Cassazione Civile, Ordinanza n. 23505/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da una sanzione disciplinare conservativa irrogata a un dipendente con provvedimento del 4 maggio 2018 per fatti contestati come avvenuti l'11 aprile 2018 sul luogo di lavoro. Il giudice di primo grado aveva ritenuto provati i fatti e congrua la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 5 giorni; la corte d'appello, invece, in parziale accoglimento dell'appello del lavoratore, aveva annullato la sospensione e applicato la più lieve sanzione della multa di 4 ore, riqualificando il comportamento come contegno inurbano verso superiori, colleghi e terzi. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 5 della L. 604/1966, sostenendo che la corte territoriale avesse affermato la sussistenza del fatto senza adeguato supporto probatorio, valorizzando in modo illogico la deposizione di una collega e di altri testimoni; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., relativo ai fatti del 18 aprile 2018, ma in sostanza ha nuovamente contestato l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in realtà diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e quindi a contestare il giudizio di fatto riservato al merito, osservando anche che la censura non era pienamente aderente alla motivazione della corte d'appello, la quale non aveva affermato l'assenza di testimoni ma aveva valorizzato le deposizioni raccolte. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, ma sostanzialmente volto a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie; ha ribadito che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico preciso, del dato da cui risulti, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
non consente di censurare in cassazione la valutazione delle prove quando la doglianza mira, in realtà, a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
la sua deduzione non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento di merito delle risultanze probatorie, ma attiene alla ripartizione dell'onere della prova.
art. 5 L. 15 luglio 1966, n. 604
richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo la censura comunque diretta contro il giudizio di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge non può essere prospettata per contestare l'apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente il sindacato solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, non per ottenere una rivalutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione in giudizio.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone l'onere di deposito/indicazione degli atti e documenti rilevanti a sostegno del motivo di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità, dà titolo al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio: quando la censura investe in realtà l'apprezzamento delle prove, essa è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. postula l'omesso esame di un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente contrapporre alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La censura per violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono, o viceversa; non quando si contesti genericamente il modo in cui sono state apprezzate le prove.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. attiene alla ripartizione dell'onere probatorio e non può essere utilizzata per contestare il contenuto dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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