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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38359/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di giudizi relativi al pagamento di compensi professionali per incarichi di istruttoria di pratiche di condono edilizio svolti in favore di un ente locale. In primo grado il tribunale aveva accolto le opposizioni del comune ai decreti ingiuntivi e rigettato alcune domande dei professionisti, ritenendo nulli gli incarichi per difetto di forma scritta, per mancanza di contestualità tra proposta e accettazione e, inoltre, per l'assenza nella delibera autorizzativa dell'indicazione dei mezzi economici per far fronte alla spesa. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello dei professionisti perché i motivi erano generici quanto ai documenti asseritamente smarriti e, soprattutto, perché non avevano attinto una delle rationes decidendi del tribunale, quella relativa al difetto di copertura finanziaria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, violazione delle norme processuali sulla prova e sulla specificità dell'appello, violazione delle norme sulla conclusione del contratto con la pubblica amministrazione, omessa valutazione di documenti e fascicoli, erronea applicazione della disciplina sulla copertura finanziaria degli enti locali e disparità di trattamento rispetto ad altra decisione di merito di segno favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità di alcuni ricorrenti per difetto di valida procura speciale per il giudizio di legittimità. Quanto ai restanti, ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con la ratio decisiva della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva correttamente dichiarato inammissibile l'appello perché esso non censurava una delle due autonome rationes decidendi poste dal tribunale a base del rigetto della domanda, ossia la nullità del contratto per mancanza di indicazione dei mezzi economici nella delibera di autorizzazione. La Corte ha inoltre affermato che tale onere di copertura finanziaria era già imposto dalla normativa anteriore e che il giudice ordinario poteva verificare la validità del contratto senza annullare l'atto amministrativo presupposto. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile anche per novità e difetto di specificità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    la procura per il ricorso per cassazione deve avere carattere speciale e deve essere rilasciata per il giudizio di legittimità, successivamente alla sentenza impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve essere specifico; la mancanza di una censura autonoma contro una delle rationes decidendi del primo giudice rende inammissibile l'impugnazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove e del materiale documentale.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove; la Corte non accoglie la censura perché il ricorso non supera il rilievo di inammissibilità basato sulla ratio decidendi non censurata.

  • art. 24 Cost.

    invocato dai ricorrenti a sostegno delle censure processuali; non incide sull'esito per il difetto di specificità e per l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti quanto alla tenuta e produzione dei documenti nel fascicolo.

  • artt. 170, 184 e 189 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti in relazione alle modalità di produzione e richiamo dei documenti nel processo.

  • art. 1326 c.c.

    richiamato per sostenere la valida conclusione del contratto con la pubblica amministrazione; la censura è stata ritenuta comunque irrilevante/infondata rispetto alla ratio decisiva non impugnata.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato per la forma scritta; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché il ricorso è inammissibile e, comunque, assorbito dalla diversa ratio sulla copertura finanziaria.

  • art. 17 del r.d. n. 2440/1923

    richiamato dai ricorrenti per contestare la disciplina applicata; la Corte osserva che l'onere della copertura economica era già previsto dalla normativa anteriore.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all'azione della pubblica amministrazione e alla correttezza dell'affidamento dell'incarico.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per censurare la mancata rilevazione dell'assenza di alcuni fascicoli e il preteso vulnus al contraddittorio.

  • art. 191 del d.lgs. n. 267/2000

    richiamato per contestare l'applicazione della disciplina sulla copertura finanziaria; la Corte precisa che il relativo onere era già imposto da normativa precedente.

  • art. 3 Cost.

    invocato per denunciare disparità di trattamento rispetto ad altra decisione di merito di segno opposto.

  • art. 111 Cost.

    invocato insieme agli artt. 3 e 24 Cost. a sostegno della doglianza sulla diversità di esiti tra controversie analoghe.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato per affermare che, nel merito, il giudice può esaminare più rationes decidendi senza che vi sia un ordine tassativo di trattazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    richiamato per il difetto di specificità del motivo fondato su un diverso giudizio e sulla asserita identità delle prove.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a giustificare il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes poste a base della decisione.
  • L'appello deve contenere censure specifiche e puntuali: la doglianza che si limiti a contestare genericamente l'esito probatorio o a richiamare documenti senza indicarli compiutamente è inidonea a superare un rilievo di inammissibilità.
  • Nel giudizio di legittimità la procura deve essere speciale e conferita per il ricorso per cassazione; una procura rilasciata in un grado precedente non soddisfa il requisito di specialità.
  • Nei rapporti con la pubblica amministrazione l'affidamento di incarichi professionali richiede non solo la forma e la valida manifestazione del consenso, ma anche il rispetto delle regole sulla copertura finanziaria e sull'indicazione dei mezzi economici, la cui mancanza può determinare la nullità del contratto e impedire il riconoscimento del compenso.
  • Il giudice ordinario può verificare la validità del contratto stipulato con l'ente locale anche quando tale verifica si riflette sulla delibera presupposta, senza che ciò comporti di per sé annullamento dell'atto amministrativo.
  • Una censura fondata su una decisione resa in altra controversia ha rilievo solo se dimostra, con specificità, la reale sovrapponibilità dei fatti e delle prove; il mero diverso esito di un giudizio analogo non determina invalidità della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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