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Parere

Parere n. 690/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento della graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di n.1.148 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.

Giustizia amministrativa202400321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale riservata ai cittadini italiani, per 893 posti, conseguendo nella prova scritta il punteggio di 8,75, inferiore alla soglia minima di 9,625 prevista per l’ammissione alle successive prove di efficienza fisica e di idoneità psicofisica e attitudinale. Con ricorso straordinario notificato il 7 giugno 2018 ha chiesto l’annullamento della graduatoria, deducendo un unico articolato motivo di violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del procedimento, il Ministero dell’interno ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, in applicazione della legge n. 12 del 2019, la ricorrente era stata convocata il 27 ottobre 2020 per gli ulteriori accertamenti, li aveva superati, era stata avviata al corso di formazione e prestava ormai servizio quale agente della Polizia di Stato.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente ha infatti conseguito, mediante lo scorrimento della graduatoria autorizzato dalla legge n. 12 del 2019, il bene della vita perseguito con l’impugnazione: l’ammissione agli accertamenti successivi, l’idoneità, l’avvio al corso di formazione e l’assunzione come agente della Polizia di Stato. L’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe quindi procurarle alcuna ulteriore utilità, neppure di carattere strumentale o morale. La Sezione ha inoltre valorizzato il fatto che la ricorrente non ha replicato alla relazione ministeriale, trasmessale nel rispetto delle garanzie partecipative.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

Il ricorso è dichiarato improcedibile perché la ricorrente, a seguito dello scorrimento della graduatoria previsto dalla legge n. 12 del 2019, è stata ammessa agli ulteriori accertamenti, è risultata idonea, ha frequentato il corso di formazione ed è stata avviata al servizio quale agente della Polizia di Stato. Ha pertanto già conseguito il bene della vita perseguito con l’impugnazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nell’ambito del quale la Sezione consultiva rende il parere decisorio sulla controversia.

  • legge n. 12 del 2019

    Ha autorizzato l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso bandito con decreto del 18 maggio 2017; tale disposizione ha consentito alla ricorrente di essere convocata per gli ulteriori accertamenti e di conseguire l’assunzione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una modificazione della situazione di fatto o di diritto rende inutilmente esperibile, per il ricorrente, l’eventuale decisione di accoglimento, non residuando un interesse concreto, anche soltanto strumentale o morale, alla decisione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando il ricorrente abbia già conseguito, anche per effetto di un successivo intervento normativo o amministrativo, il bene della vita perseguito con il ricorso.
  • La mancata replica del ricorrente alla relazione istruttoria regolarmente comunicata dall’amministrazione non determina da sola l’improcedibilità, ma può confermare l’assenza di un interesse residuo quando dalla relazione emerga l’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale.

Improcedibilità del ricorso straordinario relativo a un concorso per allievi agenti della Polizia di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una candidata contro il Ministero dell’interno per l’annullamento della graduatoria del concorso pubblico, indetto nel 2017, per il reclutamento complessivo di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato.

La procedura concorsuale e la posizione della ricorrente

Il bando prevedeva tre procedure: una per 893 posti, aperta ai cittadini italiani; una per 179 posti riservata ai volontari in ferma prefissata in servizio; una per 76 posti riservata a specifiche categorie di volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo.

La ricorrente aveva partecipato alla prima procedura e conseguito nella prova scritta il punteggio di 8,75, inferiore alla soglia minima di 9,625 individuata per l’ammissione a un congruo numero di candidati alle successive prove. Per tale ragione non era stata ammessa agli accertamenti di efficienza fisica e di idoneità psicofisica e attitudinale.

Il ricorso e la sopravvenienza nel corso del procedimento

Con ricorso straordinario notificato il 7 giugno 2018, la candidata aveva impugnato la graduatoria deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Ministero dell’interno, nella relazione istruttoria del 28 febbraio 2024, ha segnalato che la legge n. 12 del 2019 aveva autorizzato l’assunzione di allievi agenti fino a 1.851 posti mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso del 2017. In applicazione di tale previsione, la ricorrente era stata convocata il 27 ottobre 2020 per gli accertamenti successivi.

La candidata aveva superato gli accertamenti, era stata avviata al corso di formazione e, al momento dell’esame del ricorso, prestava servizio come agente della Polizia di Stato.

Valutazione sulla permanenza dell’interesse

La Sezione ha ritenuto che la ricorrente avesse già ottenuto il bene della vita cui aspirava mediante il ricorso: l’accesso alle ulteriori prove concorsuali, il superamento degli accertamenti, l’avvio alla formazione e l’assunzione.

Secondo il parere, l’intervenuto mutamento della situazione rende inutilmente satisfattiva un’eventuale decisione di accoglimento. Non residua infatti un interesse concreto alla decisione, neppure di natura strumentale o morale.

La Sezione ha inoltre considerato che la relazione ministeriale era stata regolarmente trasmessa alla ricorrente nel rispetto delle garanzie partecipative e che quest’ultima non aveva formulato osservazioni o contestazioni.

Principio sulla sopravvenuta carenza di interesse

Richiamando il precedente della Sezione I del 15 ottobre 2024, n. 1266, e la pronuncia della Sezione V dell’8 luglio 2014, n. 1663, il Consiglio di Stato ha ribadito che la sopravvenuta carenza di interesse si verifica quando una modificazione della situazione di fatto o di diritto rende inutile l’eventuale accoglimento del ricorso, oppure quando un successivo provvedimento ridefinisce stabilmente gli interessi in gioco rendendo certa e definitiva l’inutilità della decisione.

Conclusione

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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