Cassazione Civile, Ordinanza n. 16111/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un processo penale celebrato nei confronti della parte privata. In sede monitoria era stato liquidato un indennizzo di euro 1.600,00. La corte d'appello, decidendo sull'opposizione, aveva confermato il calcolo della durata irragionevole, escludendo dal computo l'intero periodo di rinvio intercorrente tra l'udienza del 10 maggio 2019, rinviata per l'astensione del difensore di un coimputato, e l'udienza fissata all'11 marzo 2020; inoltre aveva ritenuto corretta la liquidazione delle spese della fase monocratica secondo la tabella 8 del d.m. n. 55/2014 e non secondo la tabella 12. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 2-bis e dell'art. 2, comma 2-quater, L. n. 89/2001, in relazione all'art. 159, comma 1, n. 3, c.p.p., sostenendo che la corte d'appello avrebbe dovuto considerare non imputabile allo Stato solo il periodo di sessanta giorni successivo all'impedimento del difensore, e non l'intero intervallo di dieci mesi. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c. e del d.m. n. 55/2014, contestando la liquidazione delle spese con la tabella 8 nella fase monocratica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente al capo relativo alla durata irragionevole e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha riconosciuto un ulteriore indennizzo, ricalcolando il periodo non imputabile allo Stato in soli sessanta giorni e non nell'intero rinvio di dieci mesi. Applicando il parametro di euro 400,00 per anno già utilizzato dal giudice di merito, ha liquidato in complessivi euro 2.000,00 l'equa riparazione dovuta dal Ministero, oltre interessi legali dalla domanda. Ha inoltre confermato che le spese della fase monitoria restano ferme, mentre ha dichiarato non ripetibili le spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità, per l'accoglimento solo parziale del ricorso e dell'opposizione.
Norme richiamate
è stato invocato come parametro dei motivi di ricorso per denunciare vizio di motivazione e violazione di legge.
art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89
il giudice deve determinare la durata irragionevole e l'indennizzo considerando solo il tempo non imputabile alla parte privata o comunque giustificato dal sistema processuale.
art. 2, comma 2-quater, L. 24 marzo 2001, n. 89
norma richiamata in relazione ai criteri di liquidazione dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo.
art. 159, comma 1, n. 3, c.p.p.
in caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento
il termine di sessanta giorni è assunto come parametro congruo per imputare il ritardo non allo Stato ma all'impedimento del difensore; l'ulteriore periodo di rinvio oltre tale limite resta imputabile alla disfunzione organizzativa dell'ufficio giudiziario.
richiamato ai fini della censura sulla liquidazione del compenso/spese professionali nella fase monocratica.
la tabella 8 è ritenuta applicabile alla liquidazione delle spese del decreto emesso nella fase monocratica del procedimento di equa riparazione.
consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
art. 2-bis, primo comma, L. 24 marzo 2001, n. 89
per la frazione di ritardo superiore a sei mesi rileva ai fini dell'indennizzo.
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
l'opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole, il tempo di rinvio causato da un impedimento del difensore può essere sottratto dal computo solo nei limiti di un periodo ragionevole, che può essere desunto da parametri normativi analoghi; l'ulteriore ritardo non è automaticamente imputabile alla parte ma può gravare sull'apparato giudiziario se il rinvio eccede il tempo giustificato dall'impedimento.
- Ai fini della legge Pinto, la durata del processo va valutata in rapporto al dovere dello Stato di assicurare una risposta giurisdizionale in tempi ragionevoli; perciò i ritardi dovuti alle disfunzioni organizzative dell'ufficio giudiziario restano imputabili allo Stato anche quando il procedimento sia stato inizialmente rinviato per ragioni riferibili a una parte o al difensore.
- In sede di equa riparazione, il giudice può utilizzare come parametro di congruità il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 159 c.p.p. per il rinvio conseguente a impedimento delle parti o dei difensori, considerandolo come limite massimo del ritardo non imputabile allo Stato.
- Nel procedimento ex L. n. 89/2001, la fase di opposizione avverso il decreto monitorio integra una prosecuzione del medesimo procedimento e, se proposta dalla parte privata insoddisfatta, le spese vanno regolate secondo la soccombenza sull'intera vicenda, fermo restando il diritto della parte a conservare quanto già liquidato nella fase monitoria quando l'opposizione non comporti una totale riforma.
- La tabella 8 del d.m. n. 55/2014 è applicabile alla liquidazione delle spese del decreto reso nella fase monocratica del procedimento di equa riparazione, poiché tale fase presenta caratteristiche strutturali assimilabili al procedimento monitorio.
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