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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44266/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cattaneo era stato condannato per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 per avere, quale legale rappresentante della società Medico s.r.l., nell'anno d'imposta 2017 compensato indebitamente debiti per contributi previdenziali (per € 863.000,36) con crediti IRES in realtà inesistenti, riferiti ad annualità per le quali la società non aveva presentato le dichiarazioni. In cassazione il ricorrente ha contestato l'interpretazione della norma sostenendo che l'art. 10-quater dovrebbe riferirsi solo a imposte sui redditi e IVA (non ai contributi previdenziali o ad altre “tasse”), ha dedotto violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) e, in via subordinata, ha prospettato questione di legittimità costituzionale per presunta eccedenza della delega legislativa (art. 9 legge delega n. 205/1999) e chiesto la rimessione alle Sezioni Unite a causa del presunto contrasto giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato l'orientamento prevalente secondo il quale il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater n. 74/2000 si concreta ogniqualvolta si utilizzino crediti inesistenti o non spettanti, indipendentemente dalla natura omogenea o eterogenea dei tributi o contributi compensati: la rilevanza penale si riferisce all'ammontare dei crediti indebitamente utilizzati (sommatoria algebrica degli importi), non alla specie del tributo non versato. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale (art. 77 Cost.) e ha ritenuto infondata la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, attesa la prevalenza giurisprudenziale. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000

    La Corte interpreta la norma come punente l'indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti indipendentemente dalla natura omogenea o eterogenea dei crediti/debiti compensati; la soglia di punibilità si riferisce all'ammontare dei crediti utilizzati.

  • art. 17, d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato dalla fattispecie incriminatrice come disciplina dell'istituto della compensazione; la Corte legge l'art. 17 come normativa che contempla genericamente le "somme dovute" liquide tramite il modello unificato, quindi applicabile anche alla compensazione tra tributi e contributi.

  • art. 13, d.lgs. n. 74/2000 (comma 1 e 2)

    La norma (non punibilità per pagamento integrale prima del dibattimento) è vista come una norma premiale che non limita l'ambito materiale dell'art. 10-quater; la parificazione con altre fattispecie non comporta che l'art.10-quater debba riguardare solo imposte sui redditi e IVA.

  • art. 9, legge delega n. 205/1999

    Richiamata nella doglianza difensiva per sostenere i limiti della delega; la Corte ritiene l'obiezione infondata rispetto alla fattispecie concreta e all'evoluzione normativa successiva.

  • art. 35, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. L. 4/8/2006, n. 246) e d.lgs. 24/9/2015, n. 158

    Richiamate per spiegare la successiva introduzione e modificazione dell'art. 10-quater nel tempo; la Corte osserva che la norma non è coeva al decreto originario e che successive modifiche ne hanno ampliato il novero applicativo.

  • art. 77 Cost.

    Invocato nella questione di legittimità costituzionale (per presunta violazione dei limiti della delega); la Corte dichiara la questione inammissibile ritenendo errato il presupposto normativo del ricorrente.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Richiamato come struttura del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • art. 618, comma 1, c.p.p.

    Richiamato riguardo ai presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite: la Corte afferma che non sussiste un contrasto giurisprudenziale sufficientemente consolidato per disporre la rimessione.

Massime di principio

  • L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 punisce l'uso in compensazione di crediti inesistenti o non spettanti a prescindere dalla natura del credito/debito compensato (tributario o contributivo): conta l'ammontare dei crediti indebitamente utilizzati, non la specie del tributo.
  • Per valutare la soglia di punibilità si sommano algebricamente gli importi dei crediti indebitamente portati in compensazione, indipendentemente dal fatto che la compensazione sia "orizzontale" (tra diversi enti/tipologie) o "verticale" (stessa imposta).
  • La forma tecnica impiegata (modello F24, ecc.) o il rispetto di vincoli temporali di detraibilità non sono elementi determinanti per l'integrazione del reato: rileva l'assenza di un valido titolo per il credito utilizzato.
  • Le censure costituzionali sulla portata della delega legislativa e la correttezza dell'esercizio della delega sono difficilmente ammissibili quando la norma impugnata è stata più volte modificata e integrata; in assenza di un chiaro e consolidato contrasto di giurisprudenza, la rimessione alle Sezioni Unite è poco probabile.
  • Chi impugna una condanna per indebita compensazione dovrebbe focalizzarsi su elementi fattuali (inesistenza concreta del credito, ammontare, documentazione) e su specifiche violazioni procedurali o evidenti errori di diritto puntuali, poiché le interpretazioni sostanziali sul perimetro dell'art. 10-quater sono consolidate.

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