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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44366/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per: capo a) atti persecutori (art. 612‑bis c.p.) - censurata la motivazione sulla sussistenza degli elementi del reato e la percezione di timore/alterazione delle abitudini da parte della persona offesa; capo b) tentata rapina - contestata la valutazione probatoria, ritenuta basata solo sulle dichiarazioni della persona offesa; capo c) minaccia aggravata - analoga critica sulla prova. Critiche anche sull'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), ritenuta illegittima perché affermata senza precedente dichiarazione di recidiva, e sulla esclusione delle attenuanti generiche (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità (ricostruzione alternativa dei fatti). Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del giudice di merito, confermando la responsabilità per atti persecutori, tentata rapina e minaccia aggravata e la valutazione della attendibilità della persona offesa con riscontri (messaggi, testimonianze, modalità dei fatti). Ha altresì ritenuto corretta l'applicazione della recidiva reiterata alla luce delle pregresse condanne definitive dell'imputato e ha giudicato inammissibile il motivo sulle generiche per difetto di specificità. Conseguenze pratiche: il ricorso è respinto; confermata la condanna di merito (pena complessiva: 3 anni e 6 mesi di reclusione, Euro 1.200 di multa, interdizione dai pubblici uffici per 5 anni); condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 612‑bis cod. pen.

    Il reato di atti persecutori è stato ritenuto integrato da una condotta reiterata di molestie, minacce, appostamenti e interferenze (anche tramite terzi) idonee e volute a cagionare nella vittima stato di paura e modificazione delle abitudini di vita; il Tribunale e la Corte d'appello hanno valutato attendibile il racconto della persona offesa e i riscontri.

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della recidiva reiterata sulla base della esistenza, al momento del fatto, di più condanne definitive che dimostravano una maggiore pericolosità sociale del soggetto; la Cassazione richiama tuttavia la giurisprudenza contrastante ma conferma che la recidiva può essere accertata dal giudice della cognizione anche se non fosse stata 'dichiarata' in precedenti sentenze.

  • art. 133 cod. pen. (attenuanti generiche)

    Le attenuanti generiche sono state negate per la oggettiva gravità dei fatti e per la personalità dell'imputato (plurimi precedenti): la Corte sottolinea che la deduzione generica non è sufficiente in appello/cassazione per ottenere il riconoscimento delle attenuanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sulla base di tale norma è stata disposta la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a titolo di sanzione per il ricorso inammissibile.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza per delimitare il sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di fatto solidamente motivata dal giudice del merito né sostituire una ricostruzione alternativa dei fatti.

  • DL 137/2020 art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è permessa la semplice richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti: vanno censurate errori di diritto o palese illogicità della motivazione, non valutazioni critiche alternative sui fatti quando il giudice di merito abbia motivato compiutamente.
  • La sussistenza del reato di atti persecutori può essere riconosciuta anche quando il persecutore si faccia notare nei luoghi frequentati dalla vittima o agisca tramite terzi, se la condotta è idonea e voluta a cagionare paura o modificare le abitudini della vittima.
  • La recidiva (anche nella forma reiterata) può essere applicata dal giudice della cognizione quando, al momento del fatto, esistono condanne definitive che dimostrino una maggiore pericolosità sociale del soggetto; esiste però giurisprudenza non univoca su requisiti formali (precedente 'dichiarazione' di recidiva non necessaria secondo orientamento consolidato).
  • Le attenuanti generiche devono essere argomentate in modo specifico e non possono essere riconosciute sulla base di deduzioni generiche; il giudice valuta la gravità oggettiva del fatto e la personalità dell'imputato (precedenti).
  • La valutazione della credibilità della persona offesa, se svolta in modo coerente e supportata da riscontri, è pienamente decidibile dal giudice di merito e difficilmente rimovibile in Cassazione.
  • Impugnazioni basate unicamente sulla sola dichiarazione della parte offesa devono essere confrontate con eventuali riscontri (messaggi, testimonianze, comportamenti) che possono avvalorare la versione e giustificare la decisione di merito.

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