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Sentenza

Sentenza n. 180/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. P-MO/L/N/2025/106107, emesso in data 20 ottobre 2025 in forza del quale la Prefettura di Modena – Sportello Unico per l’Immigrazione ha respinto l’istanza del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno per tirocinio a permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 30 luglio 2025; di ogni altro atto concesso, presupposto o consequenziale, per i seguenti motivi;

Giustizia amministrativa202600050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per tirocinio, aveva presentato istanza di conversione dopo aver ricevuto una proposta di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Il SUI di Modena aveva comunicato il preavviso di rigetto, rilevando l’insufficiente capacità economica dell’impresa datrice di lavoro e la mancata produzione della relazione finale del tirocinio. Quest’ultima era stata successivamente prodotta, ma il diniego era stato confermato sulla base dei motivi ostativi segnalati dall’Ispettorato territoriale del lavoro quanto alla capacità economico-patrimoniale dell’azienda. Il ricorrente ha dedotto: l’erroneità della valutazione circa l’insussistenza del requisito economico del datore di lavoro; il difetto di motivazione del diniego, che non indicava le ragioni concrete dell’insufficienza della capacità economica; la violazione dell’art. 4 del D.P.C.M. 27 settembre 2023 e il difetto di istruttoria, per non avere l’Amministrazione svolto un’analisi approfondita della situazione aziendale; nonché l’omessa valutazione della possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno. In sede procedimentale e giudiziale il ricorrente aveva prodotto documentazione concernente il bilancio, le dichiarazioni fiscali, il fatturato, gli utili e la regolarità contributiva dell’impresa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo assorbiti o comunque non autonomamente necessari gli ulteriori profili dedotti. La conversione del permesso per studio o tirocinio in permesso per lavoro è ammissibile, fuori quota e prima della scadenza, quando ricorrano i presupposti previsti per il lavoro subordinato. La verifica della capacità economico-patrimoniale del datore di lavoro deve essere effettuata dall’Amministrazione competente, mediante una valutazione che consideri la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti e il tipo di attività svolta, con puntuale motivazione in caso di esito negativo. Nel caso concreto, il SUI e la Prefettura si erano limitati a richiamare genericamente l’accertamento dell’Ispettorato del lavoro e l’insufficienza della capacità economica dell’impresa, senza indicare i dati e i documenti esaminati né il percorso logico seguito. Le spiegazioni fornite per la prima volta dall’Avvocatura dello Stato in giudizio non potevano integrare la motivazione del provvedimento, trattandosi di motivazione postuma. Inoltre, la valutazione appariva incompleta perché concentrata sulla sola dichiarazione IVA, senza un adeguato esame degli ulteriori documenti prodotti, relativi al bilancio, ai redditi, al fatturato e alla regolarità contributiva. L’Amministrazione è stata quindi obbligata a rideterminarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, richiedendo all’Ispettorato un nuovo parere. Qualora intendesse confermare l’esito negativo, l’Ispettorato dovrà esplicitare il percorso logico seguito, gli elementi valorizzati e le ragioni per cui la documentazione del richiedente non sarebbe sufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti economico-patrimoniali. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

    La conversione del permesso per studio o formazione, compreso il tirocinio formativo, è ammissibile fuori quota e prima della scadenza del titolo, purché sussistano i presupposti previsti per il lavoro subordinato.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La conversione del permesso per studio o tirocinio può essere accolta quando ricorrano i presupposti richiesti per il lavoro subordinato.

  • art. 30-bis d.P.R. 394/1999

    La verifica della capacità economico-patrimoniale del datore di lavoro deve considerare capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività svolta.

  • art. 4 D.P.C.M. 27 settembre 2023

    La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione all’obbligo di svolgere un’istruttoria adeguata sulla capacità economica del datore di lavoro; il giudice ha accolto il ricorso per difetto di motivazione e incompletezza della valutazione.

  • art. 44 d.l. 73/2022

    La norma è richiamata per le semplificazioni applicabili alla verifica dei requisiti economico-patrimoniali del datore di lavoro, da effettuarsi comunque mediante valutazione dei principali dati economici e organizzativi dell’impresa.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per lavoro subordinato, la verifica della sussistenza dei requisiti del rapporto di lavoro deve comprendere l’accertamento della capacità economico-patrimoniale del datore di lavoro, considerando almeno la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti e il tipo di attività esercitata.
  • Un parere negativo dell’Ispettorato del lavoro sulla capacità economica del datore di lavoro, posto a fondamento del diniego della conversione del permesso di soggiorno, deve indicare gli elementi concreti esaminati e il percorso logico seguito; il mero richiamo all’esito negativo dell’accertamento non soddisfa l’obbligo di motivazione.
  • La motivazione del diniego non può essere integrata per la prima volta nel giudizio mediante argomentazioni difensive dell’Amministrazione, quando tali argomentazioni introducano le ragioni concrete dell’esito negativo non esplicitate nell’atto impugnato.
  • Quando il richiedente produca documenti idonei a dimostrare la capacità economico-patrimoniale del datore di lavoro, l’Amministrazione deve esaminarli complessivamente e spiegare specificamente perché essi non siano sufficienti, senza limitarsi a valorizzare un singolo documento o dato contabile.
  • L’annullamento del diniego per difetto di motivazione comporta la riedizione del potere: l’Amministrazione deve riesaminare l’istanza e, se conferma l’esito negativo, adottare una nuova determinazione adeguatamente motivata sugli elementi economici e documentali rilevanti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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