Parere n. 689/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal signor -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza n.333-D/0173199 dell’11 settembre 2019 di destituzione dal servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-D/0173199 dell’11 settembre 2019, recante la destituzione dal servizio.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, già agente scelto della Polizia di Stato, ha impugnato la destituzione disciplinare disposta in relazione a fatti corruttivi commessi nel 2001 durante un servizio di pattuglia. Il procedimento disciplinare era stato avviato nel 2019, dopo la cessazione volontaria dal servizio e dopo la conclusione del processo penale con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso deduceva: 1) carenza assoluta di potere dell’amministrazione, per essere il rapporto di impiego già cessato al momento dell’avvio del procedimento disciplinare; 2) violazione dell’art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001 e dell’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981, sostenendo che la destituzione sarebbe stata possibile solo in presenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna; 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, anche per il mancato rinvenimento della somma di denaro indicata nella contestazione; 4) disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità, in ragione della sanzione più lieve applicata al collega coinvolto nella medesima vicenda.
Il parere
La Sezione ha ritenuto infondati tutti i motivi. L’amministrazione può, e in determinati casi deve, avviare o riprendere il procedimento disciplinare anche nei confronti di un dipendente cessato dal servizio, soprattutto quando occorra definire effetti patrimoniali e previdenziali rimasti sospesi. Gli artt. 9 e 11 del d.P.R. n. 737/1981, l’art. 117 della legge n. 3/1957 e l’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990 impongono di attendere la conclusione del procedimento penale e di promuovere o proseguire quello disciplinare nei termini previsti, indipendentemente dalla successiva cessazione dal servizio. La prescrizione del reato non impedisce l’autonomo accertamento disciplinare dei fatti, mediante rivalutazione degli atti del procedimento penale. L’amministrazione ha rispettato i termini applicabili, considerando il termine complessivo di 270 giorni, e la conoscenza della sentenza penale deve essere integrale e legalmente certa. Nel caso concreto, l’istruttoria e la motivazione sono state ritenute sufficienti; la contestazione era adeguatamente specifica e idonea a consentire l’esercizio del diritto di difesa. La diversa sanzione applicata al collega era giustificata dalla diversità delle condotte, poiché al ricorrente era stato attribuito di avere richiesto e ricevuto il denaro per omettere la verbalizzazione dell’infrazione, mentre l’altro operatore era rimasto a distanza. La valutazione della gravità dell’illecito e la scelta della sanzione rientrano nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione e non risultavano affette da travisamento o illogicità.
Osservazioni
Primo motivo – Avvio del procedimento disciplinare dopo la cessazione dal servizio
Il motivo è infondato. Il procedimento disciplinare può essere avviato o ripreso anche nei confronti di un dipendente cessato dal servizio e, quando occorra definire effetti patrimoniali, previdenziali o assistenziali rimasti sospesi, l’amministrazione ha non solo il potere ma anche il dovere di procedere.
Secondo motivo – Prescrizione del reato e procedimento disciplinare
Il motivo è infondato. La sentenza penale irrevocabile che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione non impedisce all’amministrazione di contestare disciplinarmente la condotta e di irrogare la sanzione sulla base di un’autonoma valutazione degli atti del processo penale e delle difese dell’interessato.
Secondo motivo – Termini del procedimento disciplinare
L’amministrazione ha rispettato i termini previsti dall’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990. I termini di 180 giorni per l’avvio o la prosecuzione e di 90 giorni per la conclusione si cumulano, sicché il termine complessivo massimo è di 270 giorni. La conoscenza della sentenza penale deve essere integrale e legalmente certa.
Terzo motivo – Istruttoria, specificità della contestazione e motivazione
Il motivo è infondato. Gli atti del procedimento penale concluso per prescrizione possono essere utilizzati in sede disciplinare, purché siano autonomamente rivalutati dall’amministrazione. La contestazione disciplinare deve individuare in modo essenziale e materialmente comprensibile la condotta addebitata, senza essere soggetta ai rigidi canoni dell’accusa penale; nel caso concreto l’istruttoria e la motivazione sono state ritenute sufficienti.
Quarto motivo – Disparità di trattamento e proporzionalità della sanzione
Il motivo è infondato. Le condotte dei due operatori erano differenti: al ricorrente era stato contestato di avere richiesto e ottenuto il denaro per omettere la verbalizzazione, mentre il collega era rimasto a distanza. La scelta della sanzione rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione e non è risultata travisata, illogica o incoerente.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 737/1981
La disposizione non esclude l’avvio o la prosecuzione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente cessato dal servizio, quando residuino effetti patrimoniali o previdenziali da definire.
artt. 9 e 11 d.P.R. n. 737/1981
In presenza di un procedimento penale, l’amministrazione deve coordinare l’azione disciplinare con il processo penale, sospendendo o non iniziando il procedimento quando previsto e riprendendolo dopo la definizione del processo.
art. 117 legge n. 3/1957
Prevede il principio generale del coordinamento tra procedimento penale e procedimento disciplinare nelle pubbliche amministrazioni.
art. 9, comma 2, legge n. 19/1990
La destituzione può essere inflitta all’esito del procedimento disciplinare promosso o proseguito entro 180 giorni dalla conoscenza della sentenza penale irrevocabile e concluso nei successivi 90 giorni; i termini si cumulano per un massimo complessivo di 270 giorni.
art. 5, comma 4, legge n. 97/2001
La disposizione non impedisce l’autonomo accertamento disciplinare della condotta quando il processo penale si sia concluso per prescrizione, purché l’amministrazione rivaluti autonomamente gli elementi acquisiti.
art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981
È stato invocato dal ricorrente, ma la Sezione ha escluso che impedisca l’irrogazione della sanzione disciplinare in presenza di una sentenza penale dichiarativa della prescrizione.
art. 7, nn. 1, 2 e 4, d.P.R. n. 737/1981
Costituisce la base normativa della destituzione per la condotta ritenuta incompatibile con i doveri di onore, moralità e fedeltà alle istituzioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento.
Massime di principio
- L’amministrazione può e, quando debba definire effetti patrimoniali, previdenziali o assistenziali ancora pendenti, deve avviare o proseguire il procedimento disciplinare anche nei confronti di un dipendente che abbia cessato il servizio.
- La prescrizione del reato dichiarata in sede penale non preclude l’accertamento disciplinare della medesima condotta, purché l’amministrazione proceda a una valutazione autonoma degli atti penali e delle difese dell’interessato.
- Nel procedimento disciplinare successivo a un processo penale, la contestazione deve individuare con sufficiente precisione la materialità della condotta e consentire l’esercizio effettivo della difesa, senza essere soggetta ai formalismi propri dell’imputazione penale.
- Quando il procedimento disciplinare è collegato a un processo penale, i termini di 180 giorni per l’avvio o la prosecuzione e di 90 giorni per la conclusione si cumulano, determinando un termine complessivo massimo di 270 giorni.
- La conoscenza della sentenza penale rilevante ai fini della decorrenza dei termini disciplinari deve essere integrale e legalmente certa, non essendo sufficiente la conoscenza del solo dispositivo o di estratti della decisione.
- La valutazione della gravità dell’illecito disciplinare e la scelta della sanzione appartengono alla discrezionalità dell’amministrazione e sono sindacabili solo in presenza di travisamento dei fatti, illogicità o incoerenza del percorso valutativo.
Destituzione disciplinare di un agente della Polizia di Stato dopo la cessazione dal servizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ex agente scelto della Polizia di Stato contro il decreto del Capo della Polizia che ne aveva disposto la destituzione disciplinare, con decorrenza retroattiva e con effetti sui periodi di sospensione cautelare e sul trattamento previdenziale. L’amministrazione resistente è il Ministero dell’interno.
Premesse e svolgimento della vicenda
Nel 2001 l’agente era stato coinvolto, insieme a un collega, in un procedimento penale relativo alla richiesta e ricezione di denaro da parte di autisti stranieri, in cambio dell’omessa verbalizzazione di un’infrazione relativa al cronotachigrafo. Dopo gli arresti domiciliari, era stato sospeso cautelarmente dal servizio.
Il processo penale aveva avuto un iter articolato. La condanna di primo grado era stata parzialmente riformata in appello; la Corte di cassazione aveva disposto un annullamento con rinvio e, successivamente, la Corte d’appello aveva riconosciuto la responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 319-quater c.p. La Corte di cassazione, con decisione del 29 gennaio 2019, aveva infine annullato senza rinvio la sentenza, dichiarando il reato estinto per prescrizione.
Nel frattempo, l’interessato era stato riammesso in servizio nel 2006 dopo la scadenza dei termini massimi della sospensione cautelare e aveva cessato volontariamente il servizio dal 1° settembre 2006. Nel maggio 2019 l’amministrazione aveva formalmente contestato gli addebiti disciplinari e, dopo la deliberazione del Consiglio di disciplina, il Capo della Polizia aveva disposto la destituzione ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 4, del d.P.R. n. 737/1981.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto quattro censure:
- carenza assoluta di potere, poiché il procedimento disciplinare era stato avviato dopo la cessazione dal servizio;
- impossibilità di applicare la destituzione in assenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, essendo intervenuta una declaratoria di prescrizione;
- difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, anche per il mancato rinvenimento della somma di denaro contestata;
- disparità di trattamento e sproporzione della sanzione, poiché al collega era stata applicata una sospensione di soli tre mesi.
Avvio del procedimento dopo la cessazione dal servizio
La Sezione ha respinto il primo motivo richiamando la giurisprudenza secondo cui il procedimento disciplinare può essere avviato o ripreso anche nei confronti di un dipendente cessato dal servizio. Tale possibilità si converte in dovere quando occorra definire aspetti patrimoniali, previdenziali o assistenziali rimasti sospesi e indefiniti.
Gli artt. 9 e 11 del d.P.R. n. 737/1981, insieme al principio generale dell’art. 117 della legge n. 3/1957, impongono il coordinamento tra processo penale e procedimento disciplinare. Quando il processo penale si conclude, l’amministrazione deve promuovere o riprendere il procedimento disciplinare nei termini previsti, senza che la cessazione dal servizio elimini il relativo potere.
Prescrizione del reato e autonomia dell’illecito disciplinare
La Sezione ha escluso che la declaratoria di prescrizione impedisse l’irrogazione della sanzione disciplinare. L’amministrazione può contestare la condotta oggetto del procedimento penale e può utilizzare gli atti formati nel processo, purché proceda a una valutazione autonoma degli stessi e delle controdeduzioni dell’interessato.
La prescrizione estingue il reato per effetto del decorso del tempo, ma non impedisce che la medesima condotta venga valutata sotto il profilo disciplinare. L’accertamento amministrativo non può però ridursi a un recepimento automatico degli esiti penali: deve essere fondato su una rivalutazione propria e motivata degli elementi disponibili.
Termini del procedimento disciplinare
La Sezione ha ritenuto rispettati i termini dell’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990, applicabile anche al personale della Polizia di Stato. Il procedimento deve essere promosso o proseguito entro 180 giorni dalla conoscenza della sentenza irrevocabile e deve concludersi nei successivi 90 giorni.
I due termini sono cumulativi. Il termine di 90 giorni per la conclusione decorre dalla scadenza del periodo massimo di 180 giorni e non dalla data concreta di avvio del procedimento. Ne deriva un termine massimo complessivo di 270 giorni.
La Sezione ha inoltre richiamato il principio secondo cui la conoscenza della sentenza penale deve essere integrale e legalmente certa. Non è sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della decisione; l’irrevocabilità deve risultare formalmente secondo le modalità previste dalla legge.
Istruttoria, contestazione e motivazione
Il terzo motivo è stato respinto. Gli atti del procedimento penale concluso per prescrizione possono essere impiegati nel procedimento disciplinare, purché l’amministrazione ne compia una rivalutazione autonoma finalizzata a verificare il rilievo disciplinare dei fatti.
La contestazione disciplinare deve contenere le indicazioni necessarie a individuare la condotta nella sua materialità e a permettere all’incolpato di difendersi. Non sono tuttavia richiesti i rigidi formalismi propri dell’imputazione penale. Nel caso esaminato, la contestazione descriveva il servizio di pattuglia, l’infrazione rilevata, la richiesta di una somma di denaro e l’omessa verbalizzazione, consentendo un esercizio effettivo del diritto di difesa.
La Sezione ha ritenuto che l’amministrazione avesse valutato gli atti penali e le difese del ricorrente, fornendo una motivazione sufficiente anche rispetto agli elementi addotti a discarico.
Disparità di trattamento e proporzionalità della sanzione
La censura relativa alla disparità di trattamento è stata respinta perché le condotte dei due operatori non erano equivalenti. Al ricorrente era stato attribuito il ruolo attivo di richiesta e ricezione del denaro per evitare la verbalizzazione dell’infrazione; il collega, invece, risultava essere rimasto a distanza, vicino all’auto di servizio.
La valutazione della gravità dell’infrazione e la scelta della sanzione appartengono all’ampia discrezionalità dell’amministrazione. Il sindacato sul provvedimento disciplinare non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, salvo che emergano travisamento dei fatti, illogicità o incoerenza del procedimento valutativo. Tali vizi non sono stati ravvisati.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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