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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28665/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società in fallimento ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la legittimità di una cartella di pagamento relativa a IVA e IRES per l'anno 2006 e alle correlate sanzioni. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000, sostenendo che la cartella avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di irregolarità e che, in sua assenza, non avrebbe potuto beneficiare della riduzione ad un terzo delle sanzioni ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di norme di diritto per l'omessa rilevazione dell'illegittimità della cartella per difetto di sottoscrizione del legale rappresentante dell'agente della riscossione e per mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, ma la Corte ha rilevato che non vi era prova della sua notifica alla ricorrente, dichiarando quindi inammissibile il controricorso; ha resistito anche l'agente della riscossione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la comunicazione di irregolarità non è necessaria quando, nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, non emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione né un risultato diverso da quello dichiarato o un'imposta maggiore o diversa da quella liquidata. Ha inoltre escluso che la mancata comunicazione abbia impedito la riduzione delle sanzioni, poiché il contribuente può comunque pagare dopo la notifica della cartella, se la comunicazione era dovuta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva trascritto il contenuto degli atti rilevanti né la cartella di pagamento, impedendo alla Corte di verificare la novità e la decisività della censura. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore dell'agente della riscossione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"

    L'invio della comunicazione di irregolarità è dovuto solo quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è un adempimento necessario in ogni caso di iscrizione a ruolo automatizzata.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    L'iscrizione a ruolo degli importi non versati e delle relative sanzioni, nell'ambito del controllo automatizzato, può avvenire senza preventiva comunicazione quando non vi siano incertezze rilevanti nella dichiarazione.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    La riduzione ad un terzo delle sanzioni non viene esclusa dal solo fatto che la comunicazione di irregolarità non sia stata inviata, se tale comunicazione non era dovuta; in ogni caso, il pagamento può avvenire dopo la notifica della cartella.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica e la riproduzione, almeno per le parti essenziali, degli atti e documenti su cui si fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, la comunicazione di irregolarità è obbligatoria soltanto se emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in assenza di tali incertezze, la cartella può essere emessa direttamente.
  • La mancata preventiva comunicazione non determina di per sé l'illegittimità della cartella né impedisce automaticamente la riduzione delle sanzioni, quando il presupposto per tale comunicazione non ricorre.
  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce un vizio che presuppone l'esame di atti processuali o documenti deve trascriverne il contenuto essenziale e indicarne con precisione la collocazione processuale; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità.
  • La censura relativa a vizi formali della cartella di pagamento è inammissibile se il ricorrente non riproduce l'atto impugnato in modo sufficiente a consentire il controllo di decisività e rilevanza della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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