Cassazione Civile, Sentenza n. 2339/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Ufficio ha emesso avviso di accertamento ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 per l'anno 2009, ritenendo che il ricorrente, in qualità di socio e amministratore della "Società Tecnica e Promozione Sportiva Dilettantistica s.r.l.", avesse realizzato maggiore reddito (circa 2 milioni di euro) per interposizione di persona/operazioni inesistenti. Il contribuente ha invece sostenuto di aver ceduto le quote alla Italian Figaro s.a. il 23/11/2009 e di non essere pertanto beneficiario del maggior reddito; ha affermato che la documentazione era stata consegnata al procuratore della compratrice e quindi non poteva rispondere agli inviti dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (i) la censura sulla motivazione è stata respinta perché la CTR ha fornito una motivazione chiara e non meramente apparente, descrivendo elementi presuntivi e spiegando perché il contraddittorio preventivo non fosse necessario; (ii) la doglianza relativa al mancato contraddittorio endoprocedimentale (art.10-bis L.212/2000) è stata rigettata perché l'accertamento era fondato sull'art.37 d.P.R. 600/1973 e, comunque, il contribuente non ha fornito la “prova di resistenza” ossia gli elementi concreti che avrebbe potuto addurre prima dell'atto per dimostrare che l'esito sarebbe stato ragionevolmente diverso. La Corte ha confermato la legittimità dell'accertamento induttivo in presenza di assenza radicale di scritture contabili, irreperibilità del contribuente, mancata produzione di bilanci o estratti conto e risposte inevase agli inviti dell'Ufficio. Spese di lite a carico del ricorrente (liquidate in €12.000,00) e ulteriore onere ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973 - art. 37, comma 3
Norma che consente l'accertamento induttivo in presenza di elementi presuntivi e carenza di scritture contabili; la Corte ha ritenuto che l'accertamento sia stato effettuato correttamente sulla base di tali elementi.
d.P.R. n. 600/1973 - art. 37-bis
Norma antielusiva che in taluni casi richiede un contraddittorio rafforzato; la Corte ha chiarito che il procedimento impugnato era fondato su art.37 (e non su art.37-bis), con conseguente diverso regime del contraddittorio.
Legge n. 212/2000 - art. 10-bis
Prevede l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per talune ipotesi (in particolare a seguito di norme UE/armonizzate); la Corte ha richiamato che, anche quando il contraddittorio si ritenga dovuto, il contribuente deve indicare concretamente le ragioni che avrebbe potuto dedurre (prova di resistenza), altrimenti la mancata fase preventiva non invalida automaticamente l'atto.
Legge n. 212/2000 - art. 12, comma 7
Rinvio alla disciplina degli oneri probatori e degli accertamenti; la sentenza richiama il quadro normativo sulla materia degli accertamenti induttivi e dell'onere probatorio del contribuente.
Codice di procedura civile - art. 132, comma 2, n. 4
Previsione sul contenuto della motivazione della sentenza; la Corte ha valutato la motivazione della CTR alla luce degli standard costituzionali (art.111 Cost.) e ritenuto che non fosse meramente apparente.
Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e nullità per motivazione apparente); la Corte ha dichiarato infondati i motivi di cassazione proposti.
d.P.R. 115/2002 - art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata ai fini dell'esazione di contributi/processuali: la Corte ha attestato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Se l'amministrazione procede ad accertamento induttivo ai sensi dell'art. 37 DPR 600/1973, in presenza di assenza di scritture contabili e di elementi presuntivi (irreperibilità, mancata dichiarazione, assenza di struttura operativa, mancata produzione di documenti), l'accertamento è legittimo salvo che il contribuente produca documenti idonei a confutarlo.
- L'obbligo del contraddittorio preventivo (art.10-bis L.212/2000) non determina automaticamente l'annullamento dell'atto se manca: il contribuente deve dimostrare in concreto quale sarebbe stato l'esito diverso del procedimento se fosse stato messo in condizione di dedurre (c.d. "prova di resistenza"). Dichiarazioni generiche o affermazioni non corredate da documenti sono inidonee.
- Occorre distinguere tra accertamenti fondati su art.37 (accertamento induttivo) e su art.37-bis (figura antielusiva soggetta a diversa disciplina e, in certi casi, a contraddittorio rafforzato): la qualificazione giuridica della fattispecie è determinante per definire i profili procedurali richiesti.
- In Cassazione il vizio di motivazione rilevante è quello grave (motivazione mancante, meramente apparente, contraddittoria o incomprensibile) o l'omesso esame di fatto storico decisivo; la mera insufficienza argomentativa non è di per sé motivo di annullamento.
- Per difendersi efficacemente in sede di verifica e di successivo contenzioso, il contribuente dovrebbe tempestivamente conservare e produrre bilanci, estratti conto e documenti attestanti la concreta cessione/transizione di quote e la titolarità dei rapporti (es. procura all'intermediario), nonché fornire spiegazioni documentate in risposta agli inviti dell'Ufficio.
- La mancata reperibilità del contribuente o la mancata risposta agli inviti di documentazione rafforzano la posizione dell'Amministrazione nella legittimazione dell'accertamento induttivo.
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