Sentenza del 12/09/2022 n. 199 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento ICI (anni 2010/2011) per mancata esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992. Il Comune aveva contestato che la gestione della scuola materna fosse esercitata con modalità commerciali sulla base delle rette incassate; la contribuente ha sostenuto che l'attività è non commerciale, riceve sovvenzioni pubbliche e richiede rette simboliche.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello della contribuente, riformando la sentenza di primo grado e annullando gli avvisi di accertamento. Il tribunale d'appello ha ritenuto che la scuola materna paritaria rientri nell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992: motivi decisivi sono state le sovvenzioni pubbliche (Comune, Regione, MIUR), le rette simboliche (125/130 Euro) considerate contributi alle spese soprattutto per la refezione, la gestione in perdita nonostante le sovvenzioni, la natura non commerciale dell'ente gestore (istituto religioso), l'uso prevalente dell'immobile come residenza religiose e attività di culto e l'assenza di discriminazioni nell'accesso. Per la particolarità della vicenda le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
art. 7 co.1 lett. i) D.Lgs. n. 504/1992
L'esenzione ICI (oggi IMU/tributi immobiliari comunali) si applica alle attività educative non esercitate con modalità commerciali. Il giudice d'appello interpreta la norma considerando rilevanti le modalità concrete di esercizio: sovvenzioni pubbliche, rette simboliche, gestione in perdita, natura non commerciale dell'ente e uso dell'immobile determinano la non commercialità e quindi l'esenzione.
Art. 115 c.p.c.
Richiamato dall'appellante in relazione al principio di non contestazione; nel caso il giudice d'appello ha però deciso il merito sulla questione fiscale principale, non opponendo rilevanza decisiva al dogma della forma tardiva delle deduzioni del Comune.
Giurisprudenza comunitaria citata (Texdata C-418/11; Kamina C-129/13)
sentenze Texdata (C-418/11) e Kamina (C-129/2013)
L'appellante ha richiamato queste pronunce per sostenere l'esigenza di un contraddittorio effettivo e di idonea notifica del processo verbale di contestazione. Nel caso concreto il giudice d'appello ha però deciso sul profilo sostanziale dell'esenzione senza ritenere decisivo il vizio procedurale al punto da impedire la decisione di merito.
Massime di principio
- Per valutare l'esenzione di strutture educative ai sensi dell'art. 7 co.1 lett. i) occorre esaminare le modalità concrete di esercizio: non è decisiva la mera percezione di rette, ma l'insieme di finanziamenti pubblici, ammontare e natura delle rette (simboliche o effettive), e l'effettivo bilancio gestionale.
- Rette 'simboliche' che costituiscono essenzialmente un contributo per servizi specifici (es. refezione) e che, unitamente alle sovvenzioni, non assicurano un utile, sono indice di attività non commerciale e quindi potenzialmente esenti.
- La natura giuridica non commerciale dell'ente gestore (es. istituto religioso senza scopo di lucro) e l'uso dell'immobile per finalità residenziali o di culto rafforzano la tesi dell'esenzione, soprattutto se documentati da bilanci e fatti concreti.
- La prova dell'assenza di finalità commerciale grava sul soggetto accertato: è utile produrre bilanci, prospetti di entrate/usctite, documentazione delle sovvenzioni e della destinazione d'uso dell'immobile.
- I profili processuali (notifica del processo verbale, diritto al contraddittorio, costituzione tardiva dell'amministrazione) possono rilevare ma non sempre sono ostativi alla decisione sul merito; il giudice può decidere secondo la 'ragione più liquida' focalizzandosi sulla questione principale se la prova documentale è sufficiente.
- In caso di contenzioso con le amministrazioni locali, la compensazione delle spese può essere disposta quando la vicenda processuale presenta particolarità e questioni sia di merito che procedurali.
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