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Sentenza

Sentenza del 12/09/2022 n. 296 - Comm. Trib. Prov. Savona

Accertamento - indeducibilità dei costi ai fini IRES - fatture generiche - principio di inerenza - riferibilità dai costi all'attività d'impresa - onere della prova a carico del contribuente - documentazione integrativa - valore atti notori prestatori

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione avviso di accertamento per l'anno 2014 relativo all'indeducibilità di costi per complessivi €25.000 oltre IVA (€2.310) derivanti da fatture ritenute genericamente descritte e quindi non immediatamente riconducibili all'attività d'impresa; contestata inoltre la mancanza di prova dei pagamenti e l'assenza di contratti di appalto. L'Ufficio aveva recuperato i costi a tassazione rettificando il reddito d'impresa dalla somma dichiarata a €26.701 circa.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La commissione ha ritenuto che il contribuente abbia assolto l'onere della prova: sono state valutate congiuntamente le schede di cantiere, le disposizioni di bonifico (e la tracciabilità dei pagamenti), il partitario contabile che evidenzia rapporti continuativi con il fornitore, la tabella di riconciliazione tra fatture di appalto e subappalto e le dichiarazioni del fornitore (atti notori). Tale documentazione, nel suo complesso, è stata considerata idonea a dimostrare l'effettiva esistenza delle prestazioni e la loro inerenza all'attività aziendale; l'Agenzia non ha fornito prove dell'inesistenza o della minore entità dei lavori. Conseguentemente l'accertamento è annullato e l'Ufficio condannato al pagamento delle spese di lite (liquidate in €700,00 oltre IVA e CPA) e al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 109, DPR 917/1986 (TUIR)

    "I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi o negativi... concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. ... 5. Le spese e gli altri componenti negativi ... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi ..."

    La deducibilità richiede competenza, certezza, determinabilità dell'ammontare e inerenza alla attività d'impresa; il giudizio di inerenza è qualitativo e attiene alla riferibilità dell'operazione all'esercizio dell'attività nel suo complesso, non alla correlazione immediata con ricavi specifici.

  • art. 21, DPR 633/1972

    La fattura deve indicare, tra l'altro, la natura, qualità e quantità dei beni e servizi; tuttavia l'omissione o genericità delle informazioni formali non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione IVA o alla deduzione dei costi se il contribuente fornisce elementi integrativi idonei a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'operazione.

  • Direttiva 2006/112/CE (art. 226 e art. 178 e 219 richiamati dalla giurisprudenza)

    La normativa UE sul IVA e la giurisprudenza della Corte di Giustizia affermano che la mancata osservanza di obblighi formali in fattura non comporta automatica indetraibilità se sono soddisfatti gli obblighi sostanziali; documenti integrativi o informazioni complementari possono essere valutati per riconoscere il diritto alla detrazione.

Massime di principio

  • La presenza in fattura di descrizioni generiche non comporta automaticamente l'indeducibilità dei costi: il giudice deve esaminare l'insieme della prova disponibile.
  • L'onere della prova circa l'effettiva esistenza dell'operazione e la sua inerenza all'attività grava sul contribuente una volta che l'Amministrazione contesti i costi.
  • La prova dell'esistenza e dell'inerenza può essere fornita aliunde: schede di cantiere, contratti/ordini, disposizioni di pagamento tracciabili, partitari contabili, dichiarazioni del fornitore (atti notori) e ogni elemento che ricolleghi la fattura al rapporto economico reale.
  • Gli atti notori e le dichiarazioni del fornitore hanno valore indiziario significativo se accompagnati da documentazione integrativa che ne corrobori i contenuti.
  • Il giudizio di inerenza è qualitativo e si riferisce alla riferibilità dell'operazione all'attività d'impresa nel suo complesso, anche in prospettiva o potenzialmente, non alla mera correlazione immediata con ricavi specifici.
  • Spetta all'Amministrazione provare, per rigettare la deduzione, l'inesistenza delle operazioni, la loro minore entità rispetto a quanto dichiarato o altri elementi che rendano i costi non credibili.
  • Per evitare problemi in caso di verifiche, è buona prassi conservare e documentare contratti/appalti, schede operative, pagamenti tracciati e ogni elemento che colleghi fatture generiche alle prestazioni effettivamente rese.

Testo integrale

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