Cassazione Penale, Sentenza n. 2520/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Malosso impugnava la conferma della condanna per reati edilizi e paesaggistici (art. 44, comma 1 lett. c) DPR n.380/2001; artt. 181, comma 1 e 178 comma 1 lett. a) d.lgs. 42/2004). Ha dedotto: 1) vizio di motivazione perché la Corte non avrebbe dichiarato prescritti i reati, sostenendo che i lavori fossero terminati già nel 2015; 2) erronea applicazione della nozione di "bosco" e mancato accertamento sulla natura boschiva dell'area, basandosi solo su fotogrammi di Google Earth; 3) mancata considerazione della progressiva diminuzione della vegetazione con conseguente venire meno del vincolo; 4) impossibilità del reato di falso architettonico per presunta grossolanità del falso; 5) vizio nella determinazione della pena e violazione dell'art. 133 c.p., per avere dato rilievo alle dimensioni dell'opera, al dolo di sfruttamento economico e alla personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: il reato edilizio ha natura permanente e le risultanze istruttorie dimostravano che le opere erano ancora in corso alla data del 20/07/2016, per cui la prescrizione non era maturata; la Corte territoriale aveva valutato correttamente, sulla base di elementi probatori complessivi, che l'area era stata ricoperta da bosco e che vi era stato disboscamento, in linea con la nozione tracciata dal D.Lgs. 227/2001; la deduzione sulla "grossolanità" del falso è stata congruamente disattesa in fatto; la dosimetria della pena è conforme ai criteri dell'art. 133 c.p. Per tali ragioni il ricorso, essendo inammissibile, è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (liquidate in complessivi euro 3.000 circa).
Norme richiamate
DPR n. 380/2001, art. 44, comma 1 lett. c)
Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente e si estingue con la cessazione dell'attività edilizia illecita; l'ultimazione va valutata secondo il concreto completamento funzionale dell'opera.
D.Lgs. 42/2004, art. 181, comma 1
Tutela del paesaggio: il reato commesso in zona sottoposta a vincolo è permanente quando la condotta si protrae nel tempo; il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'attività illecita.
D.Lgs. 42/2004, art. 178, comma 1 lett. a)
Individuazione delle fattispecie sanzionate in materia di beni paesaggistici e relativa tutela; applicata in combinato con art.181 per le opere in aree vincolate.
D.Lgs. 227/2001, art. 2
Criteri per la qualificazione di "bosco" meritevole di protezione (terreno coperto da vegetazione forestale arborea o simili, estensione minima, larghezza media e copertura percentuale) rilevanti per l'applicabilità del vincolo paesaggistico.
Criteri per la determinazione della pena: al giudice di merito è consentita discrezionalità motivata; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti prevalenti e li giustifichi in modo congruo.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'effetto della pronuncia di inammissibilità del ricorso e le relative conseguenze processuali; utilizzato per valutare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 541
Regime di rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, con liquidazione sulla base dei parametri normativi e ministeriali.
Massime di principio
- Il reato edilizio permanente cessa solo con la reale ultimazione funzionale dell'opera (agibilità/abitabilità e lavori di finitura): l'uso dell'immobile o l'attivazione delle utenze non sempre sono sufficienti.
- La prescrizione decorre dalla cessazione della condotta illecita; se le attività edilizie proseguono, il termine prescrizionale non inizia a decorrere prima della loro effettiva conclusione o sospensione.
- La qualificazione di "bosco" ai fini della tutela paesaggistica va valutata con i criteri del D.Lgs. 227/2001 (estensione minima, larghezza media, copertura), e la prova della natura boschiva può fondarsi su complessive risultanze istruttorie, non solo su immagini satellitari.
- In sede di Cassazione non si ammette un nuovo esame critico delle valutazioni di fatto del giudice di merito se la motivazione è congrua e logica; i rilievi puramente fattuali sono inammissibili.
- La valutazione della "grossolanità" del falso architettonico richiede un giudizio sulla capacità dell'opera di trarre in inganno la persona comune; se il giudice di merito motiva adeguatamente, la Cassazione non interviene.
- Per la determinazione della pena l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito è legittimo se supportato da motivazione che indichi gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
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