Cassazione Civile, Ordinanza n. 03999/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa per il recupero di somme pretese dall'autorità portuale a titolo di tariffe dovute per servizi portuali ad uso indivisibile e indifferenziato resi in favore di passeggeri e mezzi in transito nel porto. La società destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che l'autorità non avesse potere impositivo e non potesse usare la procedura del regio decreto n. 639 del 1910, che la pretesa fosse erroneamente fondata sull'art. 13 della legge n. 84 del 1994 e che le fatture poste a base della riscossione fossero generiche e incomplete. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo parzialmente, con annullamento dell'ingiunzione per la parte eccedente una certa somma e rigetto della riconvenzionale di ripetizione dell'indebito. In appello, però, l'autorità portuale aveva ottenuto il rigetto integrale dell'opposizione, sul rilievo che il credito non derivava dalle fatture ma dal mero transito di passeggeri e mezzi, che i dati di traffico non erano stati contestati e che l'operazione aritmetica di applicazione delle tariffe ai dati di traffico bastava a sostenere la pretesa. In cassazione la società ha dedotto due motivi: violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto assolto l'onere della prova nonostante la mancata produzione di fatture e dati di traffico; violazione degli artt. 552 e 598 cod. nav., per non avere dichiarato la decadenza dell'autorità portuale dal diritto privilegiato e per la pretesa rilevabilità d'ufficio di tale eccezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul principio di non contestazione: la Corte di merito aveva ritenuto provati i dati di traffico perché mai specificamente contestati, e la censura si limitava a insistere sulla mancata produzione delle fatture. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della decadenza e della violazione delle norme del codice della navigazione non risultava essere stata dedotta nei gradi di merito; inoltre la ricorrente non aveva rispettato l'onere di autosufficienza del ricorso, non indicando dove e quando l'eccezione fosse stata sollevata né localizzandola negli atti processuali. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
La censura di violazione dell'onere della prova è stata ritenuta inconferente rispetto alla decisione di merito, perché la Corte territoriale aveva valorizzato la non contestazione dei dati di traffico come fonte di prova sufficiente della pretesa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale di ricorso invocato per denunciare violazioni di legge.
La Corte di merito ha ritenuto utilizzabili i fatti non contestati ai fini della decisione; la Cassazione ha preso atto che il motivo non aggrediva specificamente tale ratio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente, con indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura.
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere la decadenza dell'autorità dal diritto privilegiato; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non dedotta nel merito.
Norma invocata insieme all'art. 552 cod. nav. per la dedotta decadenza del diritto privilegiato e del correlato vincolo di solidarietà.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
R.D. n. 639 del 1910
È il procedimento ingiuntivo richiamato dall'autorità per la riscossione coattiva delle somme pretese.
Norma richiamata nella lite di merito quale base della pretesa tariffaria dell'autorità portuale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione di contestazioni già svolte in fatto o di doglianze non pertinenti non consente l'esame del motivo.
- L'omessa contestazione specifica di un fatto rilevante può consentirne la valorizzazione probatoria da parte del giudice di merito; non è sufficiente, in cassazione, lamentare genericamente l'assenza di documenti se non si attacca il fondamento decisionale basato sulla non contestazione.
- Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, specie quando siano necessarie allegazioni puntuali sul loro previo dibattito processuale.
- Il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare dove, come e quando i fatti o le eccezioni rilevanti siano stati dedotti e provati nei precedenti gradi di giudizio, senza che ciò si traduca in un formalismo eccessivo, ma restando necessario un minimo di localizzazione degli atti rilevanti.
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