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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2520/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Malosso impugnava la conferma della condanna per reati edilizi e paesaggistici (art. 44, comma 1 lett. c) DPR n.380/2001; artt. 181, comma 1 e 178 comma 1 lett. a) d.lgs. 42/2004). Ha dedotto: 1) vizio di motivazione perché la Corte non avrebbe dichiarato prescritti i reati, sostenendo che i lavori fossero terminati già nel 2015; 2) erronea applicazione della nozione di "bosco" e mancato accertamento sulla natura boschiva dell'area, basandosi solo su fotogrammi di Google Earth; 3) mancata considerazione della progressiva diminuzione della vegetazione con conseguente venire meno del vincolo; 4) impossibilità del reato di falso architettonico per presunta grossolanità del falso; 5) vizio nella determinazione della pena e violazione dell'art. 133 c.p., per avere dato rilievo alle dimensioni dell'opera, al dolo di sfruttamento economico e alla personalità dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: il reato edilizio ha natura permanente e le risultanze istruttorie dimostravano che le opere erano ancora in corso alla data del 20/07/2016, per cui la prescrizione non era maturata; la Corte territoriale aveva valutato correttamente, sulla base di elementi probatori complessivi, che l'area era stata ricoperta da bosco e che vi era stato disboscamento, in linea con la nozione tracciata dal D.Lgs. 227/2001; la deduzione sulla "grossolanità" del falso è stata congruamente disattesa in fatto; la dosimetria della pena è conforme ai criteri dell'art. 133 c.p. Per tali ragioni il ricorso, essendo inammissibile, è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (liquidate in complessivi euro 3.000 circa).

Norme richiamate

  • DPR n. 380/2001, art. 44, comma 1 lett. c)

    Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente e si estingue con la cessazione dell'attività edilizia illecita; l'ultimazione va valutata secondo il concreto completamento funzionale dell'opera.

  • D.Lgs. 42/2004, art. 181, comma 1

    Tutela del paesaggio: il reato commesso in zona sottoposta a vincolo è permanente quando la condotta si protrae nel tempo; il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'attività illecita.

  • D.Lgs. 42/2004, art. 178, comma 1 lett. a)

    Individuazione delle fattispecie sanzionate in materia di beni paesaggistici e relativa tutela; applicata in combinato con art.181 per le opere in aree vincolate.

  • D.Lgs. 227/2001, art. 2

    Criteri per la qualificazione di "bosco" meritevole di protezione (terreno coperto da vegetazione forestale arborea o simili, estensione minima, larghezza media e copertura percentuale) rilevanti per l'applicabilità del vincolo paesaggistico.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: al giudice di merito è consentita discrezionalità motivata; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti prevalenti e li giustifichi in modo congruo.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'effetto della pronuncia di inammissibilità del ricorso e le relative conseguenze processuali; utilizzato per valutare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Codice di procedura penale, art. 541

    Regime di rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, con liquidazione sulla base dei parametri normativi e ministeriali.

Massime di principio

  • Il reato edilizio permanente cessa solo con la reale ultimazione funzionale dell'opera (agibilità/abitabilità e lavori di finitura): l'uso dell'immobile o l'attivazione delle utenze non sempre sono sufficienti.
  • La prescrizione decorre dalla cessazione della condotta illecita; se le attività edilizie proseguono, il termine prescrizionale non inizia a decorrere prima della loro effettiva conclusione o sospensione.
  • La qualificazione di "bosco" ai fini della tutela paesaggistica va valutata con i criteri del D.Lgs. 227/2001 (estensione minima, larghezza media, copertura), e la prova della natura boschiva può fondarsi su complessive risultanze istruttorie, non solo su immagini satellitari.
  • In sede di Cassazione non si ammette un nuovo esame critico delle valutazioni di fatto del giudice di merito se la motivazione è congrua e logica; i rilievi puramente fattuali sono inammissibili.
  • La valutazione della "grossolanità" del falso architettonico richiede un giudizio sulla capacità dell'opera di trarre in inganno la persona comune; se il giudice di merito motiva adeguatamente, la Cassazione non interviene.
  • Per la determinazione della pena l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito è legittimo se supportato da motivazione che indichi gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.

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