Cassazione Civile, Ordinanza n. 17941/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia principale nasce da una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazione IVA per l'anno 2006, con recupero di un credito IVA portato in compensazione ma non indicato nella dichiarazione. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto emendabile la dichiarazione mediante dichiarazione integrativa nel termine quadriennale, annullando la cartella. Nelle more, la società contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; l'Agenzia ha negato il condono sostenendo che la cartella fosse mero atto di riscossione non definibile. La società ha quindi impugnato il diniego deducendo la violazione dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, perché la cartella costituiva il primo e unico atto con cui era stata comunicata la pretesa fiscale e la lite riguardava il merito della debenza, non meri vizi formali, investendo la titolarità del credito IVA e la validità della dichiarazione integrativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui è definibile anche la controversia avente ad oggetto una cartella emessa ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 quando essa costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente e sia impugnabile anche per motivi attinenti al merito. Accolto il ricorso successivo, la Corte ha annullato il diniego di definizione agevolata; ne ha tratto la conseguenza che la lite principale doveva considerarsi definita agevolmente, con conseguente estinzione del processo principale. Le spese del ricorso sul diniego sono state compensate, mentre per il giudizio principale è stato applicato il regime legale delle spese a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018
La definizione agevolata è ammessa anche per controversie aventi ad oggetto una cartella che costituisca il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale e che sia impugnabile anche nel merito.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
È la base normativa dell'istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente nelle more del giudizio.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La cartella deriva dal controllo automatizzato sulla dichiarazione e, se primo atto della pretesa, può rientrare nella definizione agevolata.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
La cartella deriva dal controllo automatizzato della dichiarazione IVA e, se primo atto della pretesa, è suscettibile di definizione agevolata.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
La cartella, quando primo atto della pretesa fiscale, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi inerenti al merito della pretesa impositiva.
Massime di principio
- In materia di definizione agevolata delle liti fiscali, è definibile anche il giudizio contro una cartella emessa in sede di controllo automatizzato quando la cartella sia il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente.
- La possibilità di impugnare la cartella anche per ragioni attinenti al merito della pretesa impositiva, e non solo per vizi formali propri dell'atto, è indice della natura sostanziale della controversia e della sua definibilità.
- Se la definizione agevolata si perfeziona, il processo principale deve essere dichiarato estinto.
- Quando un nuovo arresto delle Sezioni Unite risolve contrasti interpretativi pregressi, può giustificarsi la compensazione delle spese del giudizio sul diniego di condono.
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