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Parere

Parere n. 691/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del Direttore centrale delle risorse umane – ufficio attività concorsuali n.333-B/12D.2.17/11046 del 14 maggio 2018 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva e sono stati dichiarati i vincitori del concorso riservato a n.76 – elevato a n.276 - posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui al bando di concorso indetto con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017.

Giustizia amministrativa202400323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva e di dichiarazione dei vincitori del concorso riservato per allievi agenti della Polizia di Stato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, esclusa dal concorso per essere stata ritenuta assente ingiustificata alle prove di efficienza fisica fissate dopo un primo differimento per motivi di salute, ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva. Ha dedotto contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità dei presupposti, violazione del giusto procedimento e del principio di buon andamento. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per violazione del principio di alternatività, oltre all’infondatezza nel merito. La Sezione ha rilevato d’ufficio che il precedente ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR contro il provvedimento di esclusione era stato definito con decreto di perenzione per inattività della ricorrente e che il ricorso straordinario non era stato notificato ad alcun controinteressato.

Il parere

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Sezione ritiene che la definizione per perenzione del precedente ricorso giurisdizionale comporti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso straordinario proposto contro il successivo decreto di approvazione della graduatoria definitiva. Rileva inoltre, quale autonomo profilo ostativo, la mancata notificazione del ricorso a uno o più controinteressati. Non viene quindi esaminata la fondatezza dei motivi relativi all’esclusione dalla procedura concorsuale.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

Il precedente ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di esclusione è stato definito con decreto di perenzione per inattività della ricorrente; secondo la Sezione, ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso straordinario contro il decreto di approvazione della graduatoria definitiva.

Mancata notifica ai controinteressati

Il ricorso straordinario non è stato notificato ad alcuno dei controinteressati; tale omissione determina, secondo la Sezione, l’inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    Il Ministero ha richiamato il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale; la Sezione dichiara tuttavia l’inammissibilità sulla base della perenzione del precedente ricorso e della mancata notifica ai controinteressati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Il richiamo sostiene la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del parere.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

    È richiamato, insieme alle altre norme sulla protezione dei dati personali, per ordinare l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • La definizione per perenzione, per inattività della parte, del precedente ricorso giurisdizionale avente a oggetto il provvedimento presupposto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso straordinario proposto contro il successivo atto di approvazione della graduatoria della medesima procedura.
  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la mancata notificazione del ricorso ai controinteressati costituisce causa di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, i motivi relativi alla legittimità sostanziale dell’atto impugnato non devono essere esaminati.

Impugnazione della graduatoria di un concorso per allievi agenti

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata contro il Ministero dell’interno, avente a oggetto il decreto di approvazione della graduatoria definitiva e di dichiarazione dei vincitori di un concorso riservato per allievi agenti della Polizia di Stato.

Vicenda concorsuale

La candidata aveva superato la prova preselettiva con il punteggio indicato negli atti. Dopo avere prodotto una certificazione medica relativa a una colica renale, aveva ottenuto il differimento delle prove di efficienza fisica. Prima della nuova convocazione aveva trasmesso un ulteriore certificato medico attestante la necessità di ulteriori giorni di riposo. L’amministrazione l’aveva successivamente esclusa dal concorso, ritenendola assente ingiustificata alla prova.

La candidata aveva impugnato il provvedimento di esclusione dinanzi al TAR, chiedendo anche di essere ammessa a una sessione straordinaria per lo svolgimento delle prove. La tutela cautelare era stata respinta. Nelle more, la procedura concorsuale si era conclusa con l’approvazione della graduatoria definitiva, successivamente impugnata con il ricorso straordinario.

Motivi dedotti

Il ricorso straordinario riproduceva le censure già proposte contro l’esclusione, relative a:

  • contraddittorietà tra motivazione e atti richiamati;
  • travisamento dei fatti;
  • insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria;
  • illogicità ed erroneità dei presupposti;
  • arbitrarietà e manifesta illogicità;
  • violazione del giusto procedimento e del principio di buon andamento.

Il Ministero aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività previsto dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971 e ne aveva contestato la fondatezza nel merito.

Perenzione del precedente ricorso e interesse alla decisione

La Sezione ha accertato d’ufficio che il precedente ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di esclusione era stato definito con decreto di perenzione per inattività della ricorrente.

Da tale circostanza il Collegio ha tratto la conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso straordinario contro il decreto di approvazione della graduatoria definitiva. Il parere non esamina quindi le censure riguardanti la legittimità dell’esclusione e la gestione delle richieste di differimento delle prove.

Mancata notifica ai controinteressati

La Sezione ha inoltre rilevato che il ricorso straordinario non era stato notificato ad alcuno dei controinteressati. Tale omissione è stata ritenuta autonomamente idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza esaminare nel merito i motivi dedotti dalla candidata.

In applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, il parere dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003, l’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e l’art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTutela del terzo

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