Cassazione Penale, Sentenza n. 44267/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della motivazione e della gestione della messa alla prova (si lamenta che l'esito positivo della messa alla prova sia stato illegittimamente subordinato all'estinzione integrale del debito tributario; si contesta inoltre l'integrazione del programma di trattamento senza consenso dell'imputato e la mancata valutazione, ai sensi dell'art.168-bis c.p., della somma già versata pari a 305.000 euro); 2) affermazione che il reato era prescritto al momento della sentenza impugnata (art.157 c.p.); 3) doglianza per la mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi dell'art.53 L. n.689/1981, con la censura che la Corte di appello avrebbe disatteso la richiesta limitandosi a ritenere l'imputato "non meritevole" del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: 1) le doglianze avverse all'ordinanza ammissiva della messa alla prova sono inammissibili perché il ricorrente non ha proposto il ricorso per cassazione previsto dall'art.464-quater, comma 7, c.p.p. avverso il provvedimento ammissivo; inoltre, sul punto di merito, risulta dagli atti che il difensore aveva manifestato la disponibilità dell'imputato a estinguere il debito tramite pagamento rateizzato, rendendo pretestuose le censure sulla mancanza di consenso; analogamente le impugnazioni relative all'ordinanza di revoca della sospensione sono soggette a rimedio cassazionale specifico (art.464-octies, comma 3). 2) Il motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato: al termine massimo di prescrizione va aggiunto il periodo di sospensione del processo per la messa alla prova (249 giorni), per cui il reato del 27/12/2013 non risultava prescritto alla data della sentenza impugnata (1/12/2021). Inoltre, la prescrizione maturata successivamente alla sentenza non poteva essere rilevata nel ricorso dichiarato inammissibile. 3) Il motivo relativo alla sostituzione della pena è inammissibile: la valutazione di meritevolezza è discrezionale ai sensi dell'art.133 c.p. e la Corte di appello l'ha motivata richiamando il contegno processuale dilatorio dell'imputato; inoltre la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena proposta dal difensore senza specifica procura speciale non poteva validamente sostituire l'atto personale dell'imputato. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma delittuosa applicata al fatto oggetto di condanna (illecito tributario) per il quale l'imputato è stato condannato.
Riferita dalla difesa quale causa di non punibilità in caso di estinzione del debito tributario; la Corte non ha accolto la tesi che tale causa possa essere utilizzata come condizione per la messa alla prova quando il rimedio procedurale non è stato impugnato secondo le forme previste.
Riferimento alla necessità di valutare il risarcimento integrale del danno (o estinzione del debito) anche nel contesto della messa alla prova; la Corte osserva che eventuali valutazioni sul punto dovevano essere esercitate nei rimedi previsti e che parte del pagamento era comunque stata effettuata.
art. 464-quater cod. proc. pen. (commi 4 e 7)
Stabilisce le regole sull'ordinanza ammissiva della messa alla prova e sul rimedio impugnatorio: contro il provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova è previsto il ricorso per cassazione (comma 7); la mancata proposizione del ricorso previsto preclude la possibilità di far valere vizi dell'ordinanza successivamente.
art. 464-octies cod. proc. pen., comma 3
Prevede il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova per violazione di legge; la Corte ricorda che anche tali provvedimenti hanno rimedio cassazionale specifico.
Richiamato per spiegare che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado; distinzione tra rimedi per provvedimenti favorevoli e provvedimenti di rigetto.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi formulati inammissibili o manifestamente infondati nei termini ivi previsti.
Norma sulla prescrizione: la Corte ha calcolato il termine di prescrizione tenendo conto della sospensione del processo per la messa alla prova, con conseguente superamento della censura sulla presunta prescrizione.
Norma prevista per la sostituzione delle pene detentive brevi con pene pecuniarie; la Corte osserva che la sostituzione è rimessa al giudice sulla base dei criteri di cui all'art.133 c.p. e valuta la non meritevolezza dell'imputato.
Criteri per la determinazione della pena e per l'apprezzamento della personalità del condannato; la Corte ne ha fatto uso per motivare la refusione della sostituzione della pena in ragione del comportamento processuale dilatorio dell'imputato.
Consente di valutare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa e ha perciò imposto le spese e la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Le impugnazioni relative a provvedimenti favorevoli alla messa alla prova (ordinanze ammissive) richiedono il ricorso per cassazione specificamente previsto dall'art.464-quater, comma 7, c.p.p.; la mancata proposizione di tale rimedio preclude la possibilità di sollevare in seguito i vizi di quell'ordinanza nel giudizio di cassazione avverso la sentenza.
- L'ordinanza di rigetto della messa alla prova non è soggetta allo stesso rimedio e può essere impugnata in appello con la sentenza di primo grado (art.586 c.p.p.); per le ordinanze di revoca della sospensione esiste invece un rimedio cassazionale specifico (art.464-octies).
- Nel calcolo della prescrizione devono essere computati i periodi di sospensione del processo determinati dalla messa alla prova; conseguentemente la prescrizione può risultare interrotta o sospesa per tale periodo.
- La sostituzione di pene detentive brevi con pene pecuniarie è rimessa al potere discrezionale del giudice, che deve tener conto dei criteri di cui all'art.133 c.p. (natura del fatto e personalità dell'imputato); il comportamento processuale può incidere negativamente sulla meritevolezza del beneficiario.
- La rinuncia a benefici personali relativi alla pena (es. sospensione condizionale) è atto strettamente personale dell'imputato e non può essere validamente compiuta dal difensore privo di specifica procura speciale.
- L'omessa proposizione di un rimedio processuale espressamente previsto dal legislatore può determinare un effetto preclusivo che rende inammissibili censure successive aventi ad oggetto lo stesso provvedimento; ciò può comportare anche l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie in caso di ricorso infondato o inammissibile.
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