Cassazione Civile, Ordinanza n. 33259/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente, in una controversia su avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009 con recupero di maggiori IRPEF e IVA. L’Ufficio sosteneva che una società terza, formalmente partecipata dal coniuge e dal figlio del contribuente, fosse in realtà un soggetto fittizio e interposto tra il professionista e i clienti, utilizzato per imputare parte del reddito alla società e beneficiare di un regime fiscale più favorevole. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, indicato nella natura IRES e non IRAP dell’accertamento, o in subordine violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità per tardività dell’impugnazione. Ha rilevato che la sentenza d’appello era stata depositata il 10 maggio 2016; poiché il giudizio era stato instaurato nel 2014, si applicava il termine breve di cui all’art. 327 c.p.c. nella versione modificata dalla l. n. 69/2009, pari a sei mesi, con aggiunta della sospensione feriale di 31 giorni. Computato il termine secondo il criterio civile, la scadenza cadeva il 12 dicembre 2016, ma la notifica del ricorso via PEC è risultata perfezionata il 13 dicembre 2016, quindi oltre il termine utile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e l’Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità in favore del controricorrente. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la peculiare posizione dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, ma la Corte non esamina il merito del motivo per l’inammissibilità del ricorso
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è invocato per omesso esame di un fatto decisivo; anche questo motivo non viene scrutinato nel merito per tardività
richiamato in subordine quale violazione per omessa pronuncia
stabilisce il termine lungo per proporre impugnazione, qui applicato nella versione semestrale introdotta dalla l. n. 69/2009 ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009
comma secondo; comma quarto
è usato per la computazione civile dei termini e per la proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di domenica
concorre al criterio di computazione civile dei termini a mesi o anni
la modifica dell’art. 327 c.p.c. al termine semestrale si applica ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009 in avanti
disciplina la sospensione feriale dei termini, qui considerata nella versione ridotta a 31 giorni
d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
la modifica del periodo di sospensione feriale da 46 a 31 giorni si applica dalla sospensione relativa all’anno solare 2015
la Corte esclude la sua applicazione nel caso di soccombenza dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nei giudizi soggetti alla riforma del 2009, è di sei mesi quando il processo di primo grado sia stato instaurato dopo il 4 luglio 2009.
- Nel computo dei termini a mesi o anni si applica il criterio civile, per cui la scadenza coincide con il giorno corrispondente del mese finale; se la scadenza cade in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
- La sospensione feriale dei termini processuali va aggiunta al termine di impugnazione quando incide sul periodo di decadenza; dopo la riforma del 2014 essa è pari a 31 giorni dal 1° al 31 agosto.
- La tempestività del ricorso per cassazione deve essere verificata anche in relazione alla data di perfezionamento della notificazione, quando avvenga a mezzo PEC, per stabilire se l’impugnazione sia stata proposta entro il termine decadenziale.
- Quando il ricorso è proposto oltre il termine per impugnare, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33118/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33122/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33127/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33130/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33131/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33134/2023 del 29/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →