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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19093/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condomino aveva proposto davanti al tribunale due domande: la prima per far dichiarare la nullità o l'annullamento di una delibera assembleare con cui era stato approvato il riparto delle spese per lavori straordinari di ristrutturazione, assumendo che mancasse la maggioranza millesimale richiesta dall'art. 1136, comma 4, c.c.; la seconda per ottenere la rettifica del verbale assembleare trascritto e poi inviato ai condomini, perché difforme dal verbale manoscritto. In primo grado veniva accolta la domanda di invalidità della delibera e la domanda di rettifica restava assorbita. In appello la decisione veniva riformata, con declaratoria di inammissibilità della domanda per tardiva impugnazione ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. Il ricorrente per cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato omesso/parziale esame dei motivi di annullamento della delibera e violazione degli artt. 1136 e 1137 c.c.; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1362, 1371 e 1375 c.c. e ancora degli artt. 1136 e 1137 c.c., lamentando, da un lato, che la Corte d'appello non avrebbe considerato condotte di mala fede dell'amministratore già accertate in altro procedimento e, dall'altro, che avrebbe errato nell'interpretazione della delibera e nel ritenere preclusa la domanda di rettifica del verbale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del merito: la Corte d'appello aveva esaminato il fatto dedotto, ossia la discordanza tra verbale manoscritto e verbale dattiloscritto, escludendo il nesso logico con la validità della deliberazione e rilevando la necessità di un accertamento istruttorio non svolto. Ha inoltre rilevato un difetto di specificità nella censura e l'assenza di una reale deduzione in diritto sulla violazione degli artt. 1136 e 1137 c.c. Quanto al secondo motivo, il profilo relativo alla buona fede è stato ritenuto non decisivo, poiché le condotte di mala fede dell'amministratore accertate in un diverso procedimento camerale non risultavano causalmente collegate all'annullabilità della delibera nel presente giudizio e, comunque, l'accertamento compiuto in sede camerale non ha efficacia in un ordinario giudizio di cognizione. Il profilo sull'interpretazione della delibera è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di specificità sia perché la domanda di rettifica del verbale, non accolta in primo grado, non era stata riproposta in appello ed era quindi decaduta ex art. 346 c.p.c.; la stessa sorte è stata riservata al richiamo agli artt. 1136 e 1137 c.c., formulato solo in rubrica. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1136 c.c.

    La dedotta mancanza della maggioranza millesimale attiene alla validità della deliberazione, ma nel giudizio di legittimità la censura deve essere specifica e riferita a un fatto decisivo realmente omesso dal giudice di merito.

  • art. 1137 c.c.

    L'impugnazione delle deliberazioni assembleari è soggetta al termine di decadenza previsto dalla norma; una volta ritenuta tardiva, la domanda è inammissibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e non consente una revisione del merito o la denuncia di insufficienza della motivazione, salvo i casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico gli atti e le fonti su cui si fonda la censura; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.

  • art. 1375 c.c.

    La censura di violazione della buona fede è stata ricondotta, in concreto, a una deduzione di omesso esame di un fatto; tuttavia il fatto richiamato non era decisivo rispetto all'annullabilità della delibera.

  • art. 1362 c.c.

    Le doglianze ermeneutiche devono essere argomentate in modo specifico e riferite al contenuto dell'atto interpretato; il mero richiamo della norma in rubrica non basta.

  • art. 1371 c.c.

    La censura di violazione dei criteri ermeneutici è inammissibile se non sviluppata con argomentazione specifica e se la domanda cui si riferisce è preclusa per mancata riproposizione in appello.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande non accolte in primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate; opera quindi la decadenza dalla domanda di rettifica del verbale non riproposta.

  • art. 1129 c.c.

    È richiamato solo per indicare un diverso procedimento camerale di revoca dell'amministratore, le cui risultanze non hanno efficacia vincolante nel presente giudizio ordinario.

  • art. 64 disp. att. c.c.

    È menzionato per qualificare il procedimento di revoca dell'amministratore come procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.p.r. 115/2002.

  • art. 1-bis, art. 13 d.p.r. 115/2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia trascurato del tutto un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è ammissibile usarlo per chiedere una rivalutazione delle prove o una diversa lettura del merito.
  • La censura di violazione di legge deve essere specifica: non basta elencare in rubrica le norme asseritamente violate se nel corpo del motivo non si svolge un'argomentazione coerente con il loro contenuto precettivo.
  • In tema di impugnazione delle deliberazioni condominiali, la tempestività dell'azione ex art. 1137 c.c. è presupposto imprescindibile; se la domanda è tardiva, il giudice deve dichiararla inammissibile.
  • Le irregolarità del verbale assembleare non incidono automaticamente sulla validità della delibera: occorre dimostrare un nesso concreto tra il vizio di verbalizzazione e l'invalidità dell'atto deliberativo.
  • L'accertamento compiuto in un procedimento camerale non spiega efficacia vincolante in un successivo giudizio ordinario di cognizione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
  • Le domande respinte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, altrimenti operano la rinuncia e la preclusione di cui all'art. 346 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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