Parere n. 691/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del Direttore centrale delle risorse umane – ufficio attività concorsuali n.333-B/12D.2.17/11046 del 14 maggio 2018 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva e sono stati dichiarati i vincitori del concorso riservato a n.76 – elevato a n.276 - posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui al bando di concorso indetto con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva e di dichiarazione dei vincitori del concorso riservato per allievi agenti della Polizia di Stato.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, esclusa dal concorso per essere stata ritenuta assente ingiustificata alle prove di efficienza fisica fissate dopo un primo differimento per motivi di salute, ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva. Ha dedotto contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità dei presupposti, violazione del giusto procedimento e del principio di buon andamento. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per violazione del principio di alternatività, oltre all’infondatezza nel merito. La Sezione ha rilevato d’ufficio che il precedente ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR contro il provvedimento di esclusione era stato definito con decreto di perenzione per inattività della ricorrente e che il ricorso straordinario non era stato notificato ad alcun controinteressato.
Il parere
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Sezione ritiene che la definizione per perenzione del precedente ricorso giurisdizionale comporti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso straordinario proposto contro il successivo decreto di approvazione della graduatoria definitiva. Rileva inoltre, quale autonomo profilo ostativo, la mancata notificazione del ricorso a uno o più controinteressati. Non viene quindi esaminata la fondatezza dei motivi relativi all’esclusione dalla procedura concorsuale.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
Il precedente ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di esclusione è stato definito con decreto di perenzione per inattività della ricorrente; secondo la Sezione, ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso straordinario contro il decreto di approvazione della graduatoria definitiva.
Mancata notifica ai controinteressati
Il ricorso straordinario non è stato notificato ad alcuno dei controinteressati; tale omissione determina, secondo la Sezione, l’inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
Il Ministero ha richiamato il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale; la Sezione dichiara tuttavia l’inammissibilità sulla base della perenzione del precedente ricorso e della mancata notifica ai controinteressati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Il richiamo sostiene la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del parere.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101
È richiamato, insieme alle altre norme sulla protezione dei dati personali, per ordinare l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- La definizione per perenzione, per inattività della parte, del precedente ricorso giurisdizionale avente a oggetto il provvedimento presupposto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso straordinario proposto contro il successivo atto di approvazione della graduatoria della medesima procedura.
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la mancata notificazione del ricorso ai controinteressati costituisce causa di inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, i motivi relativi alla legittimità sostanziale dell’atto impugnato non devono essere esaminati.
Impugnazione della graduatoria di un concorso per allievi agenti
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata contro il Ministero dell’interno, avente a oggetto il decreto di approvazione della graduatoria definitiva e di dichiarazione dei vincitori di un concorso riservato per allievi agenti della Polizia di Stato.
Vicenda concorsuale
La candidata aveva superato la prova preselettiva con il punteggio indicato negli atti. Dopo avere prodotto una certificazione medica relativa a una colica renale, aveva ottenuto il differimento delle prove di efficienza fisica. Prima della nuova convocazione aveva trasmesso un ulteriore certificato medico attestante la necessità di ulteriori giorni di riposo. L’amministrazione l’aveva successivamente esclusa dal concorso, ritenendola assente ingiustificata alla prova.
La candidata aveva impugnato il provvedimento di esclusione dinanzi al TAR, chiedendo anche di essere ammessa a una sessione straordinaria per lo svolgimento delle prove. La tutela cautelare era stata respinta. Nelle more, la procedura concorsuale si era conclusa con l’approvazione della graduatoria definitiva, successivamente impugnata con il ricorso straordinario.
Motivi dedotti
Il ricorso straordinario riproduceva le censure già proposte contro l’esclusione, relative a:
- contraddittorietà tra motivazione e atti richiamati;
- travisamento dei fatti;
- insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria;
- illogicità ed erroneità dei presupposti;
- arbitrarietà e manifesta illogicità;
- violazione del giusto procedimento e del principio di buon andamento.
Il Ministero aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività previsto dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971 e ne aveva contestato la fondatezza nel merito.
Perenzione del precedente ricorso e interesse alla decisione
La Sezione ha accertato d’ufficio che il precedente ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di esclusione era stato definito con decreto di perenzione per inattività della ricorrente.
Da tale circostanza il Collegio ha tratto la conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso straordinario contro il decreto di approvazione della graduatoria definitiva. Il parere non esamina quindi le censure riguardanti la legittimità dell’esclusione e la gestione delle richieste di differimento delle prove.
Mancata notifica ai controinteressati
La Sezione ha inoltre rilevato che il ricorso straordinario non era stato notificato ad alcuno dei controinteressati. Tale omissione è stata ritenuta autonomamente idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza esaminare nel merito i motivi dedotti dalla candidata.
In applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, il parere dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003, l’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e l’art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 15 apr 2026Parere n. 689/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 15 apr 2026Parere n. 690/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 15 apr 2026Parere n. 692/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 15 apr 2026Parere n. 693/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 15 apr 2026Parere n. 694/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 15 apr 2026Parere n. 695/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →