Cassazione Penale, Sentenza n. 44265/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati principali ma confermato le statuizioni civili. Patruno deduce vizio di motivazione e carenza di accertamento circa la sussistenza materiale e il dolo dei reati di occultamento e soppressione di cadavere (sostiene che i resti, a 46 e 107 anni dalla morte, potrebbero non costituire piu' "cadaveri"); contesta altresì la condanna al risarcimento per il Comune relativamente a capi per i quali il Comune non si era costituito. Guida deduce violazione dell'art. 521 c.p.p. perché la Corte avrebbe riconosciuto un fatto diverso da quello contestato, e lamenta carenza/illogicità di motivazione su responsabilità penale e ruolo delle procure speciali. Improta censura la configurabilità della truffa ai danni del Comune (art. 640 c.p.) sostenendo che manca l'identità tra il soggetto indotto in errore e il soggetto passivo del danno e che l'ente sarebbe rimasto estraneo ai negozi; propone inoltre rimessione alle Sezioni Unite per contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Improta e Guida, dichiarandoli infondati, e li ha condannati al pagamento delle spese processuali; ha altresì condannato Improta alla rifusione di spese di rappresentanza delle parti civili (e ha liquidato gli importi indicati). Il ricorso di Patruno è stato dichiarato manifestamente infondato quanto ai profili penali, ma parzialmente accolto sul profilo civile: la Corte ha annullato senza rinvio, nei confronti di Patruno, le statuizioni civili (la condanna al risarcimento) perché la motivazione della Corte d'appello aveva genericamente richiamato il risarcimento senza limitarlo in modo chiaro ai soli capi per i quali il Comune si era costituito; per il resto il ricorso di Patruno è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui non e' sempre necessaria l'identita' tra il soggetto indotto in errore e il soggetto che subisce il danno purché sussista un nesso causale tra induzione, profitto e danno; nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto che il Comune fosse effettivamente indotto in errore e abbia subito il danno (mancata retrocessione dell'area), integrando gli elementi della truffa.
I reati di occultamento e soppressione di cadavere sono stati ritenuti integrati dalla Corte di appello sulla base delle risultanze (traslazioni, soppressioni e dispersione di resti); la Cassazione ha respinto la censura che i resti, per eta', non potessero costituire cadavere, richiamando il principio secondo cui per ottenere l'assoluzione dovuta a prescrizione e' necessaria l'evidenza che il fatto non sussista (art. 129 c.p.p.) e che il dolo puo' essere anche eventuale (accettazione del rischio).
La Corte ha ritenuto che la modifica del momento causativo o della qualificazione del danno rispetto al giudizio di merito non determini automaticamente violazione dell'art. 521 c.p.p. se il fatto riconosciuto rientra nella stessa sequela illecita contestata e l'imputato ha potuto concretamente difendersi; non c'e' trasformazione radicale della fattispecie che pregiudichi il diritto di difesa.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che pronunce di assoluzione o non luogo a procedere, quando il reato e' estinto per prescrizione, sono ammesse solo se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste; la Cassazione ha applicato questo parametro per limitare la possibilita' di chiedere l'assoluzione quando la censura e' basata su mere plausibilita' e non su evidenza certa.
art. 82 regolamento di polizia mortuaria (richiamato dai ricorrenti)
E' stato evocato dai ricorrenti per sostenere che dopo un certo numero di anni si avrebbe la mineralizzazione ordinaria del corpo; la Corte non ha ritenuto tale osservazione idonea a determinare l'annullamento delle conclusioni della Corte di merito in mancanza di evidenza processuale che i resti non fossero riconducibili a cadaveri.
Massime di principio
- Per il reato di truffa non e' sempre necessaria l'identita' tra la persona indotta in errore e la persona che subisce il danno: e' decisivo il nesso causale tra induzione, profitto e danno e la concreta posizione di pregiudizio dell'ente o del soggetto che risulta offeso.
- La modifica, in sentenza, del momento causativo del danno (es. anticipazione del danno rispetto al primo giudizio) non integra di per se' violazione dell'art. 521 c.p.p. se il fatto riconosciuto rientra nella medesima sequela illecita contestata e l'imputato ha potuto difendersi adeguatamente.
- Quando un reato e' estinto per prescrizione, l'assoluzione o il non luogo a procedere puo' essere disposta solo se dagli atti emerge in modo evidente che il fatto non sussiste (art. 129, comma 2, c.p.p.); argomenti di mera plausibilita' non bastano.
- Nel reato di occultamento/soppressione di cadavere il dolo puo' essere anche eventuale: e' sufficiente che l'agente abbia accettato il rischio della soppressione o dispersione del cadavere; la qualita' dei resti come "cadavere" deve emergere dai fatti e non puo' essere esclusa in modo astratto per la sola anzianita' della morte.
- Il sindacato di legittimita' sulla motivazione e' limitato alla verifica di coerenza logico-argomentativa; la Corte di Cassazione non puo' sostituire la propria valutazione del materiale probatorio con quella del giudice di merito.
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