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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17941/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia principale nasce da una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazione IVA per l'anno 2006, con recupero di un credito IVA portato in compensazione ma non indicato nella dichiarazione. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto emendabile la dichiarazione mediante dichiarazione integrativa nel termine quadriennale, annullando la cartella. Nelle more, la società contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; l'Agenzia ha negato il condono sostenendo che la cartella fosse mero atto di riscossione non definibile. La società ha quindi impugnato il diniego deducendo la violazione dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, perché la cartella costituiva il primo e unico atto con cui era stata comunicata la pretesa fiscale e la lite riguardava il merito della debenza, non meri vizi formali, investendo la titolarità del credito IVA e la validità della dichiarazione integrativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui è definibile anche la controversia avente ad oggetto una cartella emessa ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 quando essa costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente e sia impugnabile anche per motivi attinenti al merito. Accolto il ricorso successivo, la Corte ha annullato il diniego di definizione agevolata; ne ha tratto la conseguenza che la lite principale doveva considerarsi definita agevolmente, con conseguente estinzione del processo principale. Le spese del ricorso sul diniego sono state compensate, mentre per il giudizio principale è stato applicato il regime legale delle spese a carico delle parti che le avevano anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di definizione agevolata delle liti fiscali, è definibile anche il giudizio contro una cartella emessa in sede di controllo automatizzato quando la cartella sia il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente.
  • La possibilità di impugnare la cartella anche per ragioni attinenti al merito della pretesa impositiva, e non solo per vizi formali propri dell'atto, è indice della natura sostanziale della controversia e della sua definibilità.
  • Se la definizione agevolata si perfeziona, il processo principale deve essere dichiarato estinto.
  • Quando un nuovo arresto delle Sezioni Unite risolve contrasti interpretativi pregressi, può giustificarsi la compensazione delle spese del giudizio sul diniego di condono.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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