Cassazione Civile, Ordinanza n. 20625/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare del 9 novembre 2011 avente ad oggetto un complesso immobiliare sito in Roma. La promissaria acquirente, inizialmente, aveva chiesto l'esecuzione in forma specifica del trasferimento ex art. 2932 c.c.; poi aveva modificato la domanda chiedendo l'accertamento della legittimità del proprio recesso per inadempimento della controparte e la condanna della promittente venditrice alla restituzione del doppio della caparra, pari a euro 6.400.000,00. I giudici di merito avevano ritenuto che, alla data fissata per il definitivo, mancasse ancora il verbale di intesa Stato-Regione attestante la conformità urbanistico-edilizia, redatto solo dopo il termine contrattuale, e che pertanto il promittente venditore non potesse validamente pretendere la stipula né trattenere la caparra. Nel ricorso per cassazione la società venditrice deduceva: 1) violazione dell'art. 29 D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003, sostenendo che la destinazione urbanistica degli immobili trasferiti ai fondi pubblici fosse equiparata ex lege ad attività direzionali o di servizi e che quindi il verbale Stato-Regione avesse mera funzione ricognitiva, con conseguente legittimità del recesso e del trattenimento della caparra; 2) violazione degli artt. 1358 e 1385 c.c., sostenendo che, anche ove il verbale fosse stato necessario, la dichiarazione di recesso inviata il 16 dicembre 2011 sarebbe stata inefficace a pregiudicare la posizione della promissaria acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che l'art. 29, comma 1-bis, D.L. n. 269/2003 non determina una conformità ex lege al PRG degli immobili da conferire al FIP, poiché l'intesa Stato-Regione prevista dal D.P.R. n. 383/1994 resta l'atto finale della procedura complessa di accertamento della conformità dell'immobile alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie; ne consegue che, in assenza di tale provvedimento entro il termine pattuito, non era regolare procedere al trasferimento e la richiesta dell'acquirente di differire il definitivo era legittima. Ha parimenti rigettato il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello non si era limitata a stigmatizzare l'illegittimità del recesso della venditrice, ma aveva riconosciuto il diritto della promissaria acquirente a ottenere il doppio della caparra, essendo l'inadempimento imputabile alla controparte che aveva rifiutato il differimento della stipula. La ricorrente è stata condannata anche alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato solo come domanda originaria di esecuzione in forma specifica del preliminare; non oggetto della decisione di legittimità.
art. 29 D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
La disposizione non introduce una conformità automatica o ex lege al piano regolatore; ai soli fini dell'accertamento di conformità, equipara la destinazione degli uffici pubblici ad attività direzionali o di servizi, ma non elimina la necessità dell'intesa Stato-Regione.
art. 2 D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383
L'intesa Stato-Regione prevista da tale norma resta l'atto conclusivo della procedura di conformità urbanistica ed edilizia.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inefficacia del recesso; la Corte respinge la censura perché il punto decisivo è l'inadempimento della promittente venditrice e il diritto della controparte al doppio della caparra.
La Corte conferma che, in presenza di inadempimento della parte che non ha rispettato gli impegni contrattuali, la promissaria acquirente può trattenere/pretendere il doppio della caparra secondo la disciplina della caparra confirmatoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Usato come riferimento per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- L'equiparazione normativa di una destinazione urbanistica a un'altra, prevista ai soli fini dell'accertamento di conformità, non elimina il procedimento amministrativo finalizzato a verificare la conformità dell'immobile alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie; l'intesa o il provvedimento conclusivo resta necessario.
- In un preliminare di vendita di immobili pubblici destinati alla dismissione, la mancanza del provvedimento amministrativo conclusivo entro il termine pattuito può legittimare la parte promissaria acquirente a rifiutare la stipula e a chiedere il differimento del definitivo.
- La parte che, essendo tenuta a fornire la documentazione amministrativa necessaria alla regolare stipula, non sia in grado di farlo entro il termine contrattuale, non può validamente imputare inadempimento all'altra parte né trattenere la caparra confirmatoria.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 1385 c.c., il diritto alla caparra doppia presuppone l'inadempimento della controparte ritenuto rilevante dal giudice di merito; una censura che non scalfisca tale ratio è destinata al rigetto.
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