Cassazione Civile, Ordinanza n. 13803/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l’anno 2012, redditi di impresa asseritamente non dichiarati, riferiti a canoni di locazione di una serie di immobili per l’importo di euro 155.440,57. La contribuente, quale erede del titolare originario, aveva impugnato l’atto sostenendo, in sostanza, che gli immobili erano in parte gravati da usufrutto in favore della madre del de cuius e che l’attività era svolta non dal solo defunto ma da una società di fatto con la coniuge; la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, rideterminando il reddito nella misura del 50%. La CTR aveva poi rigettato gli appelli di entrambe le parti. In cassazione le Agenzie deducono, con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. 600/1973, degli artt. 38 e 39 del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che: non tutti i beni erano effettivamente gravati da usufrutto; comunque la ripresa era stata operata come reddito di impresa e non come reddito fondiario; l’imputazione pro quota avrebbe richiesto un’impresa familiare formalmente costituita ex art. 5, comma 4, lett. a), t.u.i.r.; nei controlli bancari incomberebbe sul contribuente l’onere di giustificare i movimenti e non dovrebbero essere riconosciuti costi in assenza di prova da parte sua.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. È stato dichiarato inammissibile nella parte in cui, sotto la veste della violazione di legge, mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e a sovvertire l’accertamento di merito sulla costituzione di una società di fatto tra il de cuius e la madre, operato dalla CTR. È stato poi ritenuto infondato perché l’imputazione pro quota del reddito può avvenire anche in presenza di una società di fatto, alternativa all’impresa familiare, e perché il richiamo all’art. 32 d.P.R. 600/1973 è stato considerato inconferente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; inoltre la Corte ha ribadito che, anche negli accertamenti bancari, a fronte di ricavi ripresi a tassazione devono essere riconosciuti costi forfettari, pur in assenza di specifica prova del contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro formale del motivo di ricorso, ma la Corte osserva che la censura, pur formalmente di violazione di legge, tende in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto, preclusa in cassazione
il richiamo è ritenuto inconferente rispetto alla sentenza impugnata; la Corte ribadisce comunque che, negli accertamenti bancari, a fronte di ricavi ripresi a tassazione devono essere riconosciuti costi forfettari anche senza prova specifica del contribuente
è invocato dalle ricorrenti ma non risulta centrale nella ratio decidendi, perché la censura è respinta come inammissibile/infondata
è richiamato dalle ricorrenti insieme alle altre norme sull’accertamento; la Corte non ne fonda la decisione, che si arresta sul piano processuale e sulla correttezza della ricostruzione del reddito
è richiamato come norma sull’onere della prova, ma la Corte non accoglie la tesi delle ricorrenti; osserva che la richiesta di una diversa valutazione istruttoria è inammissibile e che, in ogni caso, possono essere riconosciuti costi forfettari anche senza prova specifica del contribuente
art. 5, comma 4, lett. a), t.u.i.r.
è richiamato dalle ricorrenti per sostenere la necessità di un’impresa familiare formalmente costituita ai fini dell’imputazione pro quota, ma la Corte afferma che l’imputazione pro quota può avvenire anche in presenza di società di fatto
viene richiamato in funzione comparativa: la Corte precisa che la società di fatto è alternativa all’impresa familiare, e che l’imputazione pro quota è possibile anche nel diverso assetto societario
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur formalmente prospettato come violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- L’imputazione pro quota dei redditi può operare anche in presenza di una società di fatto, quale alternativa all’impresa familiare, senza che sia necessaria la formale costituzione di quest’ultima per la ripartizione del reddito accertato.
- Negli accertamenti fondati su movimentazioni bancarie, il recupero a tassazione di ricavi non esclude il riconoscimento di costi forfettari, anche se il contribuente non abbia fornito una prova specifica dei costi stessi.
- Il richiamo a norme sull’accertamento tributario è irrilevante quando la sentenza impugnata si fonda su una diversa qualificazione fattuale del rapporto e del reddito oggetto di ripresa; in cassazione occorre censurare la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione.
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