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Sentenza

Sentenza del 13/09/2022 n. 26939 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di questa Corte (richiesta di revocazione) relativa al diniego del riconoscimento dell'agevolazione fiscale prevista dalla L. n. 413/1991, art. 11, comma 2, per un immobile di interesse storico-artistico. La questione di merito riguarda se l'agevolazione si applichi anche agli immobili di interesse storico-artistico che risultino 'strumentali' all'attività d'impresa (tesi dell'Amministrazione) oppure debba applicarsi comunque a qualsiasi immobile riconosciuto di interesse storico-artistico, anche se strumentale (tesi della C. s.r.l.). In revocazione la ricorrente deduceva un errore di fatto: avrebbe provato incontrovertibilmente che l'immobile era locato a terzi e non strumentale all'impresa, e dunque sarebbe stato applicabile il regime speciale di cui all'art. 11 L. 413/1991. Sono stati inoltre trattati profili procedurali relativi alle istanze di sospensione del processo connesse alla presentazione di domande di definizione agevolata (D.L. n. 50/2017 e D.L. n. 119/2018) e alla competenza per impugnare i dinieghi.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la domanda costituisca un tentativo di rimettere in discussione valutazioni di merito e questioni giuridiche già decise in sede di legittimità, mentre il rimedio della revocazione ex art. 391-bis c.p.c. per errore di fatto è consentito solo per 'sviste' o errori di fatto incontrovertibili emergenti dagli atti. La Corte ha inoltre precisato che i provvedimenti di diniego della definizione agevolata devono essere impugnati dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia principale (per le liti in fase di legittimità, la Corte di cassazione), e che l'omessa impugnazione resa nei termini rende il diniego definitivo; ha chiarito altresì che le definizioni agevolate non sono applicabili alle controversie il cui unico rimedio residuo sia la revocazione. Non si pronuncia sulle spese in considerazione della mancata costituzione dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2

    in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3 e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato

    La Corte conferma che l'agevolazione riguarda la determinazione del reddito fondiario e non si applica agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, poiché per questi ultimi il vantaggio fiscale sarebbe ridondante rispetto alla deducibilità dei costi nell'attività d'impresa.

  • L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3

    Norma citata come riferimento per la nozione di immobili di interesse storico o artistico cui si collega l'agevolazione dell'art. 11 L. 413/1991.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta (...) da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4), la parte interessata può chiederne (...) la revocazione

    Stabilisce il rimedio della revocazione per le sentenze della Cassazione solo per specifici errori di fatto; la Corte ribadisce che il rimedio è eccezionale e non consente la rinnovazione della valutazione di merito o la censura di errori di diritto.

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    Definisce l'errore di fatto rilevante a fini di revocazione: sussiste quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita; deve essere evidente, decisivo e non riguardare punto controverso.

  • D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 20 (e comma 3)

    il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che, per le controversie già in fase di legittimità, la Corte di cassazione è competente in unico grado anche per l'impugnazione del diniego di definizione agevolata; se il diniego non viene impugnato dinanzi al giudice competente, diventa definitivo.

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12 (e art. 10, comma 4)

    il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia

    Medesima interpretazione di quella resa con riferimento al D.L. n. 50/2017: impugnazione devoluta al giudice della lite principale; la definizione agevolata è ammessa solo se esistono ancora rimedi ordinari e non quando l'unico rimedio residuo sia la revocazione.

  • art. 295 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di sospensione in attesa di decisione su atti incidentali; la Corte ricorda i limiti alla sospensione quando il rimedio incidentale non rientra nei mezzi ordinari.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è rimedio eccezionale: ammette solo errori di fatto chiari, oggettivi e decisivi emergenti dagli atti; non consente la rinnovazione del giudizio di merito o la censura di interpretazioni giuridiche.
  • Non possono essere rimesse in revocazione questioni che costituiscono valutazioni probatorie o errori di giudizio già affrontati dal giudice di merito o dalla Cassazione.
  • Il diniego di una domanda di definizione agevolata deve essere impugnato dinanzi al medesimo giudice davanti al quale è pendente la controversia principale; per le liti in fase di legittimità ciò significa che l'impugnazione del diniego va proposta alla Corte di cassazione entro i termini previsti, altrimenti il diniego diventa definitivo.
  • Le definizioni agevolate (c.d. 'rottamazione' o analoghi istituti) sono applicabili solo alle controversie per le quali siano ancora esperibili i rimedi ordinari; non sono disponibili quando l'unico rimedio residuo sia la revocazione.
  • Sotto il profilo sostanziale, l'agevolazione dell'art. 11 L. 413/1991 incide sulla determinazione del reddito fondiario e non si applica agli immobili strumentali all'attività d'impresa, poiché per questi ultimi il regime fiscale ordinario (deducibilità dei costi) già assicura il riequilibrio della posizione tributaria.
  • In situazioni analoghe, se si vuole contestare la qualificazione di un bene (strumentale vs patrimoniale) è necessario allegare e far valere tale censura in sede di merito con adeguata prova; non è efficace tentare di riaprire la questione mediante revocazione alla Cassazione.

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