Parere n. 696/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Laura Terzi, Assunta Polo, Adamaria Gola, Luigia Teresa Casati e Roberto Caprotti contro il Comune di Monza e nei confronti della Mea S.r.l. e del signor Antonio Limosani, per l’annullamento del permesso di costruire di cui all’avviso del 24 gennaio 2024 prot. 79404, notificato all’istante il 29 aprile 2024 n. 5 PDC/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del permesso di costruire n. 5PDC/2024, rilasciato dal Comune di Monza per la realizzazione di un edificio residenziale bifamiliare con autorimesse fuori terra.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato alla società proprietaria del fondo, sostenendo che il Comune non avrebbe verificato adeguatamente la disponibilità giuridica dell’area, l’esistenza di un accesso carrabile e di una servitù di passaggio a favore del fondo edificando, nonché la legittimità dell’allaccio fognario su area di proprietà di un terzo. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, il difetto di istruttoria e di motivazione, lo sviamento, la violazione di norme civilistiche in materia di servitù e comunione, l’omessa comunicazione a un controinteressato e il mancato esercizio dell’autotutela. Il tema centrale riguarda i limiti dell’obbligo del Comune di verificare il titolo di disponibilità del richiedente e l’incidenza di eventuali diritti reali di terzi sul rilascio del titolo edilizio.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. I motivi sono stati esaminati congiuntamente per connessione argomentativa. L’amministrazione deve verificare che il richiedente sia proprietario dell’immobile o disponga di un titolo idoneo a realizzare l’intervento, ma non è tenuta a risolvere controversie civilistiche tra privati né a ricostruire in modo approfondito tutte le vicende dominicali o l’esistenza e l’estensione di servitù e altri diritti reali. Nel caso concreto non era contestata la proprietà del fondo né la sua capacità edificatoria, ma soltanto la questione dell’accesso e dei diritti di passaggio. Il Comune aveva quindi legittimamente rilasciato il permesso dopo aver accertato la conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento. Le eventuali controversie sull’esistenza, sull’ampiezza o sulle modalità di esercizio della servitù di passaggio, così come sull’interferenza dell’intervento con diritti soggettivi dei ricorrenti, devono essere sottoposte al giudice ordinario. La clausola di salvezza dei diritti dei terzi conferma che il permesso di costruire opera sul piano pubblicistico e non attribuisce diritti soggettivi opponibili ai terzi.
Osservazioni
Primo motivo - Titolo del richiedente e istruttoria comunale
L’amministrazione deve verificare l’esistenza di un qualificato collegamento soggettivo tra il richiedente e l’immobile, ma non deve risolvere conflitti tra privati sull’assetto proprietario. Nel caso concreto la proprietà del fondo e la sua capacità edificatoria non erano contestate.
Secondo e quarto motivo - Accesso carrabile e servitù di passaggio
La verifica comunale non deve estendersi a complessi accertamenti civilistici sull’esistenza, sull’ampiezza o sulle modalità di esercizio delle servitù. La questione relativa al passaggio su aree asseritamente appartenenti ai ricorrenti deve essere fatta valere davanti al giudice ordinario.
Terzo motivo - Mancato coinvolgimento dei comproprietari e autotutela
Il mancato coinvolgimento dei ricorrenti nella procedura edilizia non determina l’illegittimità del permesso, poiché la controversia attiene a diritti soggettivi di natura civilistica e non alla conformità urbanistico-edilizia dell’intervento. Non emergevano, quindi, presupposti per l’annullamento in autotutela.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo
Il Comune deve verificare che il richiedente sia proprietario o disponga di un titolo idoneo all’intervento, ma non è tenuto a risolvere controversie civilistiche tra privati né a svolgere accertamenti approfonditi su diritti reali di terzi.
art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
È richiamato dai ricorrenti in relazione ai poteri e agli obblighi di controllo edilizio dell’amministrazione, senza che il Consiglio di Stato ravvisi una violazione nel caso concreto.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato dai ricorrenti per il difetto di motivazione e di istruttoria, ma il Consiglio di Stato ritiene sufficienti gli accertamenti comunali sulla proprietà del fondo e sulla conformità urbanistico-edilizia.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato in relazione alla mancata comunicazione ai ricorrenti, ma la Sezione non ravvisa un obbligo di loro coinvolgimento per controversie riguardanti diritti soggettivi e servitù.
È richiamato dai ricorrenti in materia di servitù prediale; la relativa esistenza, estensione e incidenza sull’intervento edilizio costituiscono questioni da sottoporre al giudice ordinario.
art. 1051, comma 4, codice civile
È richiamato dai ricorrenti nell’ambito della disciplina civilistica del passaggio, senza incidere sulla valutazione amministrativa di conformità edilizia.
È richiamato con riferimento alla costituzione della servitù, la cui effettiva configurabilità non deve essere approfonditamente accertata dal Comune in sede di rilascio del permesso.
È richiamato dai ricorrenti in relazione ai rapporti tra comproprietari, ma la relativa questione resta estranea all’oggetto pubblicistico del permesso di costruire.
art. 11 d.P.R. 29 dicembre 1971, n. 1199
Disciplina la relazione istruttoria ministeriale nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Massime di principio
- In sede di rilascio del permesso di costruire, il Comune deve verificare che il richiedente sia proprietario dell’immobile o disponga di un titolo idoneo a realizzare l’intervento, attraverso un’istruttoria ragionevole e adeguata alle circostanze concrete.
- L’obbligo comunale di verificare il titolo di disponibilità dell’immobile non si traduce nel dovere di risolvere controversie tra privati sull’assetto proprietario, sull’esistenza di servitù o sull’estensione di diritti reali di terzi.
- Il permesso di costruire accerta la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico-edilizia e regola il rapporto pubblicistico tra amministrazione e titolare del permesso; non attribuisce diritti soggettivi nei rapporti tra privati.
- Le controversie relative all’esistenza, all’ampiezza o alle modalità di esercizio di una servitù di passaggio, anche quando incidano concretamente sulla realizzazione o sull’uso dell’intervento edilizio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La clausola “salvi i diritti dei terzi” impedisce di interpretare il permesso di costruire come soluzione o pregiudizio definitivo delle controversie civilistiche relative all’immobile e ai fondi limitrofi.
Impugnazione di un permesso di costruire e diritti di passaggio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da alcuni comproprietari di una strada di accesso contro il Comune di Monza, nei confronti della società destinataria del titolo edilizio e di un ulteriore proprietario interessato dall’allaccio fognario. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del permesso di costruire n. 5PDC/2024, relativo alla realizzazione di un edificio residenziale bifamiliare di due piani fuori terra con autorimesse fuori terra.
Premesse e motivi del ricorso
La contestazione si concentrava sull’accesso al fondo edificando. Secondo i ricorrenti, i mappali interessati non sarebbero stati assistiti da una servitù carrabile a favore del fondo e l’intervento avrebbe comportato il passaggio su aree di loro proprietà. È stato inoltre contestato l’allaccio alla rete fognaria su un’area appartenente a un terzo.
I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi:
- la carenza del titolo della richiedente e l’insufficienza dell’istruttoria comunale;
- la violazione di norme civilistiche in materia di proprietà, comunione e servitù;
- l’omessa comunicazione della procedura a un controinteressato;
- il mancato annullamento in autotutela;
- l’assenza di un valido diritto di accesso carrabile e di sottosuolo.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria prevista dall’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, ha concluso per l’infondatezza del ricorso. I ricorrenti hanno presentato osservazioni insistendo per l’accoglimento.
Quadro normativo e giurisprudenziale
La Sezione ha applicato l’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. Da tale disposizione deriva l’obbligo del Comune di verificare l’esistenza di un titolo di proprietà o di disponibilità sufficientemente attendibile e idoneo a giustificare l’intervento.
La verifica amministrativa, tuttavia, non comprende la risoluzione dei conflitti tra privati sull’assetto dominicale dell’area, né la ricostruzione completa delle vicende relative all’immobile, alle servitù o agli altri diritti reali. La Sezione richiama, tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2021, n. 2951; sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6529; sez. VI, 16 febbraio 2024, n. 1563; sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 316; sez. VI, 25 novembre 2019, n. 7989; sez. VI, 24 luglio 2020, n. 4745; sez. VI, 9 giugno 2025, n. 4990; nonché Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2026, n. 1613.
Limiti dell’istruttoria comunale
Il Comune deve arrestarsi soltanto quando il richiedente non sia in grado di fornire elementi prima facie attendibili sulla propria legittimazione. Nel caso esaminato, non era contestata la proprietà della società richiedente sul fondo né la capacità edificatoria dell’area. La contestazione riguardava invece l’accesso e la possibile interferenza dell’intervento con diritti di passaggio vantati dai ricorrenti.
La Sezione ha ritenuto che l’amministrazione avesse verificato quanto necessario per il rilascio del titolo, ossia la conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento e la legittimazione della proprietaria del fondo. Non era invece tenuta a stabilire se esistesse una servitù carrabile, quale ne fosse l’ampiezza o se il progetto ne compromettesse l’esercizio.
Rapporti tra permesso di costruire e diritti dei terzi
Il permesso di costruire produce effetti sul piano pubblicistico e legittima l’attività edilizia nei rapporti tra amministrazione e destinatario del titolo. Esso non attribuisce, però, diritti soggettivi nei confronti dei proprietari confinanti né risolve le controversie civilistiche relative all’uso delle aree, alle servitù o agli allacci su proprietà altrui.
La clausola “salvi i diritti dei terzi” conferma che l’eventuale lesione di diritti di proprietà o di servitù deve essere fatta valere davanti al giudice ordinario. Pertanto, anche se la costruzione o l’accesso alle villette dovessero incidere concretamente sull’esercizio della servitù vantata dai ricorrenti, tale profilo non determinerebbe, di per sé, l’illegittimità del permesso di costruire.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha esaminato congiuntamente i motivi per la loro connessione. Poiché il Comune aveva verificato la proprietà del fondo, la legittimazione della richiedente e la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, mentre le questioni sull’accesso e sulle servitù appartenevano ai rapporti civilistici tra privati, il ricorso è stato ritenuto infondato.
Il parere conclusivo è stato quindi nel senso del rigetto del ricorso straordinario.
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