Sentenza del 13/09/2022 n. 26938 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero di un credito d'imposta di Euro 320.378,88 concesso ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, perché, a seguito di verifica, il capannone oggetto dell'investimento non risultava utilizzato per l'attività tessile per cui era stato agevolato, non era entrato nel ciclo produttivo e parte dell'investimento era destinato ad unità abitative locate a terzi. La società ha eccepito il legittimo subentro nel credito a seguito di fusione, ha sostenuto che il bene era comunque utilizzabile per attività agevolabili (edile) e ha censurato la modalità e i termini dell'atto di recupero (unico avviso per più annualità vs obbligo di atti distinti; termini di decadenza).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti: le questioni sulla diversa utilizzazione del bene non sono state adeguatamente sollevate in sede di appello e in parte precluse; il subentro per fusione nel credito non esonera dal rispetto delle condizioni originarie per il mantenimento del beneficio; l'art. 8 L. n. 388 richiede che i beni 'entrino in funzione' entro due anni e ciò comporta l'effettivo inserimento nel ciclo produttivo (non è sufficiente la mera messa a disposizione); l'avviso di recupero è lo strumento corretto quando si tratta di decadenza dal beneficio che richiede attività accertativa e valutativa, distinta dal controllo meramente cartolare disciplinato dall'art. 36-bis DPR 600/1973; infine il termine di notifica previsto dal D.L. n. 185/2008, art. 27, comma 16, è applicabile e ha reso tempestivo l'atto. Condanna della ricorrente alle spese di lite e liquidazione degli onorari.
Norme richiamate
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8
"tali beni debbano entrare in funzione entro due anni dalla loro acquisizione o ultimazione"
Definisce i requisiti del credito d'imposta: beni strumentali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili; impone l'entrata in funzione entro due anni come condizione per mantenere il beneficio; la Corte interpreta l'entrata in funzione come effettivo inserimento nel ciclo produttivo, non semplice disponibilità.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), artt. 103-104 (ex artt. 67-68)
Individuano i beni strumentali ammortizzabili fiscalmente; richiamati per definire la natura dei beni agevolabili ai sensi della L. 388/2000.
Art. 172 T.U.I.R. (effetti della fusione)
Stabilisce il subentro della società risultante dalla fusione nei crediti e nelle posizioni fiscali delle società partecipanti; la Corte conferma il subentro ma rileva che il subentrante è soggetto alle stesse condizioni e potenziali cause di decadenza originarie.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Consente il recupero tramite cartella in sede di controllo automatizzato per disconoscimenti di credito basati su riscontri formali e cartolari; la Corte precisa che non è utilizzabile per questioni che richiedono accertamento di merito o valutazioni (es. decadenza per mancata entrata in funzione).
L. n. 311/2004, art. 1, comma 421
Prevede l'avviso di recupero per crediti d'imposta; la Corte distingue l'avviso (necessario quando è richiesta attività accertativa per decadenza) dalla cartella per controllo meramente formale.
D.L. n. 185/2008, art. 27, comma 16
"ha fissato nel 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo il termine di notifica dell'atto di recupero dei crediti di imposta"
Fissa il termine e la modalità di notifica per l'azione di recupero dei crediti d'imposta; la Corte ne riconosce l'applicabilità al caso di decadenza dal beneficio e ne nega l'interpretazione limitativa solo ai crediti inesistenti ab origine.
Codice civile, art. 2504-bis (fusioni) e norme processuali (art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c.)
Richiamate in relazione agli effetti della fusione (subentro) e ai motivi di cassazione; la Corte esamina l'uso di tali norme per sostenere il subentro ma sottolinea che i vizi di motivazione e la mancata tempestiva impugnazione in appello possono precludere rilievi in cassazione.
Massime di principio
- Il credito d'imposta previsto dall'art. 8 L. 388/2000 richiede che i beni agevolati siano nuovi, strumentali e 'entrino in funzione' entro due anni: l'entrata in funzione significa effettivo inserimento nel ciclo produttivo, non la mera disponibilità o destinazione dell'immobile.
- Il subentro per fusione trasferisce il diritto al credito ma non estingue le condizioni soggettive e oggettive originarie: il subentrante resta soggetto a eventuali decadenze e controlli.
- Spetta al contribuente l'onere di provare la strumentalità e l'effettivo utilizzo del bene nell'attività d'impresa per mantenere il beneficio fiscale.
- La differenza tra controllo 'cartolare' (art. 36-bis DPR 600/1973) e attività accertativa è cruciale: il controllo cartolare può disconoscere crediti per evidenti irregolarità formali, ma per la decadenza legata alla mancata entrata in funzione è necessario un avviso di recupero che comporti valutazioni istruttorie.
- I termini di decadenza/accertamento stabiliti da disposizioni successive (es. D.L. 185/2008) possono estendere o precisare il termine per l'azione dell'amministrazione nei casi di recupero dei crediti d'imposta; è importante verificare quale termine operi in relazione alla natura del vizio contestato (inesistenza vs decadenza).
- Questioni o argomenti non adeguatamente sollevati o sviluppati in sede di appello possono essere considerati preclusi in sede di legittimità: occorre cura nel mantenere e sviluppare i profili essenziali del proprio impianto difensivo durante tutto il grado di giudizio.
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