Cassazione Civile, Ordinanza n. 16698/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La società ricorrente aveva corrisposto alla SIAE, negli anni 2002-2009, importi dovuti per il contrassegno SIAE da apporre sui supporti commercializzati. Dopo che la Corte di giustizia aveva qualificato quell'obbligo come regola tecnica non opponibile ai privati in difetto di preventiva notifica alla Commissione UE, la società aveva chiesto la restituzione delle somme versate. Il diniego della SIAE era stato impugnato davanti al giudice tributario: sia la CTP sia la CTR avevano respinto la domanda ritenendo applicabile il termine biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, decorrente dal versamento, e dunque tardiva l'istanza. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 21 citato, sostenendo che, trattandosi di impugnazione di un diniego espresso di rimborso, dovesse applicarsi il diverso termine biennale proprio dei provvedimenti espressi; in subordine ha chiesto la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE, prospettando il contrasto del diritto interno con il diritto UE nella parte in cui non sospenderebbe i termini per chiedere il rimborso di tributi incompatibili con l'Unione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in materia di rimborso di somme indebitamente versate in base a una disciplina poi ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione, opera il termine residuale di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che decorre dalla data del versamento e non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia. Ha inoltre escluso la rilevanza del D.P.C.M. n. 31/2009 e la necessità di un rinvio pregiudiziale, ritenendo che la questione fosse già chiarita dalla giurisprudenza europea e nazionale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
istanza di rimborso entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione
è norma residuale e di chiusura del sistema per le domande di rimborso; il termine decorre dal versamento e si applica anche quando il diritto alla restituzione sorga solo successivamente per effetto di una pronuncia che dichiara l'incompatibilità della pretesa con il diritto UE
si applica all'ipotesi di versamento non dovuto ab origine; quando il diritto alla restituzione nasce successivamente, prevale l'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è escluso perché la questione interpretativa del diritto UE è già stata chiarita dalla Corte di giustizia
L. n. 248/2000, art. 1 (introduzione dell'art. 181-bis L. n. 633/1941)
ha introdotto l'obbligo di contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere dell'ingegno, ma la relativa disciplina è stata poi considerata regola tecnica soggetta a notifica UE
prevedeva l'apposizione del contrassegno SIAE sui supporti commercializzati e la relativa disciplina tecnica
ha reintrodotto l'obbligo di apposizione del contrassegno e notificato il testo alla Commissione UE, ma non ha inciso sulle annualità pregresse oggetto di rimborso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
legittima il raddoppio/ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia tributaria, la domanda di rimborso di somme versate e poi divenute non dovute per effetto di una successiva pronuncia della Corte di giustizia resta soggetta al termine speciale di decadenza previsto dal processo tributario, che decorre dalla data del versamento e non dalla data della decisione sopravvenuta.
- La disciplina generale dell'indebito di diritto comune non si applica al rimborso di imposte o prestazioni aventi natura tributaria quando l'ordinamento prevede un regime speciale fondato su istanza di parte e su un termine decadenziale proprio.
- L'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti; pertanto la sopravvenuta incompatibilità di una norma con il diritto dell'Unione non riapre automaticamente termini già scaduti di prescrizione o decadenza.
- Il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando il significato della norma unionale rilevante sia già stato chiarito in modo univoco dalla Corte di giustizia e la questione prospettata sia quindi priva di reale dubbio interpretativo.
- La qualificazione di una disciplina nazionale come regola tecnica non notificata comporta la sua inopponibilità ai privati, ma non esonera il contribuente dal rispetto dei termini decadenziali previsti per far valere il correlato diritto alla restituzione in sede tributaria.
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