Cassazione Civile, Ordinanza n. 21364/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il caso origina da una serie di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, senza soluzione di continuità, svolti per circa ventiquattro mesi presso un ente pubblico con mansioni di autista. L'ente revocò l'incarico ritenendolo conferito in violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il lavoratore agì chiedendo, in via principale, la conversione del rapporto in tempo indeterminato e, in subordine, il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che avrebbe percepito fino alla pensione. I giudici di merito respinsero la domanda ritenendo non provata la subordinazione e, conseguentemente, applicabile la disciplina dei rapporti di collaborazione con pubbliche amministrazioni. Nel ricorso per cassazione il lavoratore denunciò: 1) violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che per l'assunzione di un autista non fosse necessaria una procedura selettiva e che la prova di idoneità fosse implicita nel possesso della patente speciale; 2) violazione dell'art. 2126 c.c., assumendo che la sentenza avesse comunque qualificato il rapporto come subordinato; 3) violazione della direttiva 1999/70/CE e dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che il rapporto dovesse essere trasformato in tempo indeterminato o, in subordine, che dovesse essere risarcito il danno. L'ente resistente si oppose con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva escluso in modo espresso e non censurabile l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con accertamento di fatto conforme nei due gradi di merito. Da tale premessa ha tratto due conseguenze: la censura sull'art. 2126 c.c. era infondata perché presupponeva falsamente una qualificazione giudiziale del rapporto come subordinato; le doglianze sulla direttiva 1999/70/CE e sull'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 erano irrilevanti, poiché tali norme tutelano i rapporti subordinati a termine e non i rapporti di collaborazione non riconosciuti come subordinati. Quanto al primo motivo, la Corte ha confermato la correttezza dell'applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 ai contratti di collaborazione con la pubblica amministrazione, osservando che l'incarico era stato conferito senza procedura selettiva e senza prova di idoneità, in violazione di norma imperativa, con conseguente nullità del contratto e legittimità dell'immediata cessazione del rapporto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a lavoro autonomo, occasionale o coordinato e continuativo solo per prestazioni altamente qualificate rese da esperti di provata competenza; inoltre devono prevedere procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Il conferimento senza procedura selettiva e senza prova di idoneità integra violazione di norma imperativa e determina nullità del contratto.
Opera solo se vi sia stato un rapporto di fatto con prestazione lavorativa effettivamente riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato; non può essere invocato quando la subordinazione sia stata esclusa in fatto.
Direttiva 1999/70/CE
Riguarda i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e la tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine; non si applica ai rapporti di collaborazione non accertati come subordinati.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato in connessione con la tutela del lavoro subordinato a termine nel pubblico impiego, ma non consente la conversione del rapporto in mancanza dell'accertamento della subordinazione.
La conformità dell'accertamento di fatto nei due gradi di merito preclude una nuova rivalutazione in cassazione, salvo vizi nei limiti consentiti.
comma 1, nn. 3 e 5; comma 4
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulle censure di violazione di legge e di motivazione, nonché la preclusione alla revisione del fatto quando vi sia doppia conforme.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per il procedimento camerale in cassazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rapporti con la pubblica amministrazione, il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative è consentito solo nei limiti rigorosi previsti dalla legge, con necessità di prestazioni altamente qualificate e procedure comparative di selezione; il conferimento dell'incarico in violazione di tali regole integra nullità del rapporto.
- La tutela propria del lavoro subordinato a termine, ivi compresa quella derivante dalla direttiva 1999/70/CE, presuppone l'accertamento della subordinazione: se il rapporto è qualificato e accertato come collaborazione autonoma o parasubordinata, la disciplina sul termine non è applicabile.
- L'art. 2126 c.c. può essere invocato solo quando la prestazione di fatto sia resa in un rapporto effettivamente subordinato; se il giudice di merito esclude la subordinazione con accertamento non censurabile, la norma non opera.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto quando la sentenza impugnata ha motivatamente escluso la subordinazione e tale accertamento è stato confermato in appello, salvo i limiti del controllo sulla motivazione nei casi consentiti.
- La mancanza di procedura selettiva e di prova di idoneità, in presenza di un incarico di collaborazione per la pubblica amministrazione, giustifica l'accertamento della nullità del contratto e la cessazione immediata del rapporto.
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