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Sentenza

Sentenza n. 1567/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 344/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 344/2024, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di euro 2.000,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 344/2024, notificata il 29 gennaio 2025 e munita di attestazione del passaggio in giudicato. Il titolo aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere euro 2.000,00 per la carta docente. L'Amministrazione non ha adempiuto, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Il ricorrente ha quindi domandato la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito, ma è diretto a consentire il soddisfacimento del diritto risultante dal titolo; pertanto, i conteggi del creditore, soprattutto quanto al capitale residuo e agli interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il giudicato e la legge.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione che trovino titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il TAR ha chiarito che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti e che l'Amministrazione deve determinare esattamente capitale e accessori. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 60 giorni dall'investitura mediante istanza del creditore, successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo per obbligazioni pecuniarie.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Costituiscono i parametri normativi per verificare la misura e la decorrenza degli interessi dovuti sul credito portato dal giudicato.

  • art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.

    L'attestazione del passaggio in giudicato documenta l'efficacia del titolo posto a fondamento dell'ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano, rispettivamente, per la disciplina delle spese processuali e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina l'onere del contributo unificato indicato nella liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice deve ordinare all'amministrazione inadempiente di eseguire il titolo, ma l'ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e non modifica l'entità risultante dal giudicato e dalla legge.
  • Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali, consente al creditore di promuovere l'azione di ottemperanza per il recupero coattivo delle somme dovute.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'amministrazione né il commissario ad acta: l'importo definitivo deve essere verificato alla luce del titolo, degli eventuali pagamenti parziali, della misura e decorrenza degli interessi e delle ulteriori disposizioni applicabili.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine, per determinare il dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione.
  • Quando l'inadempimento dell'amministrazione era già sussistente al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell'amministrazione resistente, anche se l'attività processuale richiesta è minima e stereotipata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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