della clausola, la rinnovazione della prova selettiva o l'inserimento in graduatoria e il risarcimento del danno, allegando anche una possibile discriminazione territoriale e l'irragionevolezza della previsione rispetto alle mansioni. La Corte d'appello aveva invece ritenuto ragionevole la clausola, valorizzando le mansioni dell'addetto all'esercizio e la necessità di conoscere il territorio e le criticità locali, nonché aveva escluso la prova del danno da perdita di chance o patrimoniale. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto cinque motivi: violazione di norme costituzionali e codicistiche sulla libertà d'impresa e sulla correttezza, omesso esame e motivazione insufficiente sulla ragionevolezza della clausola, mancata pronuncia sulla denunciata discriminazione territoriale, mancata considerazione del regolamento interno sugli avanzamenti e erronea esclusione del danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché diretti, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione di merito della clausola di residenza lavorativa e della sua ragionevolezza, oppure perché dedotti in modo non conforme ai requisiti del ricorso per cassazione (in particolare, censura su un intero corpus normativo senza specifica correlazione alle affermazioni della sentenza, e doglianze prive di un vero "fatto storico" decisivo). Ha reputato infondato il quinto motivo, osservando che la Corte territoriale aveva valutato gli elementi allegati e li aveva motivatamente ritenuti insufficienti a dimostrare il danno. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c.

    La censura ex n. 5 è ammissibile solo se investe un vero fatto storico decisivo; non basta contestare la valutazione o l'interpretazione di clausole e ragionevolezza della scelta datoriale. La violazione di legge deve essere specificamente correlata alle affermazioni della sentenza impugnata.

  • art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione deve essere indicata in modo specifico la norma asseritamente violata e la parte della decisione che se ne discosta; non è consentita una denuncia generica di un intero corpus normativo.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della contestazione della clausola organizzativa datoriale; la Corte però ha ritenuto che la libertà di organizzazione dell'impresa resti sindacabile solo in caso di irragionevolezza o arbitrarietà.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti per contestare la clausola e il regolamento interno; la Corte non ha ravvisato un vizio rilevante, trattandosi di doglianze incentrate su valutazioni di merito e interpretazione non specificamente censurata.

  • art. 2103 c.c.

    Invocato dai ricorrenti nella critica alla clausola selettiva; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli, poiché la questione è stata ricondotta alla discrezionalità organizzativa datoriale e alla sua ragionevolezza.

  • artt. 3 e 18 r.d. n. 148/1931

    Richiamati nel ricorso come parametri normativi della contestazione, ma senza che la Corte ravvisasse una specifica violazione dedotta in modo ammissibile.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato più volte nei motivi; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché non articolate come effettive violazioni di criteri ermeneutici o come specifica critica della ratio decidendi.

  • direttiva n. 79/1999

    Richiamata dai ricorrenti insieme al d.lgs. n. 216/2003 per sostenere una discriminazione territoriale; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e per difetto di specifica correlazione con la sentenza impugnata.

  • d.lgs. n. 216/2003

    Richiamato per denunciare una discriminazione territoriale; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura e ha ritenuto che la ragionevolezza della clausola implicasse il rigetto della doglianza discriminatoria.

  • art. 1362 ss. c.c.

    Richiamato in relazione al regolamento interno sugli avanzamenti; la Corte ha osservato che la doglianza era, in realtà, di interpretazione di clausole e non era stata formulata come specifica censura ai criteri ermeneutici.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione della ragionevolezza di una clausola organizzativa inserita in una selezione interna del datore di lavoro è, di regola, apprezzamento di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione realmente riconducibile all'omesso esame di un fatto storico decisivo o della violazione di norme specificamente e correttamente denunciate.
  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile prospettare la violazione di legge richiamando in modo generico un intero complesso normativo: occorre indicare puntualmente le norme violate, le affermazioni della sentenza in contrasto con esse e la relativa critica comparativa.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare l'interpretazione di una clausola o la valutazione di ragionevolezza di una scelta organizzativa; serve l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
  • La deduzione di una discriminazione non è ammissibile come vizio motivazionale quando in realtà mira a ottenere una diversa qualificazione giuridica della clausola; se il giudice di merito ha già ritenuto la previsione ragionevole, la doglianza discriminatoria può risultare implicitamente disattesa.
  • La prova del danno da perdita di chance richiede la dimostrazione concreta della probabilità favorevole perduta; non basta allegare la mera partecipazione a una selezione o la generica parità di requisiti con altri concorrenti, se non emerge la concreta probabilità di esito positivo.
  • La valutazione di sufficienza degli elementi probatori sul danno, quando adeguatamente motivata, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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