Parere n. 694/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza di sospensione proposto con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971 dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS-– Sportello unico per l’immigrazione per l’annullamento del provvedimento prot. P-LT/L/Q/2023/102298 del 7 novembre 2024 ad oggetto la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del 7 novembre 2024 di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, con istanza di sospensione.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo: la tardività della revoca ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2022; il difetto di istruttoria e la violazione del legittimo affidamento, anche in relazione all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990; l’ingiusta penalizzazione del lavoratore per irregolarità contributive imputabili esclusivamente al datore di lavoro; la violazione dei principi di proporzionalità e di tutela della dignità del lavoratore straniero, nonché degli artt. 1 e 36 Cost. e dell’art. 8 CEDU. Il ricorso è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato senza documentazione attestante il perfezionamento della notificazione. Dopo un parere interlocutorio, il Ministero dell’interno ha trasmesso la relazione istruttoria, senza tuttavia produrre la documentazione relativa alla notifica.
Il parere
La Sezione ha ritenuto congiuntamente palesemente infondati i motivi di ricorso. Dalla documentazione risultava che il datore di lavoro aveva espressamente dichiarato di non essere in possesso di un DURC regolare, attestante la regolarità dei versamenti verso INPS, INAIL e Casse edili. Tale circostanza costituisce, secondo la disciplina richiamata, un elemento ostativo al rilascio e alla conferma del nulla osta. Il rilascio automatico del nulla osta previsto dal decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, resta infatti subordinato al completamento dell’istruttoria sulla sussistenza degli elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 del testo unico sull’immigrazione. Ai sensi dell’art. 22, comma 5-quater, del medesimo testo unico, l’accertamento successivo di uno o più elementi ostativi impone la revoca del nulla osta e del visto di ingresso. La Sezione ha inoltre evidenziato che l’asseverazione del professionista autorizzato e la verifica dei requisiti del datore di lavoro costituiscono condizioni del procedimento, mentre la dichiarazione dello stesso datore circa l’irregolarità contributiva rendeva legittima la revoca, indipendentemente dalla questione relativa alla presenza dell’asseverazione. Le censure sull’affidamento, sulla proporzionalità, sulla dignità del lavoratore e sull’imputabilità dell’irregolarità al datore di lavoro non sono state ritenute idonee a superare l’effetto vincolato dell’accertamento dell’elemento ostativo. Il ricorso è stato pertanto respinto e l’istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Primo motivo - Tardività della revoca e violazione dell’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2022
La censura è infondata. L’accertamento successivo della mancanza di un requisito ostativo legittima e impone la revoca del nulla osta secondo la disciplina speciale richiamata dalla Sezione.
Secondo motivo - Difetto di istruttoria e legittimo affidamento
La censura è infondata. La dichiarazione espressa del datore di lavoro circa l’assenza di un DURC regolare costituisce elemento istruttorio sufficiente a dimostrare la presenza di una causa ostativa. L’affidamento del lavoratore sul nulla osta non può prevalere sull’obbligo dell’amministrazione di revocare il titolo quando emerga successivamente un elemento ostativo previsto dalla legge.
Terzo motivo - Penalizzazione del lavoratore per irregolarità del datore di lavoro
La censura è infondata. L’irregolarità contributiva del datore di lavoro rileva oggettivamente nel procedimento relativo al nulla osta e comporta la revoca del titolo, anche se non direttamente imputabile al lavoratore.
Quarto motivo - Proporzionalità, dignità del lavoratore e danno grave e irreparabile
La censura non è idonea a superare la disciplina vincolante applicata dall’amministrazione. L’istanza di sospensione è assorbita dal rigetto del ricorso.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Il testo richiama la comunicazione di avvio del procedimento e l’assegnazione del termine di dieci giorni per memorie e documenti.
L’amministrazione ha assicurato le garanzie partecipative del datore di lavoro e del lavoratore prima dell’adozione della revoca.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il ricorrente ha dedotto la violazione della disposizione in relazione alla revoca del nulla osta e alla posizione consolidata del destinatario.
La censura non è stata accolta, poiché la revoca è stata ricondotta alla disciplina speciale che impone l’adozione del provvedimento al successivo accertamento di elementi ostativi.
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022
Il ricorrente ha dedotto la tardività della revoca ai sensi della disposizione.
La Sezione ha ritenuto infondata la censura, senza riconoscere un ostacolo temporale alla revoca conseguente all’accertamento dell’irregolarità.
d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
Il nulla osta deve essere rilasciato automaticamente, in assenza di elementi ostativi comunicati dagli organi competenti, entro sessanta giorni per il lavoro subordinato non stagionale o entro venti giorni per il lavoro stagionale.
Il rilascio automatico non esclude il successivo completamento dell’istruttoria sugli elementi ostativi e non consolida definitivamente il nulla osta prima di tale verifica.
art. 22, commi 5 e 5-quater, d.lgs. n. 286/1998
Il comma 5-quater prevede che, ove sia successivamente accertata la presenza di uno o più elementi ostativi, l’amministrazione proceda alla revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
La revoca è qualificata come obbligatoria quando emerga successivamente un elemento ostativo, tra cui l’irregolarità contributiva del datore di lavoro.
art. 24 d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è richiamata insieme all’art. 22 quale fonte degli elementi ostativi rilevanti.
La conferma del nulla osta è subordinata alla verifica degli elementi ostativi previsti dalla disciplina dell’immigrazione.
artt. 1 e 36 Cost.
Il ricorrente ha invocato tali disposizioni a tutela della dignità e del diritto al lavoro.
Le censure costituzionali non sono state ritenute idonee a impedire la revoca obbligatoria del nulla osta.
art. 8 CEDU
Il ricorrente ha invocato la disposizione in relazione alla tutela della dignità del lavoratore straniero.
La doglianza non è stata accolta nel giudizio di legittimità della revoca.
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso è stato presentato direttamente dinanzi al Consiglio di Stato.
La disposizione è richiamata quale base procedurale della presentazione diretta del ricorso straordinario.
Massime di principio
- Il rilascio automatico del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, previsto in assenza di elementi ostativi comunicati entro i termini procedimentali, non impedisce il successivo completamento dell’istruttoria sulla sussistenza dei requisiti e delle cause ostative previste dalla disciplina dell’immigrazione.
- Quando l’accertamento successivo evidenzi uno o più elementi ostativi previsti dalla legge, la revoca del nulla osta e del visto di ingresso costituisce attività obbligatoria dell’amministrazione.
- La dichiarazione del datore di lavoro di non essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, risultante dalla mancanza di un DURC regolare, integra un elemento ostativo rilevante nel procedimento di rilascio o conferma del nulla osta.
- L’irregolarità contributiva del datore di lavoro rileva oggettivamente ai fini della revoca del nulla osta e può produrre tale effetto anche quando l’omissione non sia imputabile al lavoratore straniero.
- Il legittimo affidamento del lavoratore sull’avvenuto rilascio del nulla osta non può prevalere sull’obbligo legale di revoca derivante dall’accertamento successivo di un elemento ostativo.
- L’istanza cautelare proposta nel ricorso straordinario resta assorbita quando il ricorso è definito con il rigetto nel merito.
Revoca del nulla osta per lavoro subordinato per irregolarità contributiva del datore di lavoro
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il provvedimento della Prefettura – Sportello unico per l’immigrazione che aveva revocato il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato. Il ricorrente aveva chiesto anche la sospensione cautelare dell’atto.
Fatti rilevanti e procedimento amministrativo
Il nulla osta era stato rilasciato il 14 settembre 2023 su richiesta del datore di lavoro. Il lavoratore era entrato in Italia ed era stato assunto nel febbraio 2024.
Il 24 ottobre 2024 lo Sportello unico aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, assegnando dieci giorni per la presentazione di memorie e documenti. Il lavoratore aveva presentato osservazioni, ritenute non sufficienti dall’amministrazione.
Con provvedimento del 7 novembre 2024, l’amministrazione aveva revocato il nulla osta sulla base della dichiarazione del datore di lavoro di non possedere un DURC regolare e l’asseverazione richiesta dalla disciplina applicabile.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto quattro ordini di censure:
- la tardività della revoca e la violazione dell’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2022;
- il difetto di istruttoria e la lesione del legittimo affidamento, anche in relazione all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990;
- l’ingiusta penalizzazione del lavoratore per un’irregolarità imputabile esclusivamente al datore di lavoro;
- la violazione dei principi di proporzionalità e di tutela della dignità del lavoratore straniero, con prospettazione di un danno grave e irreparabile.
Il ricorso era stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato senza documentazione attestante il perfezionamento della notificazione. Con precedente parere interlocutorio, la Sezione aveva richiesto al Ministero dell’interno la relazione istruttoria e la documentazione sulla regolarità della notifica. Il Ministero aveva trasmesso la relazione, senza tuttavia allegare la documentazione richiesta sulla notificazione, sostenendo comunque l’infondatezza del ricorso.
Disciplina applicata
La Sezione ha richiamato il decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, secondo cui il nulla osta può essere rilasciato automaticamente, in assenza di elementi ostativi comunicati dagli organi competenti, entro sessanta giorni per il lavoro subordinato non stagionale e entro venti giorni per il lavoro stagionale.
Il rilascio automatico non esaurisce però la verifica dei requisiti. La conferma del nulla osta resta subordinata al completamento dell’istruttoria sugli elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 del testo unico sull’immigrazione. In particolare, l’art. 22, comma 5-quater, impone la revoca del nulla osta e del visto di ingresso quando sia successivamente accertata la presenza di uno o più elementi ostativi.
La disciplina richiede inoltre l’allegazione di un’asseverazione redatta da un professionista autorizzato, relativa ai requisiti reddituali del datore di lavoro, all’osservanza dei contratti collettivi e alla congruità della richiesta di assunzione.
Valutazioni della Sezione
La Sezione ha trattato congiuntamente i motivi, ritenendoli palesemente infondati.
Il dato decisivo è costituito dalla dichiarazione espressa del datore di lavoro di non essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali verso INPS, INAIL e Casse edili. La mancanza di un DURC regolare è stata ritenuta un elemento ostativo previsto dalla legge.
Secondo il parere, una volta acquisita tale dichiarazione, lo Sportello unico non disponeva di un margine di scelta circa la conservazione del nulla osta: doveva procedere alla revoca in applicazione dell’art. 22, comma 5-quater, del testo unico sull’immigrazione.
La Sezione ha considerato irrilevante, ai fini della conclusione, la questione relativa alla presenza o meno dell’asseverazione, poiché l’irregolarità contributiva risultava autonomamente sufficiente a fondare la revoca.
Affidamento e posizione del lavoratore
La circostanza che il lavoratore fosse già entrato in Italia, fosse stato assunto e avesse sostenuto costi per ottenere il permesso di soggiorno non impediva la revoca. L’affidamento maturato sul nulla osta non poteva prevalere sull’obbligo dell’amministrazione di rimuovere il titolo quando fosse stato successivamente accertato un elemento ostativo.
La Sezione non ha accolto neppure l’argomento secondo cui l’irregolarità fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro. Ai fini del procedimento relativo al nulla osta, l’irregolarità contributiva assume rilievo oggettivo e produce conseguenze sul titolo anche nei confronti del lavoratore, indipendentemente dalla sua responsabilità personale.
Esito
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. L’istanza di sospensione è stata dichiarata assorbita dal rigetto nel merito.
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