Cassazione Civile, Ordinanza n. 20793/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società commerciale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo fondato su una fattura di euro 36.149,79 relativo a una fornitura di lampade di emergenza. La società destinataria del decreto ha proposto opposizione sostenendo di non aver concluso alcun contratto con la società creditrice, poiché il rapporto di fornitura sarebbe intercorso direttamente con la Regione Valle d'Aosta, nell'ambito di un diverso rapporto di manutenzione del complesso ex Brambilla di Verres. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto, ritenendo non provata la conclusione del contratto tra le due società. La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. La società ricorrente ha poi proposto tre motivi di cassazione: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2702 c.c., e degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, assumendo che un prospetto allegato a un'e-mail avrebbe dovuto essere considerato documento informatico con efficacia probatoria di scrittura privata non disconosciuta, idoneo a dimostrare un pregresso accordo economico; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. nella valutazione della deposizione del teste Albanese Michele, che sarebbe stata erroneamente considerata solo de relato; 3) violazione degli artt. 115, 116, 246 e 247 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto inattendibile la deposizione di Macrì Giovanni sulla base di elementi soggettivi e senza adeguata motivazione, oltre a privilegiare eccessivamente la mancanza di riscontri documentali. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e dell'interpretazione del documento e delle testimonianze, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, salvo specifiche violazioni di legge non dedotte in concreto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricorrente non ha dedotto la violazione di specifici criteri ermeneutici, ma solo contestato l'esito dell'apprezzamento di merito sull'e-mail/prospetto, giudicato equivoco e non idoneo a provare l'accordo contrattuale. Ha respinto il secondo motivo osservando che la deposizione di Albanese era stata correttamente valutata come testimonianza de relato actoris e comunque priva di sufficiente attendibilità in assenza di elementi oggettivi di riscontro. Ha respinto il terzo motivo perché diretto a censurare la valutazione di inattendibilità del teste Macrì Giovanni e a sollecitare una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello è stata adottata perché il gravame non presentava ragionevole probabilità di essere accolto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha invocato il vizio di violazione di legge per contestare la valutazione delle prove e del documento, ma la Corte ha rilevato che si trattava in sostanza di una richiesta di rivalutazione del merito.
La sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio; rileva solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o utilizzate fuori dai limiti legali.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce efficacia di prova piena a elementi soggetti a prudente apprezzamento, non quando si censura l'apprezzamento complessivo delle prove.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il materiale probatorio avrebbe dimostrato il contratto; la Corte ha escluso che vi fosse un errore di riparto dell'onere probatorio, trattandosi piuttosto di valutazione delle prove.
Invocato per attribuire al documento informatico allegato all'e-mail efficacia di scrittura privata, ma la Corte ha ritenuto non decisivo il profilo dell'efficacia estrinseca e ha confermato l'equivocità del contenuto.
artt. 20 e 21 d.lgs. n. 82/2005
Richiamati per sostenere la rilevanza probatoria del documento informatico e della firma elettronica leggera, ma senza che ciò mutasse il giudizio di merito sull'idoneità del contenuto a provare il contratto.
La censura sulla capacità a testimoniare è stata respinta perché il giudizio di inattendibilità del teste derivava soprattutto dalla sua posizione sostanziale e dal contesto probatorio, non da una causa di incapacità prevista dalla norma.
Richiamato insieme all'art. 246 c.p.c. dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della censura accoltabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa in camera di consiglio con le memorie depositate ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte, prove illegali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non è invece consentito trasformare tali censure in una contestazione dell'apprezzamento del materiale istruttorio.
- L'interpretazione di un documento e la valutazione della sua idoneità a dimostrare un accordo contrattuale appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logicamente coerente e non fondate su violazione di specifici criteri ermeneutici.
- Un documento informatico, anche se astrattamente dotato di rilevanza probatoria, non è decisivo se il suo contenuto resta equivoco e non consente di desumere in modo univoco il fatto costitutivo allegato dalla parte.
- La testimonianza de relato ex parte actoris, considerata isolatamente, non offre valore probatorio autonomo; può assumere rilievo solo se corroborata da ulteriori elementi oggettivi e concordanti che ne sostengano la credibilità.
- La valutazione di attendibilità dei testimoni e la selezione delle prove ritenute più persuasive rientrano nel merito della causa e non possono essere rinnovate in sede di legittimità, salvo errori di diritto specificamente dedotti.
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