Cassazione Civile, Ordinanza n. 27211/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un'ingiunzione di pagamento emessa da un Comune per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada commesse con veicoli di proprietà di una società di noleggio. La società ha proposto opposizione sostenendo di aver tempestivamente comunicato all'organo accertatore i dati dei locatari dei veicoli, così da escludere la propria legittimazione passiva e impedire che i verbali d'infrazione divenissero titolo esecutivo nei suoi confronti. In appello, la società ha insistito nel sostenere che, nei casi di locazione senza conducente, solo il locatario risponde in solido e che il locatore non può essere destinatario della pretesa sanzionatoria; ha inoltre invocato la normativa sopravvenuta del 2021, qualificata come interpretazione autentica dell'art. 196 cod. strada, e ha dedotto che il giudice avrebbe dovuto esaminare il merito dell'illegittimità dell'ingiunzione per fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione di varie norme del codice della strada, del r.d. n. 639/1910 e del d.lgs. n. 150/2011, nonché omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali, chiedendo di riconoscere l'inesistenza del titolo esecutivo o comunque l'illegittimità della pretesa nei suoi confronti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non decisiva, per il giudizio, la sopravvenuta modifica dell'art. 196 cod. strada del 2021, perché le sanzioni amministrative non beneficiano della retroattività della legge più favorevole. Nel merito ha confermato l'orientamento per cui, nel sistema previgente, il locatore di veicoli senza conducente risponde solidalmente delle sanzioni stradali, anche se abbia comunicato i dati del locatario, e che l'eventuale contestazione del difetto di legittimazione passiva andava proposta contro i verbali di accertamento nelle forme proprie (ricorso al prefetto o al giudice di pace), prima che questi divenissero definitivi. Ha dunque ritenuto corretta la decisione di merito che aveva reputato legittima l'ingiunzione e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, oltre alle ulteriori condanne ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 196 d.lgs. n. 285 del 1992
Nel regime previgente il locatore del veicolo senza conducente è considerato obbligato solidale per la sanzione amministrativa, insieme agli altri soggetti indicati dalla norma, per assicurare l'effettività della riscossione.
art. 84 d.lgs. n. 285 del 1992
È richiamato come disposizione che, coordinata con l'art. 196 cod. strada, non esclude la responsabilità solidale del locatore nelle locazioni senza conducente nel regime applicato alla controversia.
art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992
La notificazione del verbale è fatto costitutivo del mantenimento del diritto dell'amministrazione alla riscossione, ma la sua omessa o invalida notificazione non impedisce la formazione del titolo esecutivo; il vizio va fatto valere impugnando il verbale.
art. 203 d.lgs. n. 285 del 1992
È il rimedio da utilizzare, insieme all'opposizione al giudice di pace, per contestare il verbale di infrazione prima che diventi definitivo.
art. 204-bis d.lgs. n. 285 del 1992
Costituisce uno dei rimedi tipici per contestare la sanzione amministrativa derivante da violazioni stradali.
art. 205 d.lgs. n. 285 del 1992
Norma richiamata dalla ricorrente nel quadro delle disposizioni sulle sanzioni del codice della strada.
art. 206 d.lgs. n. 285 del 1992
Norma richiamata dalla ricorrente nel quadro delle disposizioni sulle sanzioni del codice della strada.
art. 3 r.d. n. 639 del 1910
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento.
Richiamato dalla ricorrente quale disciplina processuale dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative.
art. 386 reg. esec. cod. strada
Non è ritenuto fondamento di un generale obbligo di comunicare i dati del locatario ai fini dell'esclusione della responsabilità del locatore; serve piuttosto, quando ricorrano i suoi presupposti, alla rinnovazione della notificazione all'effettivo responsabile.
La Corte conferma la proposta del Presidente di definizione del ricorso e dà conto della decisione in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica i commi terzo e quarto, condannando la ricorrente a ulteriori somme per responsabilità processuale aggravata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 1, lett. g-ter, d.l. n. 121 del 2021, conv. in L. n. 156 del 2021
La sopravvenuta modifica dell'art. 196 cod. strada non si applica retroattivamente al caso, perché le sanzioni amministrative non seguono il principio della lex mitior.
art. 7 CEDU
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la retroattività della norma più favorevole; la Corte ne esclude l'applicazione al caso, per la natura amministrativa della sanzione.
Massime di principio
- Nel regime previgente delle sanzioni per violazioni del codice della strada commesse con veicoli a noleggio senza conducente, il locatore può essere considerato obbligato solidale e la sua responsabilità non viene meno per il solo fatto di aver comunicato all'amministrazione i dati del locatario.
- Il difetto di legittimazione passiva derivante dalla contestata applicabilità della disciplina della solidarietà non può essere fatto valere per la prima volta in sede di opposizione all'ingiunzione o al titolo esecutivo, se il verbale di accertamento è stato notificato e non è stato tempestivamente impugnato.
- La mancata o invalida notificazione del verbale di accertamento non impedisce la formazione del titolo esecutivo in senso proprio, ma incide sulla pretesa sanzionatoria dell'amministrazione; il vizio va fatto valere con l'impugnazione del verbale nei rimedi tipici previsti dal codice della strada.
- In materia di sanzioni amministrative, la modifica legislativa sopravvenuta più favorevole non opera retroattivamente in assenza di un'espressa previsione, perché la disciplina non è assimilata a quella penale ai fini dell'applicazione della lex mitior.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
- rami
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