Parere n. 693/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza di sospensione proposto con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971 dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- – Sportello unico per l’immigrazione per l’annullamento del provvedimento prot. P-LT/L/Q/2023/102220 del 7 novembre 2024 ad oggetto la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato adottata il 7 novembre 2024.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, già rilasciato il 14 settembre 2023 e seguito dall’assunzione nell’aprile 2024, deducendo: la tardività della revoca ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2022; il difetto di istruttoria e la lesione del legittimo affidamento; l’ingiusta penalizzazione del lavoratore per irregolarità imputabili esclusivamente al datore di lavoro; la violazione dei principi di proporzionalità e tutela della dignità del lavoratore straniero, anche in relazione agli artt. 1 e 36 Cost. e all’art. 8 CEDU. Il ricorso è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato senza documentazione attestante il perfezionamento della notifica. L’istanza cautelare era volta alla sospensione della revoca, in ragione del prospettato rischio di perdita del diritto a lavorare e di sottoposizione a procedimento espulsivo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto congiuntamente palesemente infondati i quattro motivi. La documentazione dimostrava l’espressa dichiarazione del datore di lavoro circa la mancanza del DURC, attestante l’irregolarità dell’impresa nei versamenti verso INPS, INAIL e Casse edili. Tale circostanza costituisce, secondo la disciplina applicabile, elemento ostativo al rilascio e alla conferma del nulla osta. L’art. 22, comma 5-quater, del testo unico sull’immigrazione impone all’amministrazione di revocare il nulla osta e il visto d’ingresso quando siano successivamente accertati uno o più elementi ostativi. L’asseverazione richiesta al datore di lavoro deve inoltre attestare, tra l’altro, il possesso dei requisiti reddituali, l’osservanza dei contratti collettivi e la congruità della richiesta. La Sezione ha quindi qualificato la revoca come atto dovuto e avente valenza sanzionatoria al sopravvenire degli accertamenti ostativi, ritenendo corretta l’azione dello Sportello unico per l’immigrazione. Il ricorso è stato respinto e l’istanza di sospensione è stata dichiarata assorbita.
Osservazioni
Primo motivo - Tardività della revoca e violazione dell’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2022
La censura è infondata. La mancanza del DURC costituisce elemento ostativo previsto dalla disciplina del nulla osta e legittima la successiva revoca del titolo, anche dopo l’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale.
Secondo motivo - Difetto di istruttoria e legittimo affidamento
La censura è infondata. L’amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento, ha consentito la presentazione di memorie e documenti e ha fondato la revoca sull’inequivoca dichiarazione del datore di lavoro relativa alla mancanza del DURC. Il nulla osta non consolida una posizione definitiva quando emergano successivamente elementi ostativi.
Terzo motivo - Penalizzazione del lavoratore per irregolarità del datore di lavoro
La censura è infondata. L’irregolarità contributiva e previdenziale del datore di lavoro integra un elemento ostativo rilevante ai fini del nulla osta, indipendentemente dal fatto che l’omissione non sia imputabile al lavoratore.
Quarto motivo - Proporzionalità, dignità del lavoratore e danno grave e irreparabile
La censura non conduce all’accoglimento del ricorso. La revoca è espressamente prevista dalla disciplina applicabile al sopravvenire di elementi ostativi; l’istanza cautelare è assorbita dal rigetto del ricorso.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
L’amministrazione ha garantito la partecipazione procedimentale comunicando l’avvio del procedimento di revoca e assegnando un termine per memorie e documenti.
art. 21-nonies l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla revoca e alla posizione consolidata, ma la Sezione ha ritenuto decisiva la disciplina speciale del nulla osta e la sopravvenuta emersione dell’elemento ostativo.
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere la tardività della revoca; la Sezione ha respinto la censura.
d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023
La disciplina prevede il rilascio automatico del nulla osta, in assenza di elementi ostativi comunicati dagli organi competenti, entro i termini previsti, ma subordina la conferma del titolo al completamento dell’istruttoria.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998
Quando siano successivamente accertati uno o più elementi ostativi, l’amministrazione deve procedere alla revoca del nulla osta e del visto d’ingresso.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
La disciplina del lavoro subordinato dello straniero richiede la verifica dei presupposti e degli elementi ostativi relativi al nulla osta.
art. 24 d.lgs. n. 286/1998
È richiamato insieme all’art. 22 quale fonte degli elementi ostativi da verificare nell’istruttoria sul nulla osta.
artt. 1 e 36 Cost.
Invocati dal ricorrente a tutela della dignità e del diritto al lavoro; non sono stati ritenuti idonei a superare la disciplina speciale sulla revoca.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente in relazione alla tutela della dignità e della posizione personale; la censura è stata ritenuta inidonea a fondare l’accoglimento.
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
Richiamato in relazione alla presentazione diretta del ricorso presso il Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non determina il consolidamento definitivo della posizione del lavoratore quando il suo mantenimento sia subordinato al completamento dell’istruttoria sugli elementi ostativi previsti dalla disciplina dell’immigrazione.
- La successiva emersione di un elemento ostativo previsto dalla legge impone la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso, senza che l’avvenuto ingresso del lavoratore nel territorio nazionale impedisca l’esercizio del potere.
- La mancanza del DURC, attestante l’irregolarità contributiva e previdenziale del datore di lavoro, costituisce elemento ostativo rilevante ai fini del nulla osta al lavoro subordinato.
- L’asseverazione del professionista autorizzato e la regolarità contributiva del datore di lavoro costituiscono presupposti funzionali alla verifica della capacità e dell’affidabilità del datore nell’ambito della procedura di ingresso per lavoro.
- La partecipazione procedimentale è assicurata quando l’amministrazione comunica l’avvio del procedimento di revoca e consente agli interessati di presentare memorie e documenti, anche se le osservazioni non risultano idonee a superare l’elemento ostativo accertato.
Revoca del nulla osta al lavoro subordinato per irregolarità contributiva del datore
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, adottata dallo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura. La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso, con assorbimento dell’istanza di sospensione.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il nulla osta era stato rilasciato il 14 settembre 2023 su richiesta del datore di lavoro. Il lavoratore era stato assunto nell’aprile 2024. Il 24 ottobre 2024 l’amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, assegnando dieci giorni per la presentazione di memorie e documenti. Il lavoratore aveva presentato osservazioni, ritenute tuttavia insufficienti.
Con provvedimento del 7 novembre 2024, lo Sportello unico per l’immigrazione aveva revocato il nulla osta sulla base della dichiarazione del datore di lavoro di non possedere il DURC e l’asseverazione in regola.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto quattro censure:
- la tardività della revoca e la violazione dell’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2022;
- il difetto di istruttoria e la lesione del legittimo affidamento maturato in ragione dell’avvenuto ingresso e dell’assunzione;
- l’ingiusta penalizzazione del lavoratore per irregolarità imputabili esclusivamente al datore di lavoro;
- la violazione dei principi di proporzionalità e tutela della dignità del lavoratore straniero, con prospettazione di un danno grave e irreparabile.
Il ricorso era stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato senza documentazione attestante il perfezionamento della notifica. Dopo un parere interlocutorio, il Ministero dell’interno aveva trasmesso la relazione istruttoria, senza produrre documentazione sulla notifica, sostenendo comunque l’infondatezza del ricorso nel merito.
Disciplina del nulla osta e degli elementi ostativi
La Sezione ha richiamato il decreto-legge n. 20 del 2023, convertito dalla legge n. 50 del 2023, secondo cui lo Sportello unico per l’immigrazione deve procedere al rilascio del nulla osta entro i termini previsti quando non siano stati comunicati elementi ostativi dagli organi competenti. La conferma del titolo resta tuttavia condizionata al completamento dell’istruttoria relativa agli elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 del testo unico sull’immigrazione.
L’art. 22, comma 5-quater, del testo unico stabilisce che, qualora siano successivamente accertati uno o più elementi ostativi, l’amministrazione deve procedere alla revoca del nulla osta e del visto d’ingresso.
La disciplina richiede inoltre l’allegazione di un’asseverazione redatta da un professionista autorizzato, diretta ad attestare il possesso dei requisiti reddituali, l’osservanza dei contratti collettivi e la congruità delle richieste del datore di lavoro.
Valutazioni della Sezione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla mancanza del DURC fosse espressa e inequivoca. Il DURC certifica la regolarità dell’impresa nei versamenti contributivi e previdenziali verso INPS, INAIL e Casse edili; la sua mancanza costituisce quindi un elemento ostativo rilevante ai fini della procedura.
Secondo la Sezione, la successiva emersione dell’irregolarità imponeva la revoca del nulla osta già rilasciato. L’atto è stato qualificato come provvedimento con valenza sanzionatoria al sopravvenire degli accertamenti relativi agli elementi ostativi.
La partecipazione procedimentale è stata ritenuta rispettata, poiché l’amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento e consentito agli interessati di presentare osservazioni. L’avvenuto ingresso del lavoratore, l’assunzione e l’affidamento riposto nel nulla osta non potevano impedire l’applicazione della disciplina speciale, trattandosi di un titolo la cui conferma dipende dal completamento dell’istruttoria e dall’assenza di elementi ostativi.
Esito
La Sezione ha ritenuto i motivi strettamente connessi e palesemente infondati. Il ricorso è stato pertanto respinto. L’istanza di sospensione è rimasta assorbita dal rigetto del ricorso.
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