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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11101/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'IRES dell'anno d'imposta 2009. L'Ufficio aveva disconosciuto un credito d'imposta per investimenti produttivi, ritenendo che fosse già stato utilizzato in compensazione in altra annualità sulla base dei dati emergenti dalle dichiarazioni. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo legittimo il ricorso alla procedura automatizzata. Le contribuenti ricorrono per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e norme collegate, deducendo sia la mancata previa comunicazione dell'avviso bonario sia l'inapplicabilità della procedura automatizzata al disconoscimento del credito; (2) censura ulteriore avverso un passaggio della sentenza di appello, ritenuto dalle ricorrenti errato, ma che la Corte di cassazione qualifica come mera argomentazione priva di autonoma decisività.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Respinge il primo motivo perché la CTR si è attenuta ai principi di legittimità già affermati in casi analoghi: il controllo automatizzato ex art. 36-bis è consentito quando il disconoscimento del credito d'imposta deriva da un riscontro meramente cartolare, fondato sui dati dichiarati dal contribuente, senza necessità di avviso di recupero, poiché non occorrono valutazioni giuridiche. Dichiara inammissibile il secondo motivo, perché diretto contro un passaggio della motivazione privo di autonoma ratio decidendi. Condanna le ricorrenti in solido alle spese e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    consente il controllo automatizzato e la correzione di errori materiali o di calcolo, nonché la riduzione di crediti d'imposta esposti in misura superiore al dovuto o non spettanti, quando il rilievo sia fondato su dati direttamente desumibili dalla dichiarazione; richiede la comunicazione dell'esito per la regolarizzazione degli aspetti formali.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in giurisprudenza come norma parallela a sostegno della legittimità dell'iscrizione a ruolo in caso di controllo meramente cartolare.

  • legge n. 388 del 2000

    richiamata quale fonte del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate oggetto di disconoscimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 è legittimo quando il disconoscimento di un credito d'imposta deriva dal mero riscontro dei dati dichiarati dal contribuente e da incongruenze oggettive, senza necessità di valutazioni giuridiche o accertamenti complessi.
  • Non è necessario un previo avviso di recupero quando la maggiore imposta o il credito indebitamente esposto possono essere corretti sulla base di elementi già emergenti dalla dichiarazione e di controlli puramente cartolari.
  • Il disconoscimento di un credito d'imposta non può essere effettuato con controllo automatizzato solo se richiede una valutazione giuridica sull'esistenza, spettanza o compensabilità del credito; se invece il rilievo è oggettivo e desumibile dalla dichiarazione, la procedura è ammessa.
  • In sede di ricorso per cassazione, non è scrutinabile un motivo rivolto contro un passaggio motivazionale che non integra autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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