Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44270/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro la sentenza di appello. Deduce che la Corte di legittimità avrebbe ritenuto non prescrittto il reato in virtù del riconoscimento di una recidiva che, secondo il ricorrente, era in realtà già esclusa in primo grado (assieme all'aggravante specifica) poiché la sentenza di primo grado non motivava la recidiva. Sostiene quindi che la Corte di Cassazione abbia errato nel considerare rilevante per la prescrizione una recidiva che sarebbe stata di fatto esclusa dai giudici di merito

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile. La Corte ha ritenuto che il vizio prospettato non rientri nell'istituto del ricorso straordinario per errore di fatto previsto dall'art. 625-bis c.p.p., perché si tratta di un errore di valutazione giuridica e non di un errore percettivo (es.: svista numerica). La Corte ha inoltre osservato che la sentenza di primo grado menzionava le "attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti contestate" (al plurale), indice che la recidiva era stata comunque considerata; e che in appello lo stesso ricorrente aveva invece contestato la mancata esclusione della recidiva, domandandone il riesame, domanda poi respinta e motivata dalla Corte d'appello. Per queste ragioni la censura è infondata. Dichiarata l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non sono state ravvisate colpe nella proposizione del ricorso che giustifichino diversa misura

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    La Corte applica l'art. 625-bis nella parte in cui delimita il ricorso straordinario per errore di fatto: è ammissibile solo per errori percettivi (svista, equivoco) non per valutazioni giuridiche o errori di diritto

  • art. 625, comma 4, cod. pen.

    Riferimento all'aggravante specifica contestata: la Corte osserva che le motivazioni di merito e il dispositivo indicano che le aggravanti (compresa la recidiva) sono state tenute in considerazione, e che l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti è stata disposta al plurale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che non si ravvisa colpa nella determinazione della causa di inammissibilità da parte del ricorrente, ma nondimeno rileva l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. circa le spese e la somma da versare

  • Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 10417 del 25/2/2020, Tullio, Rv. 279065)

    Richiamata per chiarire il criterio sul ricorso per errore di fatto: ammissibile solo per errori percettivi; non configurabile quando sono possibili più percorsi decisori che comportano valutazioni giuridiche differenti

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione (art. 625-bis c.p.p.) è limitato agli errori percettivi (es. svista numerica, errore materiale): non è lo strumento corretto per impugnare una valutazione giuridica o una diversa interpretazione dei fatti da parte dei giudici di merito
  • La mancanza di espressa motivazione su un profilo (es. recidiva) nella sentenza di primo grado non implica automaticamente l'esclusione di tale profilo: occorre valutare il dispositivo e il contesto (es. formule come "equivalenti alle circostanze aggravanti contestate" al plurale possono indicare che la recidiva è stata considerata)
  • Se in appello il ricorrente ha contestato la mancata esclusione della recidiva (anziché sostenere che era già esclusa), i documenti processuali e le relative motivazioni d'appello saranno determinanti per verificare la coerenza della posizione e la fondatezza della censura in cassazione
  • Quando la censura riguarda una valutazione giuridica (riconoscimento o esclusione della recidiva, valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti), la via corretta è il normale grado di impugnazione (appello o ricorso per cassazione per motivi di diritto), non il ricorso per errore di fatto
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta generalmente condanna alle spese e, salvo colpa grave della parte, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.; la Corte può comunque valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.