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Sentenza

Sentenza del 12/09/2022 n. 718 - Comm. Trib. Prov. Genova

Accertamento induttivo - accertamento bancario del socio - società a ristretta base sociale - distribuzioni utili extra contabili Accertamento induttivo - accertamento bancario del socio - raddoppio termine penale - concreto esercizio dell'azione penale ininfluente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio ha imputato al ricorrente per il 2014 maggior reddito di capitale pari a € 42.451, derivante da presunte distribuzioni extracontabili di utili della P A S.r.l., sulla base di indagini bancarie operate nei confronti del socio. Il ricorrente ha contestato la riferibilità delle movimentazioni bancarie alla società, ha invocato la prescrizione per presunto mancato rispetto del termine raddoppiato, ha contestato nullità dell'avviso per violazione del contraddittorio per mancata preventiva notifica del PVC e ha dedotto che le somme sarebbero riconducibili a vincite da gioco dovute a ludopatia.

La decisione

La Commissione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che: (1) il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sussiste l'obbligo, per l'Amministrazione finanziaria, di presentare la notizia di reato, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'azione penale o dall'eventuale condanna; (2) il PVC relativo alle indagini finanziarie sul socio era stato effettuato; (3) in una società di capitali a ristretta base sociale l'appartenenza a pochi soci costituisce, salvo prova contraria, elemento indiziario della distribuzione di utili extracontabili al socio; (4) il ricorrente non ha fornito prova idonea e analitica (documentazione dei versamenti e della loro originaria natura) a confutare la riferibilità dei movimenti bancari alla società o a dimostrare che si trattasse esclusivamente di vincite da gioco. Per questi motivi l'accertamento è stato mantenuto; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Ordinanza Corte di Cassazione

    Il raddoppio dei termini di accertamento è ininfluente rispetto all'effettivo esercizio dell'azione penale: rileva l'obbligo di presentazione della notizia di reato da parte dell'Amministrazione, non l'effettiva trasmissione o prosecuzione del procedimento penale.

  • Sentenza Corte di Cassazione

    Conferma che il raddoppio dei termini scatta in presenza dell'obbligo di presentazione della notizia di reato, indipendentemente dall'effettiva inoltrazione della stessa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    n. 16885/2003, n. 10982/2007, n. 3896/2008

    In società di capitali a ristretta base sociale l'appartenenza a un numero molto limitato di soci costituisce, salvo prova contraria, indizio della distribuzione di utili extracontabili ai soci, dunque le indagini bancarie sul socio possono giustificare l'attribuzione di redditi societari ai soci.

  • Costituzione

    Richiamati dal ricorrente a sostegno delle doglianze sul contraddittorio e correttezza dell'azione amministrativa; la Commissione non ha ritenuto che le censure costituzionali fossero fondate nei fatti.

  • Norma procedurale (richiesta Ufficio)

    L'Ufficio aveva chiesto l'aumento delle spese di giudizio del 50% ai sensi dell'art. 17-bis; la Commissione ha comunque compensato le spese.

Massime di principio

  • Quando le indagini bancarie riguardano un socio di una società di capitali con ristretta base societaria, il giudice può desumere, salvo prova contraria, che movimenti significativi verso il conto del socio costituiscano distribuzioni extracontabili di utili.
  • Il contribuente che voglia contestare la riferibilità di movimenti bancari alla società deve fornire prova contraria analitica e documentale: tracciabilità dei versamenti, documenti giustificativi (contratti, fatture, trasferimenti bancari da conti societari o di terzi, documentazione di vincite con date e importi), e dimostrazione della compatibilità temporale/quantitativa.
  • L'istituto del raddoppio dei termini di accertamento si attiva quando sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di presentare la notizia di reato; non è necessario che il PM abbia effettivamente esercitato l'azione penale o che sia intervenuta sentenza di condanna.
  • Eccezioni sul piano del contraddittorio (mancata preventiva notifica del PVC o mancato rispetto del termine di 60 giorni) possono portare alla nullità dell'atto solo se documentalmente provate; è fondamentale verificare quale PVC sia stato effettivamente notificato, a chi e con quali contestazioni.
  • Una diagnosi medica (es. ludopatia) senza documentazione economica e bancaria che dimostri la provenienza e la compatibilità delle somme non è di per sé idonea a superare le presunzioni di riferibilità operate dall'Amministrazione.
  • Il fatto che analoghi avvisi contro la società siano pendenti o impugnati non annulla automaticamente l'accertamento nei confronti del singolo socio; ogni posizione va valutata con riferimento agli elementi probatori specifici.

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