Cassazione Civile, Ordinanza n. 06040/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario diverse cartelle di pagamento a sé intestate, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo tramite estratto di ruolo. Le cartelle riguardavano tributi dovuti per gli anni 2009-2014, tra cui IRES, IRAP, IVA e ritenute alla fonte. In primo grado la CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcune cartelle definite in via agevolata e aveva accolto il ricorso solo con riguardo a una cartella. In appello l’ente della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione, poiché la CTR aveva ritenuto legittima la notifica della cartella via PEC, anche se trasmessa in formato PDF e proveniente da un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici registri. Con il ricorso per cassazione la società deduceva un solo motivo, denunciando violazione dell’art. 3-bis L. n. 53 del 1994 e dell’art. 16-ter D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012, sostenendo inoltre che la CTR non avesse motivato adeguatamente sul punto e avesse erroneamente considerato perfezionata la notifica nonostante l’indirizzo PEC del notificante non corrispondesse a quello presente nei registri pubblici.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha osservato, quanto al profilo motivazionale, che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, idonea a superare il "minimo costituzionale". Quanto al profilo della notificazione via PEC, ha richiamato il principio per cui la notifica eseguita da un indirizzo PEC istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non è nulla, se ha comunque consentito al destinatario di difendersi compiutamente e non vi è incertezza su provenienza e oggetto dell’atto. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e, inoltre, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ritenendo applicabile la disciplina sulla proposta di definizione accelerata non seguita dall’accettazione e valorizzando il carattere di abuso del processo della condotta processuale della parte ricorrente.
Norme richiamate
La regola richiamata è stata ritenuta non ostativa alla validità della notifica via PEC compiuta da indirizzo istituzionale non inserito nei pubblici registri, quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e non vi sia incertezza su provenienza e oggetto.
art. 16-ter D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012
È stato richiamato in relazione agli elenchi pubblici dai quali reperire gli indirizzi PEC, ma la Corte ha escluso che la mancata corrispondenza dell’indirizzo del mittente ai registri determini nullità della notificazione, se il destinatario ha potuto difendersi.
La Corte ha escluso che il perfezionamento della notifica dipendesse soltanto dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., chiarendo che la sentenza di merito aveva comunque reso corretta motivazione sulla validità della notifica.
È richiamato per il rito camerale e per la proposta di definizione accelerata del giudizio, rispetto alla quale la parte ricorrente aveva chiesto la decisione.
La Corte ha applicato la norma condannando la parte ricorrente a una somma equitativamente determinata, collegandola alla proposizione del ricorso nonostante la precedente delibazione negativa e al successivo rigetto.
La Corte ha ritenuto dovuta anche un’ulteriore somma a favore della cassa delle ammende, valorizzando la disciplina introdotta come codificazione di un’ipotesi di abuso del processo e di lite temeraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo PEC, la nullità non discende automaticamente dall’uso, da parte del notificante, di un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi, se la notificazione ha comunque consentito al destinatario di esercitare pienamente il diritto di difesa e non vi è incertezza su provenienza e contenuto dell’atto.
- La regola della necessaria corrispondenza dell’indirizzo PEC ai pubblici registri opera in modo più rigoroso per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario che non per quello del mittente.
- La censura di vizio motivazionale è infondata quando la decisione di merito espone chiaramente le ragioni poste a base del convincimento, superando il minimo costituzionale della motivazione.
- La proposizione di un ricorso dopo una proposta di definizione accelerata poi non accolta e la successiva conferma della decisione possono integrare i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., quale applicazione della disciplina dell’abuso del processo e della lite temeraria.
- Quando il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza e la parte ricorrente può essere gravata anche delle somme aggiuntive previste dalla disciplina sanzionatoria processuale.
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