Cassazione Penale, Sentenza n. 44365/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati impugnavano la conferma della condanna per truffa aggravata e per falsa ideologica in atto pubblico. Contestavano la qualificazione come falsa della dichiarazione di dimora abituale resa nel mod. APR/4 del 31.1.2005, deducendo che gli accertamenti compiuti nel 2012 non potevano incidere sulla veridicità di una dichiarazione resa nel 2005; sostenevano inoltre che il mod. APR/4 non rientrerebbe tra gli atti cui una norma giuridica attribuisce funzione probatoria ai fini dell'art. 483 c.p. e che, a prescindere dal falso, non sussisterebbe la truffa perché gli interessati non avrebbero direttamente percepito le somme e si sarebbero poi volontariamente iscritti all'AIRE perdendo il diritto all'assegno sociale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui la dichiarazione di trasferimento di residenza resa nel mod. APR/4 integra la falsa dichiarazione prevista dall'art. 483 c.p. in quanto dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000. Ha inoltre confermato la sussistenza della truffa aggravata per l'illecito conseguimento dell'assegno sociale, atteso che la residenza effettiva e la dimora abituale in Italia sono presupposti essenziali per la prestazione ex art. 3 comma 6 legge 335/1995 e che gli elementi acquisiti (assenza di utenze e tributi, permanente dimora in Argentina, rapido rientro) dimostrano la falsità della dichiarazione e l'intento fraudolento. Ha ritenuto irrilevante che le somme siano state ritirate da un terzo, poiché gli imputati hanno comunque dato causa all'evento. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
La falsa dichiarazione resa per l'iscrizione anagrafica integra il delitto di falsità in atto pubblico quando la dichiarazione è una sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000) e riguarda fatti rilevanti ai fini della prova; la Corte ha ritenuto integrato il reato nel caso di dichiarazione di trasferimento di residenza
La condotta degli imputati ha determinato l'errore dell'INPS e l'erogazione indebita dell'assegno sociale; la truffa aggravata è stata ritenuta integrata per la condotta volta a conseguire indebitamente la prestazione
Per la percezione dell'assegno sociale è richiesta la stabile residenza o la dimora abituale in Italia; la mancanza di tale requisito rileva per la configurazione della truffa
art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rientrano nella fattispecie soggetta a sanzione per falsità e possono integrare il reato previsto dall'art. 483 c.p.; il mod. APR/4 è qualificato come dichiarazione sostitutiva e quindi rilevante
art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il d.P.R. punisce le falsità nelle dichiarazioni sostitutive elencate negli artt. 46 e 47 e ciò rafforza la possibilità di applicare la norma penale per dichiarazioni mendaci rese all'anagrafe
Definizione giuridica di residenza come dimora abituale; la Corte ha richiamato i criteri civilistici per valutare l'effettiva residenza e la stabilità della dimora
Norma richiamata per l'irrogazione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La dichiarazione di trasferimento di residenza resa all'ufficio anagrafe tramite mod. APR/4 costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. 445/2000 e la sua falsità può integrare il reato previsto dall'art. 483 c.p.
- Per l'accesso a prestazioni assistenziali come l'assegno sociale la stabile residenza o la dimora abituale in Italia è un requisito essenziale; la mancanza di elementi indicativi di vita nel luogo dichiarato (assenza di utenze, tasse comunali, presenza continua) può comprovare la fittizietà della residenza
- Elementi di accertamento successivi alla dichiarazione possono essere utilizzati per ricostruire l'intento e la realtà fattuale al momento della dichiarazione, specialmente se mostrano una dimora solo temporanea finalizzata all'ottenimento di prestazioni
- Il fatto che le somme siano state riscosse o trattenute da un terzo non esclude la responsabilità degli intestatari se la loro condotta ha determinato l'evento illecito
- Le doglianze che riproducono questioni già svolte nei gradi precedenti e non introducono profili nuovi o rilevanti rischiano l'inammissibilità in cassazione; è necessario proporre motivi innovativi e fondati in diritto per ottenere ammissione
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