Cassazione Civile, Ordinanza n. 34813/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, nel 2014, di un preavviso di fermo amministrativo su un'autovettura riferito a cartelle di pagamento che il destinatario assumeva di non aver mai ricevuto. Il contribuente impugnava gli atti davanti al giudice tributario: in primo grado veniva accolto il ricorso solo quanto alla legittimità del fermo, ritenuto illegittimo perché relativo a un veicolo utilizzato per fini professionali, mentre veniva rigettata la contestazione delle cartelle; in appello, però, l'esito si ribaltava con accoglimento dell'appello incidentale dell'ente riscossore e conferma del fermo. In cassazione il contribuente deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 86, comma 2, d.P.R. 602/1973, sostenendo che l'autovettura fosse strumentale all'esercizio della professione di avvocato e quindi non assoggettabile a fermo; 2) violazione delle norme sulla notificazione (artt. 139 e 140 c.p.c. e art. 60 d.P.R. 600/1973), assumendo che la cartella non fosse stata validamente notificata perché la ricerca del destinatario sarebbe avvenuta solo presso l'abitazione e non anche presso lo studio professionale, con conseguente tempestività dell'impugnazione; 3) violazione dell'art. 153 c.p.c. per il diniego, ritenuto apodittico, della rimessione in termini.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la statuizione di merito secondo cui la strumentalità dell'autovettura non si presume dalla sola qualità professionale del proprietario né dalla titolarità del veicolo, ma deve essere specificamente provata dal debitore, dimostrando che il bene sia indispensabile o comunque strettamente necessario per l'esercizio dell'attività e per la produzione dei ricavi caratteristici. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza d'appello era carente e meramente assertiva nella verifica della ritualità della notifica delle cartelle: non era chiaro quali atti e documenti fossero stati esaminati, né se vi fosse stata corretta gestione della situazione di irreperibilità relativa, né se la CAD fosse stata inviata e se la documentazione di ricevimento fosse idonea a completare la fattispecie notificatoria. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La decisione impugnata è stata cassata nei limiti dell'accoglimento e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, d.P.R. 602/1973
Il debitore che intenda opporsi al fermo deve provare che il bene mobile sia strumentale all'esercizio dell'impresa o della professione; non basta la mera qualità di professionista o la titolarità del veicolo.
È richiamato quale norma processuale che disciplina il ricorso in cassazione nel processo tributario.
I motivi erano prospettati per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale, ma la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti.
Rileva ai fini della ritualità della notificazione quando il destinatario non venga trovato presso il domicilio.
La Corte richiama la necessità di verificare il completamento della procedura notificatoria in caso di irreperibilità relativa, inclusa la CAD.
È norma richiamata per la notifica degli atti tributari e il rinvio alle forme previste dal codice di procedura civile.
È richiamato come base normativa della notificazione delle cartelle di pagamento.
Il motivo sulla rimessione in termini è stato assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
Norma richiamata nel terzo motivo, assorbito.
Massime di principio
- In tema di fermo amministrativo ex art. 86 d.P.R. 602/1973, l'esenzione per i beni mobili strumentali all'attività non opera automaticamente in favore del professionista o dell'imprenditore, ma richiede la prova rigorosa della concreta indispensabilità del bene per l'esercizio dell'attività e per la produzione dei ricavi tipici.
- La mera titolarità di un'autovettura e la sua ordinaria utilizzazione per spostamenti verso studio o sede di lavoro non bastano a dimostrarne la strumentalità, poiché la strumentalità deve essere funzionale all'esecuzione dell'attività stessa e non al semplice trasporto del soggetto.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti, essendo riservato al giudice di merito l'apprezzamento delle prove e delle presunzioni.
- In materia di notificazione delle cartelle di pagamento, il giudice deve dare conto in modo puntuale del percorso logico-giuridico seguito e verificare tutti gli adempimenti richiesti dalla fattispecie notificatoria, soprattutto quando sia contestata l'irreperibilità del destinatario e la completezza degli adempimenti successivi, come l'invio della CAD.
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