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Parere

Parere n. 692/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno, nei confronti dei signori -OMISSIS-, per l’annullamento: - del provvedimento del 13 dicembre 2017 con cui la Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici ha dichiarato il ricorrente non idoneo al reclutamento quale allievo agente della Polizia di Stato; - del decreto del direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno datato 18 febbraio 2018 con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali di cui all’art.1, lettere a), b) e c) del bando di concorso; - nonché per l’accertamento dell’idoneità psicofisica del ricorrente ai fini dell’arruolamento quale allievo agente della Polizia di Stato e per l’ammissione con riserva quale allievo agente della Polizia di Stato.

Giustizia amministrativa202400325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del giudizio di non idoneità psicofisica al concorso per 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato e della conseguente approvazione delle graduatorie finali, con domanda di accertamento dell’idoneità e ammissione con riserva

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il verbale del 13 dicembre 2017 con cui la Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici lo ha dichiarato non idoneo al reclutamento quale allievo agente della Polizia di Stato per note d’ansia somatizzata, marcato appiattimento emotivo e inibizione psicoaffettiva, nonché il decreto del 18 febbraio 2018 di approvazione delle graduatorie finali. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 14 del bando, dell’art. 3 del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione, arbitrio e difetto di presupposto, sostenendo che il verbale non indicasse adeguatamente i criteri e gli indici posti a base della valutazione e che il giudizio fosse illogico e contraddetto dagli accertamenti del Dipartimento militare di medicina legale, che aveva successivamente rilevato l’assenza di segni o sintomi psichiatrici. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost. e del principio dell’affidamento, richiamando il possesso dei requisiti, il lodevole servizio prestato nell’Esercito e gli elogi ricevuti. È stata inoltre proposta istanza cautelare, sorretta da formule generiche.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati congiuntamente i motivi di ricorso. La Commissione medica ha operato secondo legge, avvalendosi del Centro di neurologia e psicologia medica, mediante somministrazione di una batteria di test — questionario anamnestico S.C.R.U.B.B.2, questionario di personalità MMP12 RF, test BHS-Beck Hopelessness Scale e Z-Test Diapositive — e mediante colloquio clinico svolto da un direttore tecnico psicologo e da un medico della Polizia di Stato. L’istruttoria e l’accertamento sono stati ritenuti accurati e il giudizio di non idoneità adeguatamente fondato sulle evidenze cliniche emerse. L’accertamento psicoattitudinale costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato soltanto in presenza di macroscopico travisamento dei fatti o manifesta illogicità, vizi non ravvisati nel caso concreto. La valutazione deve riferirsi al momento della selezione e non può essere superata da successivi accertamenti di segno contrario, anche per garantire la parità di trattamento tra i candidati. L’idoneità al servizio nell’Esercito non vincola la diversa valutazione richiesta per il ruolo di agente della Polizia di Stato, caratterizzato da peculiarità e requisiti non necessariamente coincidenti. Il ricorso è stato pertanto respinto e l’istanza di sospensione è stata assorbita.

Osservazioni

Primo motivo - giudizio di non idoneità psicofisica

La censura è infondata. La Commissione medica ha svolto un’istruttoria articolata, con test psicodiagnostici e colloquio clinico condotto da specialisti, e il giudizio di non idoneità risulta fondato sulle evidenze cliniche emerse. Non sono stati ravvisati travisamento dei fatti, carenza istruttoria, difetto di motivazione o manifesta illogicità.

Primo motivo - rilevanza degli accertamenti successivi

L’accertamento dei requisiti psicoattitudinali deve essere riferito al momento della selezione e ha natura non ripetibile. Il successivo esito favorevole degli accertamenti militari non è idoneo a mettere in discussione il giudizio espresso nella procedura concorsuale.

Primo motivo - diversa idoneità per Esercito e Polizia di Stato

L’idoneità all’arruolamento nell’Esercito Italiano non determina automaticamente l’idoneità al ruolo di agente della Polizia di Stato, poiché i due impieghi possono richiedere caratteristiche e doti non coincidenti.

Secondo motivo - violazione dell’art. 97 Cost. e legittimo affidamento

La censura è infondata. Il servizio prestato nell’Esercito e gli elogi ricevuti non generano un affidamento giuridicamente tutelabile sull’idoneità a una distinta procedura di reclutamento, caratterizzata da specifici requisiti psicoattitudinali.

Istanza cautelare

L’istanza di sospensione, formulata mediante mere clausole di stile, è assorbita dal rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 14 del bando di concorso

    La disposizione è richiamata quale parametro dei requisiti e delle modalità degli accertamenti concorsuali; il Consiglio di Stato ha ritenuto conforme ad essa l’operato della Commissione medica.

  • art. 3 d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    È invocato dal ricorrente quale parametro della valutazione di idoneità; il Consiglio di Stato non ha ravvisato violazioni nella valutazione psicofisica effettuata.

  • d.m. 30 giugno 2003, n. 198, art. 3, comma 3, tabella 1, punto 15

    È la disposizione indicata nel verbale quale riferimento normativo della dichiarazione di non idoneità per le condizioni psicologiche rilevate.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non conduce all’accoglimento del ricorso, non essendo emersi vizi nell’accertamento della Commissione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il Collegio richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per affermare di avere esaminato tutte le questioni rilevanti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e all’art. 2-septies del medesimo decreto, il fondamento dell’ordine di oscuramento dei dati personali e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale base per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento delle informazioni sanitarie.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Concorre a fondare la prescrizione di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • L’accertamento dei requisiti psicoattitudinali per il reclutamento nelle forze di polizia costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato soltanto in presenza di un macroscopico travisamento dei fatti o di una manifesta illogicità della valutazione.
  • La valutazione dell’idoneità psicoattitudinale deve essere riferita al momento della procedura selettiva e, avendo natura non ripetibile, non può essere superata da accertamenti successivi di segno contrario, anche al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati.
  • L’idoneità conseguita per l’arruolamento in una forza armata non comporta automaticamente l’idoneità per il reclutamento nella Polizia di Stato, quando i rispettivi ruoli richiedano caratteristiche e doti non coincidenti.
  • Un accertamento psicoattitudinale è adeguatamente istruito quando risulta fondato su test specialistici e su un colloquio clinico svolto da personale qualificato, purché il giudizio conclusivo sia coerente con le evidenze emerse.

Giudizio di non idoneità psicofisica al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un militare VFP1 dell’Esercito Italiano contro il Ministero dell’interno, per l’annullamento del giudizio di non idoneità psicofisica espresso nell’ambito del concorso per 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato e del successivo decreto di approvazione delle graduatorie finali.

Fatti rilevanti e provvedimenti impugnati

Il ricorrente aveva superato la prova scritta e la prova di efficienza fisica. La Commissione medica, con verbale del 13 dicembre 2017, lo aveva tuttavia dichiarato non idoneo per note d’ansia somatizzata, marcato appiattimento emotivo e inibizione psicoaffettiva di rilevanza clinica, richiamando l’art. 3, comma 3, tabella 1, punto 15, del d.m. 30 giugno 2003, n. 198.

Dopo l’esclusione, il ricorrente era stato sottoposto a nuovi accertamenti presso un Dipartimento militare di medicina legale, che il 22 febbraio 2018 aveva rilevato l’assenza di segni o sintomi psichiatrici attualmente in atto. Sono stati impugnati anche il decreto del 18 febbraio 2018 di approvazione delle graduatorie e gli atti consequenziali, con domanda di accertamento dell’idoneità e di ammissione con riserva.

Motivi di ricorso

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 14 del bando e dell’art. 3 del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, oltre a travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione, arbitrio e difetto di presupposto. Secondo il ricorrente, il verbale non avrebbe indicato i criteri e gli indici utilizzati e sarebbe stato contraddetto dal successivo accertamento militare.

Il secondo motivo richiamava l’art. 97 Cost. e il principio dell’affidamento. Il ricorrente sosteneva che il servizio prestato lodevolmente nell’Esercito e gli elogi ricevuti dimostrassero il possesso dei requisiti per l’assunzione nella Polizia di Stato e avessero consolidato un affidamento sulla propria idoneità.

L’istanza cautelare era formulata, secondo la Sezione, mediante mere formule di stile.

Istruttoria svolta dalla Commissione medica

Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’accertamento non si era limitato a una valutazione apodittica. Il Centro di neurologia e psicologia medica aveva somministrato una batteria di test composta dal questionario anamnestico S.C.R.U.B.B.2, dal questionario di personalità MMP12 RF, dal test BHS-Beck Hopelessness Scale e dallo Z-Test Diapositive.

Il candidato era stato inoltre sottoposto a un colloquio clinico condotto da un direttore tecnico psicologo e da un medico della Polizia di Stato. La Sezione ha ritenuto accurata l’istruttoria e coerente il giudizio conclusivo con le evidenze cliniche emerse dai test e dal colloquio.

Discrezionalità tecnica e limiti del sindacato

L’accertamento dei requisiti psicoattitudinali per il reclutamento nelle forze di polizia è stato qualificato come manifestazione di discrezionalità tecnica attinente al merito dell’azione amministrativa. Il sindacato del giudice è quindi limitato alla verifica di macroscopici travisamenti dei fatti, manifesta illogicità o incongruenza delle conclusioni.

La Sezione ha richiamato, sul punto, Cons. Stato, Sez. II, 10 ottobre 2011, n. 1032, e Cons. Stato, Sez. III, 24 novembre 2010, n. 2597, escludendo che nel caso concreto ricorressero tali vizi.

Rilevanza temporale dell’accertamento

La valutazione deve essere riferita al momento in cui si svolge la procedura selettiva e ha natura non ripetibile. Pertanto, un successivo accertamento di segno contrario non è sufficiente a invalidare il giudizio espresso dalla Commissione nel corso del concorso.

La Sezione ha richiamato Cons. Stato, Sez. IV, 20 aprile 2020, n. 2497, sottolineando che tale principio tutela anche la parità di trattamento tra i candidati.

Differenza tra idoneità militare e idoneità alla Polizia di Stato

Il fatto che il ricorrente fosse risultato idoneo all’arruolamento nell’Esercito Italiano non è stato ritenuto decisivo. I ruoli dell’Esercito e della Polizia di Stato presentano peculiarità diverse e possono richiedere caratteristiche e doti non coincidenti. Ne consegue che l’idoneità per un impiego non determina automaticamente l’idoneità per l’altro.

Esito

La Sezione ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. L’istanza di sospensione è stata assorbita.

In applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, è stato inoltre disposto che, in qualsiasi forma di diffusione del parere, siano oscurate le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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