Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21372/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascuna controricorrente e alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri di legge, dando altresì atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da una scrittura privata del 25 luglio 1991, qualificata dal ricorrente come preliminare di compravendita avente ad oggetto la metà di un fabbricato. Dopo che la controparte aveva rifiutato di stipulare il definitivo eccependo la nullità della scrittura per mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica, il promissario acquirente aveva agito in revocatoria ordinaria contro l'atto di conferimento dell'intero immobile in una società terza, deducendo che il trasferimento fosse stato compiuto in frode ai suoi diritti. Nel giudizio di merito era però intervenuto un giudicato che aveva accertato la nullità del contratto del 1991. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 99, 101, 112, 132, 276 c.p.c. e 1362 ss., 2901, 2909 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe omesso di valutare la domanda revocatoria e avrebbe errato nel pretermettere l'inefficacia relativa dell'atto di conferimento; 2) violazione degli artt. 99, 112, 183, 324 c.p.c., 2909 c.c. e art. 12 l. n. 246/2005, contestando l'estensione del giudicato sulla nullità del contratto nei confronti della società conferitaria, non parte del precedente giudizio; 3) violazione dell'art. 294 c.p.c., sostenendo che la produzione dell'atto di convalida della scrittura privata non richiedesse una previa rimessione in termini. La Corte di cassazione ha però ritenuto i motivi inammissibili, rilevando la carenza di esposizione sommaria dei fatti, la mancata specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti e, in ogni caso, il carattere di richiesta di riesame del merito. Ha inoltre osservato che la censura sulla convalida era irrilevante perché la qualificazione dell'atto del 1991 come contratto definitivo, coperta da giudicato, rendeva incompatibile il credito fatto valere in revocatoria con il petitum originario fondato sull'esecuzione in forma specifica di un preliminare.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria presuppone l'esistenza di un credito attuale e di una ragione creditoriale effettiva; se il titolo posto a base della pretesa viene meno o risulta incompatibile con la domanda originaria, la revocatoria non è utilmente coltivabile.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sulla nullità del contratto vincola le parti del relativo processo e non può essere superato nel presente giudizio mediante una diversa qualificazione fattuale del medesimo rapporto.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa sufficiente a consentire alla Corte la diretta cognizione della vicenda sostanziale e processuale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È necessario indicare specificamente atti e documenti posti a fondamento delle censure, non essendo sufficiente un rinvio generico alle produzioni di causa.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di merito, pur seguendo una diversa impostazione, si sia comunque pronunciata sul thema decidendum rilevante, escludendo la possibilità di accoglimento della domanda per difetto del presupposto sostanziale.

  • art. 294 c.p.c.

    La doglianza relativa alla necessità di rimessione in termini è inammissibile se introduce per la prima volta in cassazione una questione non trattata nei gradi di merito e comunque non decisiva rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo la soccombenza accompagnata dai presupposti per la liquidazione di una somma ulteriore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 18 della legge n. 47/1985

    La mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica era stata posta a fondamento della declaratoria di nullità della scrittura privata.

  • art. 30, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    Il ricorrente aveva invocato tale disposizione per sostenere la sanatoria postuma del vizio formale mediante convalida della scrittura.

  • art. 2932 c.c.

    La domanda originaria era impostata come richiesta di esecuzione in forma specifica di un preliminare; la diversa qualificazione del rapporto avrebbe comportato mutamento del petitum e della causa petendi.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle doglianze sulla corretta proposizione e delimitazione della domanda.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel dedurre violazioni del contraddittorio e del corretto svolgimento del processo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate per vizi della motivazione.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'ordine logico-giuridico della decisione.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto negoziale.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alle preclusioni processuali e alla produzione documentale.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di stabilità del giudicato formale.

  • art. 12 della legge 28 novembre 2005, n. 246

    Richiamato per sostenere la possibilità di sanare il vizio documentale del titolo negoziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando non contiene un'esposizione sommaria ma completa dei fatti essenziali della causa e non indica specificamente gli atti e documenti rilevanti su cui si fondano le censure.
  • La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito.
  • L'azione revocatoria richiede che il credito dedotto sia effettivo e coerente con il titolo allegato; se il giudicato accerta un diverso assetto negoziale incompatibile con la pretesa azionata, il presupposto sostanziale dell'azione viene meno.
  • Il giudicato formatosi su un rapporto contrattuale incide sul successivo giudizio in cui quel rapporto sia posto a base della domanda, impedendo di superarne gli effetti mediante una diversa ricostruzione del medesimo fatto storico.
  • Una censura processuale è inammissibile se introduce per la prima volta in cassazione una questione non devoluta ai giudici di merito o comunque irrilevante rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisoluzione del contrattoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.