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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17122/2020 del 13/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'avv. Ester Pugliese aveva convenuto in giudizio Angelina De Musis, in qualità di erede del marito Gino Guerriero, per ottenere il pagamento del compenso professionale relativo alla difesa svolta nel procedimento di separazione giudiziale (r.g. 4032/2010). Il Tribunale di Avellino con ordinanza 21/07/2015 ha condannato De Musis al pagamento di euro 3.141 oltre IVA e CPA. De Musis ha impugnato per cassazione sostenendo violazione dell'art. 754 c.c. (in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.), deducendo di non essere l'unica erede e quindi di non poter essere obbligata a pagare integralmente un debito ereditario senza che sia provata la presenza e la quota degli altri coeredi. La ricorrente ha depositato documentazione anagrafica ma non ha provato concretamente l'esistenza, la consistenza numerica e la qualifica di eredi degli eventuali altri chiamati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile sul punto del merito ed infondato: ha confermato che l'ordinanza del Tribunale era corretta nel ritenere De Musis obbligata al pagamento dell'intera somma, atteso che la ricorrente non ha provato l'esistenza e la qualifica degli altri coeredi. La Corte ha rigettato il ricorso; non sono state disposte spese in favore dell'intimata, che peraltro non ha svolto difese nel giudizio di cassazione. Inoltre è stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 754 c.c.

    La Corte ricorda che l'art. 754 c.c. disciplina l'azione del creditore verso gli eredi, ma afferma che chi deduce la sussistenza di più coeredi e la conseguente divisione pro quota del debito ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica, il titolo alla successione e la qualifica di eredi; in mancanza il creditore può agire nei confronti del singolo erede per l'intero credito.

  • art. 752 c.c.

    Richiamata solo per distinzione: l'art. 752 c.c. riguarda i rapporti fra coeredi (rapporti interni), mentre l'art. 754 c.c. riguarda il rapporto fra creditore ed eredi; la distinzione non impedisce che il creditore chieda l'integrale soddisfo all'erede che non dimostra la presenza di altri coeredi.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Norma richiamata come riferimento al motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011, commi 2 e 4

    La Corte rileva che l'ordinanza impugnata è stata resa dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi del comma 2 e pertanto è inappellabile ai sensi del comma 4, potendo essere impugnata soltanto mediante ricorso per cassazione.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamata nella fase istruttoria: la prima sezione aveva valutato l'inammissibilità della decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, comma 1 c.p.c., rimettendo la causa alla pubblica udienza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamata in ordine alla produzione di memoria da parte della ricorrente (deposito di memoria ai sensi dell'art. 380-bis).

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater e comma 1-bis

    La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi delle disposizioni richiamate.

  • Cass. 2291/1996 (giurisprudenza)

    Citata per il principio secondo cui chi eccepisce l'esistenza di altri coeredi e la divisione del debito 'pro quota' ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica, il titolo alla successione e la qualifica di eredi.

Massime di principio

  • In un'azione di credito promossa contro un erede, se il convenuto eccepisce l'esistenza di più coeredi per limitare la propria responsabilità pro quota, grava su di lui l'onere di provare l'esistenza, il numero e la qualifica degli altri coeredi nonché le rispettive quote.
  • In mancanza di prova adeguata della pluralità e della quota dei coeredi, il creditore può ottenere il soddisfo anche nei confronti di un singolo erede per l'intero importo dovuto.
  • L'art. 752 c.c. regola solo i rapporti interni tra coeredi; non impedisce al creditore di agire integralmente contro un erede fintanto che non sia dimostrata la divisione pro quota del debito ereditaria.
  • Quando il Tribunale decide collegialmente ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 l'ordinanza è inappellabile e la via di impugnazione appropriata è la cassazione; occorre valutarne l'ammissibilità in base a tali profili.
  • Nelle controversie ereditarie è fondamentale provare documenti idonei a dimostrare la qualità di coerede (atti di morte, dichiarazioni di successione, atti di accettazione o rinuncia) se si intende limitare la propria responsabilità verso creditori.

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