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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44267/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della motivazione e della gestione della messa alla prova (si lamenta che l'esito positivo della messa alla prova sia stato illegittimamente subordinato all'estinzione integrale del debito tributario; si contesta inoltre l'integrazione del programma di trattamento senza consenso dell'imputato e la mancata valutazione, ai sensi dell'art.168-bis c.p., della somma già versata pari a 305.000 euro); 2) affermazione che il reato era prescritto al momento della sentenza impugnata (art.157 c.p.); 3) doglianza per la mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi dell'art.53 L. n.689/1981, con la censura che la Corte di appello avrebbe disatteso la richiesta limitandosi a ritenere l'imputato "non meritevole" del beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: 1) le doglianze avverse all'ordinanza ammissiva della messa alla prova sono inammissibili perché il ricorrente non ha proposto il ricorso per cassazione previsto dall'art.464-quater, comma 7, c.p.p. avverso il provvedimento ammissivo; inoltre, sul punto di merito, risulta dagli atti che il difensore aveva manifestato la disponibilità dell'imputato a estinguere il debito tramite pagamento rateizzato, rendendo pretestuose le censure sulla mancanza di consenso; analogamente le impugnazioni relative all'ordinanza di revoca della sospensione sono soggette a rimedio cassazionale specifico (art.464-octies, comma 3). 2) Il motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato: al termine massimo di prescrizione va aggiunto il periodo di sospensione del processo per la messa alla prova (249 giorni), per cui il reato del 27/12/2013 non risultava prescritto alla data della sentenza impugnata (1/12/2021). Inoltre, la prescrizione maturata successivamente alla sentenza non poteva essere rilevata nel ricorso dichiarato inammissibile. 3) Il motivo relativo alla sostituzione della pena è inammissibile: la valutazione di meritevolezza è discrezionale ai sensi dell'art.133 c.p. e la Corte di appello l'ha motivata richiamando il contegno processuale dilatorio dell'imputato; inoltre la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena proposta dal difensore senza specifica procura speciale non poteva validamente sostituire l'atto personale dell'imputato. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma delittuosa applicata al fatto oggetto di condanna (illecito tributario) per il quale l'imputato è stato condannato.

  • art. 13 d.lgs. n. 74/2000

    Riferita dalla difesa quale causa di non punibilità in caso di estinzione del debito tributario; la Corte non ha accolto la tesi che tale causa possa essere utilizzata come condizione per la messa alla prova quando il rimedio procedurale non è stato impugnato secondo le forme previste.

  • art. 168-bis cod. pen.

    Riferimento alla necessità di valutare il risarcimento integrale del danno (o estinzione del debito) anche nel contesto della messa alla prova; la Corte osserva che eventuali valutazioni sul punto dovevano essere esercitate nei rimedi previsti e che parte del pagamento era comunque stata effettuata.

  • art. 464-quater cod. proc. pen. (commi 4 e 7)

    Stabilisce le regole sull'ordinanza ammissiva della messa alla prova e sul rimedio impugnatorio: contro il provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova è previsto il ricorso per cassazione (comma 7); la mancata proposizione del ricorso previsto preclude la possibilità di far valere vizi dell'ordinanza successivamente.

  • art. 464-octies cod. proc. pen., comma 3

    Prevede il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova per violazione di legge; la Corte ricorda che anche tali provvedimenti hanno rimedio cassazionale specifico.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado; distinzione tra rimedi per provvedimenti favorevoli e provvedimenti di rigetto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi formulati inammissibili o manifestamente infondati nei termini ivi previsti.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione: la Corte ha calcolato il termine di prescrizione tenendo conto della sospensione del processo per la messa alla prova, con conseguente superamento della censura sulla presunta prescrizione.

  • art. 53 L. n. 689/1981

    Norma prevista per la sostituzione delle pene detentive brevi con pene pecuniarie; la Corte osserva che la sostituzione è rimessa al giudice sulla base dei criteri di cui all'art.133 c.p. e valuta la non meritevolezza dell'imputato.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per l'apprezzamento della personalità del condannato; la Corte ne ha fatto uso per motivare la refusione della sostituzione della pena in ragione del comportamento processuale dilatorio dell'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di valutare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa e ha perciò imposto le spese e la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Le impugnazioni relative a provvedimenti favorevoli alla messa alla prova (ordinanze ammissive) richiedono il ricorso per cassazione specificamente previsto dall'art.464-quater, comma 7, c.p.p.; la mancata proposizione di tale rimedio preclude la possibilità di sollevare in seguito i vizi di quell'ordinanza nel giudizio di cassazione avverso la sentenza.
  • L'ordinanza di rigetto della messa alla prova non è soggetta allo stesso rimedio e può essere impugnata in appello con la sentenza di primo grado (art.586 c.p.p.); per le ordinanze di revoca della sospensione esiste invece un rimedio cassazionale specifico (art.464-octies).
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere computati i periodi di sospensione del processo determinati dalla messa alla prova; conseguentemente la prescrizione può risultare interrotta o sospesa per tale periodo.
  • La sostituzione di pene detentive brevi con pene pecuniarie è rimessa al potere discrezionale del giudice, che deve tener conto dei criteri di cui all'art.133 c.p. (natura del fatto e personalità dell'imputato); il comportamento processuale può incidere negativamente sulla meritevolezza del beneficiario.
  • La rinuncia a benefici personali relativi alla pena (es. sospensione condizionale) è atto strettamente personale dell'imputato e non può essere validamente compiuta dal difensore privo di specifica procura speciale.
  • L'omessa proposizione di un rimedio processuale espressamente previsto dal legislatore può determinare un effetto preclusivo che rende inammissibili censure successive aventi ad oggetto lo stesso provvedimento; ciò può comportare anche l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie in caso di ricorso infondato o inammissibile.

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